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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2011 14.2011.94

5 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,102 mots·~11 min·3

Résumé

Offerta per prestazioni di architetto. Eccezione di compensazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.94

Lugano 5 agosto 2011 B/fp/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 5 aprile 2011 presentata da

RE 1RE 1 __________ patrocinato dall’ PA 1PA 1  

Contro  

CO 1CO 1 __________ patrocinato dall’ PA 2PA 2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 15 giugno 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 340.--, già anticipata dalla

     parte istante, restano a suo carico, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-a titolo di ripetibili.”

Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo 24 giugno 2011 postula

l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 19 luglio 2011 il convenuto ha chiesto la reiezione

del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.  Con PE n. __________ del 31 gennaio 2011 dell’UEF di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'140.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 2009, indicando quale titolo di credito: “Fattura onorario del 01.10.2009.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.

B.  Il procedente fonda la sua pretesa su un’offerta per prestazioni d’architetto sottoscritta dalle parti il 12/15 gennaio 2007 per un onorario complessivo di fr. 75'320.-- (doc. A). Dedotti gli acconti versati dal convenuto il 22 giugno 2007 rispettivamente il 26 ottobre 2007 rispettivamente il 1. ottobre 2009, l’istante pretende con l’esecuzione in esame il pagamento dell’importo residuo di fr. 25'140.-- oltre interessi.

C.    All’udienza di discussione del 26 maggio 2011 il convenuto ha negato la validità dell’offerta per prestazioni d’architetto quale riconoscimento di debito, l’importo ivi indicato non essendo vincolante, essendosi egli esplicitamente riservato, con un e-mail del 14 luglio 2008 (doc. 1), di rivedere la mercede, ritenute le sue contestazioni relative all’esecuzione dell’opera.

Al termine dell’udienza le parti si sono dichiarate d’accordo che agli atti venissero annessi tutti i documenti prodotti dal convenuto nell’ambito della causa CM.2011.57.

D.    Con sentenza 15 giugno 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha ritenuto l’offerta per prestazioni d’architetto sottoscritta dal convenuto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, rilevando che le successive contestazioni dell’onorario non costituiscono riserve circa il prezzo chiaramente definito nel contratto. Il primo giudice ha poi argomentato che “pur esplicitandolo in modo non molto chiaro in effetti CO 1 chiedendo di richiamare agli atti l’incarto del tentativo di conciliazione con cui chiede un risarcimento di fr. 407'568.55, ha fatto valere una contropretesa a titolo di risarcimento danni, che intende porre in compensazione con l’onorario”. In prima sede tale contropretesa del convenuto è stata ritenuta resa sufficientemente verosimile, per cui è stata ammessa la compensazione e l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata respinta.

E.  Con reclamo 24 giugno 2011 RE 1 rileva che dagli atti non emerge alcuna dichiarazione di compensazione da parte di CO 1 della sua pretesa di risarcimento con il saldo dell’onorario fatto valere con l’esecuzione in esame. Secondo il reclamante non solo la compensazione non è stata invocata da controparte, ma essa può avvenire solo se l’importo posto in compensazione è dovuto ed esigibile. La contropretesa risarcitoria non è provata e ancor meno è esigibile.

F.  Delle osservazioni 19 luglio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

In diritto:                  1.   Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 aprile 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 15 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                   2.   Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).                                        

                                         In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                         Nel caso di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il Pretore, in seguito al richiamo agli atti da parte del convenuto di un incarto relativo alla richiesta all’istante del pagamento di un risarcimento danni di fr. 407'568.65,  fondato irritualmente la sua decisione su un’eccezione di compensazione che il convenuto non ha fatto valere. 

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti). 

                                   5.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

                                   6.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag 481).

Come ritenuto in prima sede l’offerta ammontante a fr. 75'320.-- per prestazioni di architetto sottoscritta dal convenuto costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                                   7.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann, Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

                                   8.   L’estinzione del debito può avvenire pure tramite compensazione. L’esistenza, l’importo e l’esigibilità della contropretesa devono solo essere resi verosimili, una prova documentale liquida non è richiesta. Atteso che la compensazione non avviene “ipso iure”, bensì deve essere dichiarata da chi vuole far valere la compensazione (art. 124 cpv. 1 CO), l’avvenuta dichiarazione di compensazione, quale presupposto dell’estinzione, deve pure essere resa verosimile (Staehelin, op. cit, n. 93 e 94 ad art. 82 LEF).

L’eccezione di estinzione per compensazione del debito richiede, per essere accolta, che essa sia resa attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 segg. pag. 80 e segg; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contro- pretesa risultino con sufficiente chiarezza (Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 1 e 2, pag. 81; CEF sentenza del 23 marzo 2010 inc. 14.2010.16, consid. 2a).

Orbene dall’esame del verbale dell’udienza di contraddittorio non emerge che il convenuto abbia sollevato l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione con una sua contropretesa. Il convenuto ha unicamente rinviato a contestazioni sollevate con riferimento al suo e-mail del 14 luglio 2008 (doc. 1) che si contrapporrebbero all’importo riconosciuto nell’offerta doc. A. Al termine dell’udienza di contraddittorio le parti si sono poi dichiarate d’accordo che agli atti venissero annessi tutti i documenti prodotti da CO 1 nell’ambito della causa CM. 2011.__________ da lui presentata nei confronti di RE 1 per risarcimento danni. Ne discende che in mancanza di una esplicita dichiarazione di compensazione, il primo giudice non ha applicato correttamente il diritto, interpretando quale dichiarazione di compensazione la richiesta di acquisire agli atti tutti i documenti prodotti da CO 1 nell’ambito della procedura di conciliazione per risarcimento danni per fr. 407'568.55 da lui intentata nei confronti del reclamante, atteso che la compensazione deve essere dichiarata e non avviene “ipso iure”. In via abbondanziale va rilevato che d’altro canto né l’importo, né l’esigibilità della contropretesa sono stati resi verosimili sulla base di riscontri oggettivi, ritenuto che il convenuto non si è espresso in merito, limitandosi a richiamare i documenti di cui al citato incarto relativo alla causa CM. 2011.__________.

Dal verbale dell’udienza di discussione non emerge d’altro canto che il convenuto abbia reso verosimile inadempienza contrattuale da parte del reclamante atta ad infirmare l’offerta per prestazioni di architetto (doc. A), ritenuto che le generiche contestazioni sollevate e il richiamo del citato incarto non sono sufficienti. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il convenuto non ha reso verosimile l’esistenza di alcuna pretesa sotto qualsiasi titolo opponibile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF all’offerta per prestazioni di architetto doc. A.  

9.      Da quanto precede discende che il reclamo va accolto, motivo per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l’istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                   1.  Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 giugno 2011 del Pretore della Giurisdizione di __________ (SO.2011.__________) sono riformati come segue:

                                              “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

                                               interposta dal convenuto al precetto esecutivo

                                               n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

                                               è respinta in via provvisoria.

      2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 340.--,

           già anticipate dalla parte istante, sono poste a carico

           di CO 1, il quale rifonderà a RE 1

           fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”    

2.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--,

     già anticipata dal reclamante, è posta a carico di

      CO 1, il quale rifonderà a RE 1

      fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

3.      Intimazione: - avv. PA 1, __________;

                             avv. PA 2, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.  25'140.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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