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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.08.2012 14.2012.104

29 août 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,340 mots·~7 min·4

Résumé

Mancanza del titolo di rigetto provvisorio. Cessione. Legge sul contratto di assicurazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.104

Lugano 29 agosto 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 8 giugno 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte

convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano

per il pagamento di fr. 200.-- oltre interessi all’8% dal 17 luglio 2010;

sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo di Sessa con decisione 25 giugno

2012 (inc. no. 81/2012) ha così pronunciato:

“1.    L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 200.-- oltre interessi al 5% dal 17.07.2010 e fr. 33.-- di spese esecutive.

 2.    La tassa di giustizia di fr. 60.-- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 15.-- di indennità.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

29 giugno 2012 ne postula l’annullamento;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

esaminati gli atti;

ritenuto

In fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 30 maggio/1.giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di fr. 200.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Saldo fattura (franchigia contrattuale RC privata)”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza dell’8 giugno 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo di Sessa;

                                         che l’escutente – in estrema sintesi – pretende dall’escussa il pagamento della franchigia di fr. 200.-- in relazione alla riparazione eseguita sull’autovettura di __________ D__________ in seguito ad un danno procuratogli dal figlio della convenuta;

                                         che chiamata a esprimersi in merito all’istanza di rigetto, con osservazioni del 19 giugno 2012 RE 1 vi si è opposta, spiegando che nel mese di aprile 2012 suo figlio __________ giocando con il proprio skatebord, ha danneggiato l’autovettura di __________ D__________, per cui lei ha annunciato l’accaduto all’assicurazione RC privata di __________, mentre il danneggiato ha portato il suo veicolo al CO 1 di __________ per la riparazione;

                                         che il garage – ha proseguito la convenuta – riparato il veicolo su ordine del danneggiato, ha fatto sottoscrivere a __________ D__________, come è uso comune, una cessione di credito nei confronti dell’assicurazione di __________ e che l’assicurazione, in virtù della cessione di credito, ha pagato direttamente la fattura al CO 1, ad eccezione della franchigia contrattuale di fr. 200.-- a carico del figlio __________;

                                         che, ha rilevato l’escussa, tra lei stessa e il garage non esiste alcun rapporto giuridico e che, come risulta dagli atti, la proprietà del veicolo, l’ordine di riparazione e la fattura concernono solo __________ D__________, impegnando pertanto la cessione di credito firmata dallo stesso – che il CO 1 si è ben guardato dall’allegare agli atti - unicamente l’assicurazione di __________, senza impegnare lei stessa;

                                         che oltretutto, ha aggiunto la convenuta, nella cessione è indicato che il cliente del garage, nel caso __________ D__________, si è impegnato a pagare l’eventuale differenza al garage se l’assicuratore avesse risarcito il danno solo parzialmente;

                                         che con decisione del 25 giugno 2012 il Giudice di pace del Circolo di Sessa ha accolto l’istanza sulla base dei documenti prodotti, ritenendo che le osservazioni della convenuta non inficiavano il titolo di credito presentato dall’istante;

                                         che con il reclamo RE 1 ha riproposto le argomentazioni già fatte valere in prima sede, ribadendo che il CO 1 insiste nel chiederle il pagamento della franchigia senza essere in possesso di alcun riconoscimento di debito nei suoi confronti, il danneggiato __________ D__________ avendo ceduto il credito che aveva verso l’assicurazione e non eventuali crediti che aveva nei suoi confronti;

Considerando

In diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentate di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

                                         che nel presente caso l’istante non ha prodotto alcun documento da cui emerge un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei suoi confronti;

                                         che è opportuno ricordare al primo giudice che ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (principio dispositivo), per cui la sua richiesta di documenti alla Z__________ è irrituale;

                                         che pure irrituale è l’inoltro della cessione con il reclamo per il divieto di cui all’art. 326 cpv. 1 CPC, che non ammette in sede di reclamo nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova;

                                         che, a prescindere da quanto sopra esposto, abbondanzialmente va rilevato che il CO 1, facendosi cedere dal danneggiato __________ D__________ i diritti di quest’ultimo nei confronti della Z__________, non ha ottenuto alcuna pretesa diretta nei confronti della reclamante e, diversamente da quanto previsto nella RC auto (art. 65 Legge federale sulla circolazione stradale, LCStr, RS 741.01), nemmeno contro la predetta società d’assicurazione, non prevedendo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA, RS 221.229.1), applicabile nel presente caso, un’analoga norma a quella citata dalla Legge sulla circolazione stradale (cfr. DTF 115 II 267 c);

                                         che il Giudice di pace avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla reclamante, nonostante la mancanza di un riconoscimento di debito di quest’ultima nei confronti dell’istante, ha accertato in modo manifestamente non corretto i fatti e ha applicato erroneamente il diritto;

                                         che il reclamo va pertanto accolto;

                                         che le spese processuali e le ripetibili sia di prima che di seconda sede seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC);                 

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 giugno 2012 del Giudice di pace del Circolo di Sessa (inc. 81/2012) sono così riformati:

                                         “1.    L’istanza 8 giugno 2012 di CO 1, Agno, è ¨respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 60.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 15.-- di ripetibili.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata da RE 1, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 40.-- di ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi Giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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