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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2012 14.2012.169

31 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,011 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto dell'opposizione. Soltanto una decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.169

Lugano 31 ottobre 2012 FP/ls/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento promossa con istanza 24 luglio 2012 da

CO 1rappresentato dall’RA 1

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________4 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ per il pagamento della somma di fr. 330.- oltre interessi e spese;

ed ora sul reclamo 19 ottobre 2012 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2012 del Giudice di pace supplente __________;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Lo CO 1, con tre separate istanze del 24 luglio 2012, ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da RE 1 ai seguenti precetti esecutivi dell’UEF __________:

                                         - PE n. __________5 per l’importo di fr. 70.- e spese

                                         - PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- e spese

                                         - PE n. __________6 per l’importo di fr. 70.- e spese

                                         Ciascuna esecuzione indica quale titolo di rigetto un decreto di multa dell’Ufficio giuridico della circolazione.

                                         Per ciascuna istanza il Giudice di pace supplente ha aperto un incarto, e meglio

                                         inc. SO.2012.103 per l’esecuzione n. __________5

                                         inc. SO.2012.104 per l’esecuzione n. __________4

                                         inc. SO.2012.105 per l’esecuzione n. __________6

                                  B.   Le istanze sono state intimate al convenuto il quale, in data 31 agosto 2012, ha inoltrato le proprie osservazioni. Egli ha così dichiarato di ritirare le opposizioni nelle esecuzioni di cui agli incarti SO.2012.103 (PE n. __________6) e SO.2012.105 (PE n. __________5), ma ha mantenuto l’opposizione al PE n. __________4 (inc. SO.2012.104), contestando l’operato dell’Ufficio giuridico della circolazione di Camorino e della polizia comunale __________ in relazione alla contravvenzione di cui trattasi.

                                  C.   Per quanto concerne l’inc. SO.2012.104, con decisione dell’11 settembre 2012 notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il primo giudice ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE __________6 dell’UEF __________ per l’importo di fr. 70.- oltre interessi e spese e caricando le spese processuali all’escusso. Nel contempo ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3). Ha poi indicato che la decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4).

                                         Con decreti datati 13 settembre 2012 il Giudice di pace supplente, dato atto che l’escusso aveva ritirato le opposizioni ai PE in questione ha poi stralciato dai ruoli gli incarti:

                                         - SO.2012.103, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-;

                                         - SO.2012.105, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________4 per l’importo di fr. 330.-;

                                         ponendo in ambedue i casi le spese a carico del convenuto.

                                  D.   In data 26 settembre 2012 RE 1 ha scritto al Giudice di pace supplente, rilevando che nella decisione relativa all’incarto SO.2012.104 vi era stato un errore, l’istanza essendo stata accolta per l’importo di fr. 70.- quando invece il valore di causa era di fr. 330.-, ritenendo quindi la decisione stessa “nulla per vizio di forma poiché da voi presa in riferimento ad un altro incarto sul quale avevo ritirato la mia opposizione”.

                                  E.   Con reclamo del 19 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione emessa nell’ambito dell’incarto SO.2012.104, rilevando, - in estrema sintesi – che il Giudice di  pace supplenteè incorso in un errore perché, dovendo giudicare nell’incarto SO.2012 104, relativo al PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- egli ha fatto confusione, rigettando l’opposizione al PE n. __________6 di cui all’incarto SO.2012.103 quando invece quell’opposizione egli l’aveva ritirata. Si duole poi che il Giudice di pace supplente, malgrado la segnalazione dell’errore, non abbia intrapreso alcunché per porvi rimedio, circostanza che lo ha spinto a presentare il presente reclamo.

                                  F.   Negli atti del procedimento trasmessi a questa Camera dalla Giudicatura di pace a seguito dell’inoltro del presente reclamo figura la decisione di stralcio datata 13 settembre 2012 riferita all’incarto SO.2012.104, con la quale il Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa concernente l’istanza volta al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________6 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ per la somma di fr. 70.-. Tale decisione non menziona il destino riservato alla precedente decisione 11 settembre 2012 inc. SO.2012.104, con la quale è stata respinta in via definitiva l’opposizione sollevata allo stesso precetto esecutivo. Stando a una nota manoscritta che figura sul decreto medesimo, lo stesso sarebbe stata notificato, in copia, soltanto alla parte istante, ossia allo CO 1.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro decisioni pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato nel caso concreto dal Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC).

