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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.2012 14.2012.101

16 août 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,184 mots·~6 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Designazione della banca escutente con lievi differenze nel titolo di rigetto e nel precetto esecutivo. Rettifica d'ufficio degli errori minori. Nozione di rappresentante legale di una società

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.101

Lugano 16 agosto 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 9 marzo 2012 da

CO 1 __________  

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 246'947,30 oltre interessi e spese;

vista la decisione 13 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha accolto la suddetta istanza e respinto pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto del reclamo 25 giugno 2012 di RE 1 nonché delle osservazioni 11 luglio 2012 della controparte;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto lunedì 25 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 14 giugno 2012, il reclamo, giusta i combinati art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CP, è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

                                          che secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          che il giudice del rigetto dell'opposizione, sia definitiva che provvisorio, esamina d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (per tutti: Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82);

                                          che nel caso in esame, la reclamante ripropone la censura secondo cui il creditore indicato sul precetto esecutivo – CO 1 – non s’identificherebbe con il creditore indicato sul contratto di leasing invocato quale titolo di rigetto dell’op­po­sizione – CO 1, __________;

                                          che il primo giudice non risulta essersi determinato su tale censura;

                                          ch’essendo la causa matura per il giudizio, la Camera ritiene di poter statuire senza rinviarla al primo giudice (at. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

                                          che infatti, il precetto esecutivo (doc. A) indica quale parte creditrice “CO 1” – l’indicazione di “Lugano” riferendosi solo all’indirizzo di corrispondenza postale e non alla ragione sociale, di cui non fa parte – mentre il contratto di leasing (doc. D) è sottoscritto a nome di “CO 1” – la dicitura “leasing” riferendosi al settore di attività e “__________” all’indirizzo di corrispondenza postale e non, in nessun caso, alla ragione sociale;

                                          che la contenuta differenza tra le due diciture (“AG”) non è rilevante, perché è notorio che in Svizzera esiste solo un istituto bancario di nome “CO 1” – e del resto la reclamante non pretende il contrario –, ciò che conferma una ricerca sul sito in­ter­net “zefix”, il quale indica peraltro che è solo dal 13 novembre 2009 che la forma giuridica della società (in tedesco “AG”) è stata aggiunta alla ragione sociale, mentre all’epoca della sottoscrizione del contratto di leasing, nel 2006, l’escutente si chiamava ancora “CO 1” (o “CO 1”) come riportato su siffatto documento;

                                          che non vi è pertanto alcun dubbio sull’identità tra creditrice ed escutente;

                                          che la reclamante contesta inoltre che “CO 1” possa avere qualità di parte, dal momento che le succursali non hanno personalità giuridica propria;

                                          che dalla motivazione della decisione impugnata risulta perfettamente chiaro che la parte è CO 1, l’aggiunta “succursale di __________” avendo funzione d’indirizzo di corrispondenza;

                                          ch’invero l’aggiunta è comunque errata, perché CO 1 non ha (più da tempo) succursali (cfr. doc. B);

                                          che anche l’indicazione “RA 1” (sulla decisione impugnata) oppure “Credit recovery” (sulle osservazioni) sono imprecise, perché i veri rappresentanti dell’e­scutente sono nella fattispecie __________ (rispettivamente __________) e __________, organi della banca con potere di firma collettiva a due;

                                          che in ogni caso l’indicazione dei “rappresentanti” delle parti posta all’art. 238 lett. c CPC si riferisce solo ai rappresentanti convenzionali giusta l’art. 68 CPC ed è pertanto facoltativa, in conformità di un uso consueto al quale si è riferito il legislatore federale (cfr. FF 2006, 6716, ad art. 234) e che era anche codificato nel previgente diritto processuale ticinese (cfr. art. 285 cpv. 2 lett. c CPC-TI) oltre che all’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF (cfr. CEF 1° febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 741 ss., n. 48c, cons. 6a);

                                          che in ogni caso secondo una giurisprudenza consolidata, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del procedimento e può essere rettificata qualora ogni rischio di confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, cons. 2.2; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 231 ad iii e p. 1054; cfr. pure DTF 120 III 13, cons. 1 CEF 30 ottobre 2002 [15.02.12]);

                                          che la rettifica degli errori minori, specie redazionali, può anche essere operata d’ufficio (cfr. Bohnet, CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 24 ad art. 132; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 19-20 ad art. 221; contra ma eccessivamente formalista: ), persino dopo l’emanazione della sentenza in base all’art. 334 CPC (cfr. D. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, n. 14 ad art. 238);

                                          che nel caso concreto, non è però necessario rettificare formalmente la designazione della procedente e dei suoi rappresentanti sulla prima pagina della decisione impugnata, siccome non è per nulla ambigua per chi non persegue scopi dilatori, segnatamente per l’ufficio d’esecuzione che la dovrà porre in atto;

                                          che la reclamante ha rinunciato a ripresentare censure di merito;

                                          che il reclamo, non privo di pretestuosità, va quindi respinto;

                                          che spese processuali e ripetibili (sotto forma di un’indennità d’inconvenienza) seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 650.--, già anticipata dal reclamante rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’escutente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 246'947,30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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