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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2012 14.2012.129

17 septembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·783 mots·~4 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.129

Lugano 17 settembre 2012 FP/b/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 giugno 201 presentata da

RE 1  

contro  

CO 1 (patrocinata da PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 29 maggio 2012 per l’importo di fr. 1'949.35 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20 agosto 2012 (inc. n 82/B/12/S);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 27 agosto 2012;

esaminati gli atti,

.

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 20 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________, notificatole in data 29 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'949.35 (in via solidale con __________ S__________, cui la creditrice ha fatto notificare il precetto esecutivo n. 1553030-01 per lo stesso importo), somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito sottoscritto il 25 novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano (ancorché puntualizzando in ingesso della propria decisione che l’importo in capitale oggetto dell’esecuzione è di  fr. 1'416.15 cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo di accessori);

                                         che con reclamo del 27 agosto 2012 la convenuta - unitamente a RE 1 per quanto riguarda la parallela decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata nei suoi confronti (inc. 81/B/12/S) - chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce della documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione, rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;

                                     che il reclamo non è stato notificato alla controparte per         osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge, segnatamente – per quanto qui di rilievo – l’art 82 LEF posto alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato;

                                         che, anzi, essa riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte istante, ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione, rispettivamente di rateizzazione della somma invocando la sua precaria situazione  finanziaria che non le consentirebbe altra soluzione;

                                         che tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base di documentazione non agli atti (la convenuta non ha infatti presentato osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una decisione di rigetto dell’opposizione;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe posti carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEFe 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

-;

-.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________ Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. , non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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