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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.05.2011 14.2011.66

13 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,576 mots·~8 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.66

Lugano 13 maggio 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 aprile 2011 presentata da

                                         CO 1, __________      rappresentato da RA 1, __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 8 marzo 2011 per l’incasso della somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Locarno, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. S.75) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno intimato il 08 marzo 2011 è respinta in via provvisoria per fr. 1'250.00 oltre int. e spese.

 2.  Le spese per questo giudizio in fr. 180.00 (compresa la tassa di giustizia) da anticipare dalla parte attrice vanno a carico della parte convenuta.

3. e 4. omissis.”   

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 28 aprile 2011 si oppone al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 4.3/8.3.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:”Contratto per corso di lingua con metodo diretto, iscr. N. __________ del 09.02.10, corso di lingua”;

                                         che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 5 aprile;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto per corsi di lingua con metodo diretto sottoscritto dalla convenuta il 9 febbraio 2011 (doc. B) - nel quale quest’ultima si era impegnata a versare come compenso fr. 350.- quale primo acconto al momento dell’iscrizione al corso, fr. 880.-, oltre a spese postali,  quale secondo acconto al ricevimento in contro rimborso del materiale didattico e del materiale necessario e 6 rate mensili da fr. 294.-, per un totale pari a fr. 2'994.- (punto 9) - e, più precisamente, con riferimento al mancato adempimento degli  obblighi contrattuali da parte della stessa convenuta, segnatamente al mancato rispetto dei termini di disdetta previsti nel punto 12 del contratto medesimo, sulla clausola contrattuale n. 11, secondo cui le spese di eventuali solleciti per il ritardo nei pagamenti sarebbero state addebitate al contraente e secondo cui l’eventuale rifiuto del materiale didattico avrebbe comportato la risoluzione in tronco del contratto ed il pagamento da parte del contraente di fr. 900.- a titolo di penale per la risoluzione stessa, oltre all’acconto di fr. 350.- già versato, ritenuto che in entrambi i casi sarebbero stati addebitati interessi moratori pari al 5% annui (somma totale richiesta: fr. 1'250.-; cfr. doc. E);

                                         che con ordinanza del 6 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Locarno, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, con l’avvertenza che, scaduto questo termine, egli avrebbe statuito sulla base degli atti;

                                         che la convenuta non ha però dato seguito a questa ingiunzione, rimanendo silente;

                                         che con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ritenendo che il contratto allegato agli atti del procedimento costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 28 aprile 2011, asserendo anzitutto di non essere in grado di pagare la somma di fr. 1'250.- riconosciuta dal primo giudice, in quanto madre di tre figli e beneficiaria solo di una rendita di vedovanza e non potendo comunque sopportare un tale onere per un corso che nemmeno ha cominciato;

                                         che – ha soggiunto la convenuta - essa era senza’altro interessata a seguire il corso, ma nel frattempo uno dei sui figli ha dovuto ricorrere al medico, circostanza fatta presente alla persona con la quale essa ha avuto il colloquio in previsione della frequentazione del corso, persona la quale le ha assicurato che bastava comunicare l’accaduto prima dell’orario di apertura del corso, cosa che essa ha fatto cinque ora prima;

                                         che a questa persona essa avrebbe dipoi anche fatto presente di avere dei bambini, ciò che avrebbe potuto comportare per lei degli imprevisti, ricevendo tuttavia dal suo interlocutore rassicurazioni, di modo che essa ha firmato inconsapevolmente;

                                         che l’insorgente ha in fine chiesto un confronto con la controparte, segnatamente con la persona con la quale ha avuto il colloquio e, se del caso, con la segretaria che l’aveva contattata telefonicamente a casa sua dopo le dieci di sera;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto;

b.  l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                              che in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

                                         che, nella fattispecie, la clausola n. 11 contenuta nel contratto di cui al doc. B sottoscritto dalla convenuta e sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda, contiene l’impegno della contraente a pagare una penale di fr. 900.nel caso di risoluzione del contratto dovuta al rifiuto del materiale didattico messole a disposizione, oltre all’acconto di fr. 350.- già versato, più gli interessi moratori pari al 5% annuo;

                                         che con un impegno del genere, la convenuta si è indubbiamente impegnata a versare alla controparte determinati importi (fr. 900.- + fr. 350.-) nel caso in cui essa avesse determinato la risoluzione del contratto a seguito del rifiuto del materiale didattico – speditole contro rimborso (contratto, punto 9) - relativo al corso che si era impegnata a frequentare;

                                         che ravvisando in una pattuizione del genere gli estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice di pace ha perciò statuito correttamente, circostanza come tale del resto nemmeno messa in dubbio dall’insorgente;

                                         che conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii);

                                         che opponendosi alla pronuncia del rigetto dell’opposizione per i motivi indicati per la prima volta nel gravame (impossibilità a far fronte al credito per pretese difficoltà finanziarie, rispettivamente impossibilità, o comunque seri impedimenti a frequentare il corso, dato che uno dei suoi figli ha dovuto ricorrere all’assistenza medica, e più in generale dati i suoi gravosi impegni famigliari, rispettivamente le rassicurazioni fornitegli dalla controparte sulla possibilità di liberarsi senza problemi dal contratto), avendo essa in prima sede omesso di formulare osservazioni scritte all’istanza in ossequio all’ordinanza 6 aprile 2011 del Giudice di pace, la reclamante trascura che in virtù dell’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che ne discende pertanto al riguardo l’inammissibilità del rimedio, per tacere del fatto che, comunque sia, le eccezioni sollevate costituiscono delle mere affermazioni di parte non sopportate da nessun oggettivo riscontro;

                                         che, sempre per il divieto dei nova sancito, come visto, dall’art. 326 cpv. 1 CPC, altrettanto inammissibile è la richiesta di audizione davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello delle persone indicate nel reclamo;

                                         che, in definitiva, il reclamo si rivela inammissibile nella sua totalità e, comunque sia, infondato anche nel merito;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________;

                                         - __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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