Incarto n. 14.2011.82
Lugano 30 giugno 2011 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 febbraio 2011 presentata da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 15 ottobre 2010 per il pagamento della somma di fr. 5'200.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, con sentenza del 23 maggio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della parte istante. Non si assegnano ripetibili.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 24 maggio 2011;
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n.__________ dell’11/15.10.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 5'200.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito “fatture: 30.09.2009 Fr. 1’250.--/10.08.2010 Fr. 1'250.--/10.08.210 Fr.1'250.--/10.08.2010 Fr.1'250.-- + spese amministrative Fr. 200.—“;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio;
che con ordinanza del 3 marzo 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha assegnato alla parte istante un termine di 10 giorni per formulare l’istanza in modo corretto (segnatamente per ovviare all’errata indicazione del precetto esecutivo nella richiesta di giudizio), e per produrre gli allegati a supporto della stessa, in particolare il riconoscimento di debito (contratto sottoscritto per l’acquisto di spazi pubblicitari e fatture indicate sul PE n. __________;
che decorso infruttuosamente tale termine, in data 12 maggio 2011 lo stesso giudice ha assegnato all’istante un termine suppletorio di 3 giorni per esibire quanto richiesto, senza però ottenere alcun riscontro;
che con sentenza del 23 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, rilevando che dalla documentazione agli atti non è evincibile alcun impegno della convenuta a versare alla creditrice l’importo posto in esecuzione, di modo che non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il 24 maggio 2011 la convenuta, riferendosi alla citata sentenza, ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di avere più volte contattato la procedente per avere spiegazioni in merito, in quanto il contratto è stato firmato da P__________ M__________ B__________ in data 9 settembre 2009, come da allegato, puntualizzando che dal 1° settembre 2010 essa ha cambiato gestione, di modo che tale soggetto non è più alle sue dipendenze;
che, ha proseguito la convenuta, la copia del contratto che è stata richiesta è stata inviata senza le condizioni generali più volte sollecitate;
che, sempre secondo la stessa convenuta, il segretario della escutente l’ha informata che alcuni sostenitori del progetto si erano ritirati, per cui non era in grado di fornire ulteriori informazioni sul realizzo dello stesso, il signor F__________ essendo sempre irraggiungibile;
che, inoltre, ha osservato la convenuta, il numero telefonico non è più in vigore, ciò che ha impedito di verificare l’esecuzione del progetto, della quale viene comunque chiesta conferma fotografica o quant’altro del suo realizzo;
che con scritto del 25 maggio 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla convenuta di comunicare se il suo esposto 24 maggio 2011 fosse da intendere quale ricorso contro la sentenza 23 maggio 2011 ivi menzionata;
che il 26 maggio successivo la convenuta ha confermato che in effetti si tratta di ricorso contro la citata sentenza;
che l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della sentenza impugnata, di cui del resto non ne chiede la riforma, ma si propone unicamente, avvalendosi anche della documentazione annessa al reclamo, di fornire la propria versione dei fatti in merito alla fattispecie oggetto di giudizio da parte del Pretore aggiunto;
che un’iniziativa del genere, oltre a disattendere l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, si rivela a ben vedere perfino incomprensibile, il primo giudice avendo respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ritenendo che la documentazione agli atti (ridotta alla sola produzione del precetto esecutivo) non costituisce riconoscimento di debito e, pertanto, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che il gravame risulta addirittura diretto contro una decisone che ha dato ragione all’insorgente;
che non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 319 e segg CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 230.-, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione a.
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5’200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).