Incarto n. 14.2011.67
Lugano 9 maggio 2011 FP/B/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza presentata il 25 gennaio 2011 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 7 dicembre 2010 per il pagamento di fr. 200.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 7 marzo (O1 SO/__________) ha così deciso.
L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 200.- oltre interessi al 4% dal 27.10.2010, fr. 1,60 di interessi fino al 26.10.2010, fr. 30.- spese di avviso, fr. 50.spese d’incasso e fr. 30.- di spese esecutive.
La tassa di giustizia di fr. 50.-, anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 40.- di indennità.
La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC)”.
.
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 30 aprile 2011 si oppone al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto.
A.
che con precetto esecutivo n. __________ del 3.11/7.12.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1, tramite CO 1, ha escusso RE 1 per la somma di fr. 200.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito ”Kantonsgericht Rechnung-NR. __________ vom 13.07.2010”;
che interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 25 gennaio 2011;
che l’escutente ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 del decreto dell’11 maggio 2010, con il quale il Giudice unico della II. Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni, avendo stralciato dal ruolo, perché inammissibile, l’appello amministrativo penale presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 1° marzo 2010 dal Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, ha caricato allo stesso insorgente i costi della procedura di fr. 200.- (cfr. doc. D e conseguente fattura del 13 luglio 2010, con assegno di un termine scadente il 12 agosto successivo per saldare la pendenza e diffida del 30 settembre 2010, doc. B e F);
che l’istante ha altresì prodotto la sentenza 2 luglio 2010, con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da RE 1 contro la citata decisione di stralcio (doc. E);
che ad originare il contenzioso in rassegna è stata la multa disciplinare di fr. 80.- , con termine di riflessione, che la Polizia cantonale del Canton Grigioni, Posto di __________, aveva inflitto a RE 1 per avere egli, alla guida del suo veicolo targato TI __________, omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza ed inoltre di recare seco il documento di manutenzione del sistema di antinquinamento della vettura;
che il procedimento era poi sfociato - a seguito del mancato pagamento della multa entro il termine di 30 giorni - nel decreto (recte: mandato) penale del 26 febbraio 2009, con il quale l’Ufficio cantonale della circolazione del Cantone dei Grigioni, per le suddette contravvenzioni, ha punito __________ con una multa di fr. 80.-, caricandogli le spese di procedura di fr. 158.-, e in seguito, nell’opposizione da parte dello stesso condannato a tale decisione, alla quale è seguito il decreto 1° marzo 2010 del Dipartimento cantonale competente, che non è entrato nel merito della vertenza, e il menzionato decreto di stralcio del Presidente della II. Camera penale, che ha comportato un ulteriore onere processuale di fr. 200.- (oggetto dell’esecuzione in rassegna) a carico del qui convenuto;
che con ordinanza del 31 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che con osservazioni del 21 febbraio 2011 RE 1 si è opposto all’istanza, asserendo con riferimento alla documentazione annessa - di avere contestato per raccomandata ogni e qualsiasi importo di spese che non lo concernono, di ritenere l’infrazione in materia di circolazione stradale non veritiera, e di avere in ogni modo, a scanso di equivoci e per non creare problemi giuridici, pagato tutte le multe e tutte le spese relative alle infrazioni che avrebbe commesso, per cui non vi era affatto motivo per emanare un ulteriore decreto penale nei suoi confronti;
che del resto, ha osservato l’escusso, pur avendo omesso di chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ del 2 luglio 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’escutente ha ugualmente promosso una seconda procedura esecutiva illecita, cercando il medesimo incasso da due parti e spingendolo così a ricorrere;
che con sentenza del 7 marzo 2011 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che quanto addotto dal convenuto non può essere preso in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione;
che la richiesta della parte istante, egli ha puntualizzato, riguarda i costi di fr. 200.- della procedura di appello conclusasi con il “Decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni Rif. __________” emesso in data 11 maggio 2010, contro il quale l’escusso si era aggravato senza successo al Tribunale federale, che aveva infatti giudicato inammissibile il rimedio;
che conseguentemente, ha concluso lo stesso giudice, lo stesso decreto, presentato con regolare attestazione di passaggio in giudicato, è da parificare a sentenza esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;
che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 30 aprile 2011, riproponendo in sostanza le argomentazioni addotte in prima sede e, in particolare, obiettando che non avendo l’istante chiesto il rigetto dell’opposizione al primo precetto esecutivo, questi non poteva iniziare una seconda procedura esecutiva, la prima infruttuosa procedura esecutiva essendo passata in giudicato, rispettivamente eccependo che l’appello penale richiamato dalla controparte non ha niente a che vedere con la circolazione stradale, per quindi di nuovo ricordare di avere comunque pagato il 25 marzo 2009 la multa di fr. 80.-;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili,
