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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2011 14.2011.7

16 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,255 mots·~6 min·3

Résumé

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.7

Lugano 16 marzo 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 30 novembre 2010 presentata da

CO 1 __________  

Contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 26 gennaio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento della RE 1, __________, a far tempo dal giorno di mercoledì 26 gennaio 2011 alle ore 11.00.

 2./3./4./5. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 1. febbraio 2011

rispettivamente integrazione 11 febbraio 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che alla controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 7 febbraio 2011 al reclamo è stato

accordato effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 22'206.55 compresi interessi e spese.

B.    All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2011 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 26 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00.

D.    Con il reclamo rispettivamento l’integrazione al reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’11 febbraio 2011 dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 22'363.15 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1. La reclamante rileva poi di avere superato la momentanea carenza di liquidità dovuta ad anticipi pagati ad artigiani per i suoi clienti, che hanno acquistato da lei appartamenti, essendo in grado, a cantiere ultimato, di fatturare a quest’ultimi importi elevati.   

considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 gorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), il 26 gennaio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   La reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’11 febbraio 2011 dell’UEF di Locarno relativa al versamento di fr. 22'363.15 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________ all’11 marzo 2011 risulta che delle 11 esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante 9 sono state pagate. Contro le rimanenti 2 procedure la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Va poi rilevato che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   3.   Il reclamo va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48 OTLEF e 49 vOTLEF). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 26 gennaio 2011 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di ____________________ inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

                                  III.   Intimazione:

AO 1                   CO 1,

                                            __________;

                                         -  Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, __________;

__________ Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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