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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2011 14.2011.99

7 juillet 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,337 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure di merito. Reclamo inammissibile

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.99

Lugano 7 luglio 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 maggio 2011 presentata dal

                                         CO 1, __________

                                         patrocinato dall’avv. PA 1, __________

                                         e da

                                         CO 2, __________

                                         patrocinato dall’avv. PA 2, __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, intimato in data 10 maggio 2011 per le somme di fr. 600.-, rispettivamente fr. 180.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 10 giugno 2011 (20/11) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 780.- oltre interessi al 5% su fr. 600.dal 07.09.2010 e interessi al 5% su fr. 180.- dal 04.05.2011 e fr. 53.- di spese esecutive.

 2.  La tassa di giustizia di fr. 120.- da anticipare dalla parte istante (con quote di fr. 30.- per il CO 1 e fr. 90.- per CO 2) è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 60.- di indennità, cioè rispettivamente di fr. 15.- e fr. 45.-).

 3. e 4. omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 24 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n.__________ del 6/10.5.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 600.- e fr. 180.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Decisione del 18.04.2011 del Giudice di pace di __________”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23 maggio 2011 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo, allegando la decisione 18 aprile 2011 (doc. B) con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ – nel quadro dell’istanza di conciliazione presentata dai creditori in data 1° marzo 2011 - ha condannato la qui convenuta a versare loro (litisconsorzio) la somma di fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2010, come pure l’importo complessivo di fr. 60.- per ripetibili (di cui fr. 15.- a favore del CO 1 e fr. 45.- a favore di CO 2) , come pure la somma di fr. 120.- (con quote di fr. 30.- per il CO 1 e fr. 90.- per CO 2) a titolo di tassa di giustizia, da anticipare da parte degli stessi escutenti;

                                         che con ordinanza del 24 maggio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un temine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

                                         che con scritto 5 giugno 2011 la convenuta si è opposta all’istanza, asserendo che non è stata presentata nessuna fattura dettagliata concernente l’importo di fr. 600.-, che l’ammontare della fattura in oggetto è contestato, che i lavori non sono stati eseguiti e che la contabilità della ditta __________ è attualmente sotto inchiesta da parte del Ministero pubblico e che tutti i dati sono da verificare;

                                         che con sentenza del 10 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dagli istanti, segnatamente la sentenza 18 aprile 2011 della Giudicatura di pace del circolo di __________, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e che le osservazioni della convenuta non sono pertinenti in quanto intese ad entrare nel merito della lite;

                                         che il Giudice  di pace ha inoltre richiamato l’art. 325 cpv. 1 CPC, che prevede la non preclusione dell’efficacia e esecutività della decisione eventualmente impugnata;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 24 giugno 2011, sostenendo che la fattura in oggetto non è mai stata notificata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, per cui era impossibile contestarla, che da diversi anni la ditta __________ doveva restituirle degli acconti versati per lavori da eseguire nella sua casa, opere però mai effettuate e nemmeno conteggiate nella contabilità della ditta;

                                         che, sempre secondo la reclamante, è dipoi deplorevole che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ possa cedere una fattura a terzi senza la minima certezza che tali importi siano dovuti o meno (omissione di notifica ai diretti interessati), ritenuto in ogni modo che questi errori amministrativi da parte dello stesso ufficio saranno dimostrati dal proprio legale in caso di proseguimenti del caso;

                                         che, per questi motivi, ha concluso la reclamante, si impone l’annullamento della sentenza impugnata e dell’esecuzione;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, nella fattispecie, la reclamante non contesta – e non potrebbe essere altrimenti – che la decisione emanata il 18 aprile 2011 dal Giudice di pace del circolo di __________ (art. 212 CPC) e sfociata nella sua condanna al pagamento degli importi indicati nei dispositivi nr. 1, 2 e 3, costituisce titolo per l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, pertanto, sotto questo profilo la sentenza impugnata è senz’altro corretta, circostanza del resto non contestata nel reclamo;

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato – come nella fattispecie - su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,

                                         che la reclamante non pretende però che si sia verificato uno degli scenari illustrati nella citata norma, ma si propone solo di ridiscutere il merito del caso sfociato nella sentenza 18 aprile 2011, ossia si avvale di argomenti che sfuggono con ogni evidenza al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF e non a fungere da giudice abilitato a sindacare di nuovo sul merito della lite;

                                         che proposto su eccezioni che esulano dal contesto degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF, il reclamo si rivela perciò inammissibile;

                                         che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);  

                                         che data la particolarità delle fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1  e 81 cpv. 1 LEF; come pure gi art. 319 e segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________,

                                         - avv. PA 1, __________;

                                         - avv. PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 780.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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