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di trenta giorni, come erroneamente indicato dal Giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (ove è stata indicata, come autorità di ricorso, la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, anziché la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, come previsto dall’art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che proposto il 30 aprile 2011 a fronte di una sentenza notificata all’escusso il 30 marzo 2011 (v. annotazione in calce alla pag. 2 della sentenza prodotta con il reclamo e le risultanze Track & Trace agli atti), il rimedio sarebbe da considerare tardivo, l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto a scadere sabato 9 marzo 2011 e, per effetto dell’art. 132 cpv. 3 CPC, l’11 aprile 2011;
che, nondimeno, ci si può chiedere se il mancato rispetto da parte dell’insorgente del termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC sia da mettere in relazione al fatto che – come visto - il primo giudice abbia indicato in trenta giorni (sbagliando) il termine utile per ricorrere;
che si volesse seguire questa strada, la tempestività del reclamo parrebbe data;
che la busta contenente la sentenza impugnata è stata spedita per raccomandata il 7 marzo 2011, per essere recapitata al destinatario, allo sportello postale di __________, in data 30 marzo 2011;
che, in precedenza, ossia l’ 8 marzo 2011, la raccomandata era stata avvisata per il suo ritiro allo stesso ufficio postale di __________;
che in base all’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta;
che secondo l’art. 138 cpv. 2 CPC, la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella sua stessa economia domestica avente almeno 16 anni (sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario);
che, nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato, non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che, nella fattispecie, l’avviso di ritiro risalendo all’8 marzo 2011, il settimo giorno di giacenza veniva così a scadere il 15 marzo 2011, che corrisponde perciò alla data di notifica dell’impugnato giudizio;
che, ciò posto, il termine di trenta giorni per ricorre indicato dal Giudice di pace, decorrente dal 16 marzo 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC), veniva a scadere sabato 16 aprile 2011 (art. 142 cpv. 2 CPC) e, quindi, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il lunedì successivo, ovvero il 18 aprile 2011;
che l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto però a scadere durante le ferie esecutive pasquali (art. 56 LEF per rinvio dell’art. 144 cpv. 4 CPC), il termine per presentare reclamo è venuto così a scadere allo spirare del terzo giorno dopo le ferie, ossia il 4 maggio 2011 (art. 63 LEF) e, quindi, prima del 30 aprile 2011, dies di inoltro del rimedio;
che la questione della tempestività del rimedio non ha però ragione di essere vagliata oltre e può perciò, per finire, essere lasciata aperta, il reclamo dovendo in ogni modo essere respinto nel merito in quanto manifestamente infondato;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che in tal caso, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);
che, nel caso in esame, il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione è costituito dal dispositivo n. 2 del decreto 11 maggio 2011 del Giudice unico della II. Camera penale del Tribunale cantonale del Canton Grigioni, che a seguito dello stralcio dal ruolo dell’appello amministrativo penale presentato dall’escusso contro la decisione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 1° marzo 2010, concernente le infrazioni alla legge della circolazione stradale commesse il 5 novembre 2008, ha caricato allo stesso appellante i costi della procedura di appello quantificati in fr. 200.- ;
che tale dispositivo - come del resto il decreto di stralcio, contro il quale il reclamane è infruttuosamente insorto al Tribunale federale, avendo quest’ultimo con sentenza del 2 luglio 2010 giudicato il rimedio inammissibile - è definitivo e, quindi, pienamente esecutivo;
che come correttamente rilevato dal primo giudice, le eccezioni sollevate dall’escusso per opporsi all’accoglimento dell’istanza, esulano dal chiaro contesto a cui si riferisce l’esecuzione, che concerne solo ed esclusivamente gli oneri processuali caricati all’escusso nella procedura di appello da lui promossa perché non intendeva accettare il decreto (recte: il mandato) penale emanato dall’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni per le contravvenzioni che sarebbero state commesse il 5 novembre 2008;
che, in altri termini, il reclamante trascura che l’esecuzione in esame non riporta gli importi illustrati nelle osservazioni all’istanza del 21 febbraio 2011, rispettivamente nel reclamo e a loro volta riferiti, con ogni evidenza, a precedenti stadi della procedura o addirittura ad altri procedimenti;
che, come visto, l’escutente si è solo attivato per procedere all’incasso dei costi della procedura di appello (fr. 200.-), nella quale l’escusso è uscito soccombente;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità del caso (l’escusso ha evidentemente frainteso il motivo per cui è stata promossa un seconda esecuzione suoi confronti) e tenuto conto anche che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi,,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Intimazione a.
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).