                                   2.   Nel caso di cui trattasi, il rimedio, proposto il 19 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa l’11 settembre e intimata – secondo l’insorgente – il 17 settembre successivo (v. reclamo), parrebbe intempestivo, l’insorgente non pretendendo – come visto - che la sentenza gli sia stata notificata ben più avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del reclamo. Si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 4 della decisione impugnata, secondo cui il termine per ricorrere sarebbe di 30 giorni. Tuttavia, anche dipartendosi da tale scenario, il rimedio sarebbe da considerare intempestivo e perciò inammissibile, dato che il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere dal18 settembre 2012, sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e non il 19 ottobre 2012). Comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre. Grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie). La motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC). Un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31). Proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte della decisione impugnata - il rimedio sfuggirebbe perciò – comunque sia - a disamina e andrebbe pertanto dichiarato inammissibile.

                                   3.   Il Giudice di pace supplente, statuendo nell’incarto SO.2012. 105, avente per oggetto l’esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-, ha stralciato il procedimento, facendo però riferimento all’esecuzione n. __________4 per l’importo di fr. 330.-, esecuzione questa oggetto di un altro incarto, con la motivazione che il convenuto aveva dichiarato di ritirare l’opposizione, allorquando era manifesto che l’opposizione al PE n. __________4 era stata mantenuta.

                                         Statuendo nell’incarto SO.2012.104, relativo all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-, egli ha poi levato l’opposizione al PE n. __________6 per l’importo di fr. 70.-, malgrado che in quest’ultima esecuzione l’opposizione fosse stata ritirata. Il primo giudice ha poi nuovamente giudicato nell’incarto SO.2012.104, stralciandolo dai ruoli perché l’escusso aveva ritirato l’opposizione al PE n. __________6 di fr. 70.-. Il primo giudice nulla ha però detto in merito alla precedente sentenza con la quale aveva levato l’opposizione al medesimo PE e, ancora una volta, senza avvedersi che il numero d’incarto indicato non corrispondeva all’oggetto che vi era trattato.

                                         Il primo giudice ha quindi creato confusione, giudicando in due incarti oggetti di altri incarti e statuendo due volte, con esiti diversi, sulla medesima esecuzione.

                                   4.   In questa situazione d’incertezza, non si può certo rimproverare al reclamante di non essere stato sufficientemente preciso in merito all’indicazione della decisione impugnata. Appare nondimeno chiaro che, a prescindere dal numero d’incarto, egli ha inteso aggravarsi contro la decisione relativa all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-, nella quale egli non aveva ritirato l’opposizione e chiedeva la decisione. E in relazione a tale esecuzione il reclamante ha chiesto spiegazioni al Giudice di pace supplente, seppure in modo improprio, con lo scritto 26 settembre 2012 che, inviato tempestivamente, dev’essere inteso come richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC.

                                   5.   Visto quanto precede, la tardività del reclamo, constatata sopra al considerando 2, non nuoce pertanto al ricorrente, ritenuto che il gravame appare comunque prematuro, ciò in considerazione del fatto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso. Di conseguenza il reclamo, proprio in quanto prematuro è comunque inammissibile. Gioverà comunque, per una questione di chiarezza, riassumere brevemente la situazione:

                                         -  l’incarto- SO.2012.103 (esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-) è stato stralciato dai ruoli. Il procedimento è stato evaso correttamente e non necessita di essere ulteriormente commentato;

                                         -  per quanto concerne l’esecuzione n. __________6 per l’importo di fr. 70.-, il Giudice di pace supplente provvederà a rettificare la decisione di stralcio 13 settembre 2012 indicando che si tratta della procedura SO.2012.105. La decisione così corretta dovrà poi essere intimata a entrambe le parti, con l’indicazione del relativo rimedio di diritto per impugnarla;

                                         -  per quanto concerne invece l’incarto SO.2012.104, il Giudice di pace supplente procederà come previsto dall’art. 239 cpv. 2 CPC provvedendo a motivare la decisione che, munita dell’indicazione dei rimedi di diritto, dovrà essere intimata alle parti. Unicamente per una questione di chiarezza, il decreto di stralcio 13 settembre 2012 con il quale il Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa inc. SO.2012.105 facendo riferimento al PE n. __________4 è annullato.

                                         Stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese processuali. Non si assegnano indennità.

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   il decreto di stralcio 13 settembre 2012 con il quali il Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa inc. SO.2012.105 facendo riferimento al PE n. __________4 è annullato.

                                   3.   Gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente __________, affinché proceda come esposto al considerando n. 5.

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 330.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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