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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2011 14.2011.60

22 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,781 mots·~9 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Credito fiscale. Procedura di revisione di una decisione che respinge una domanda di condono. Reclamo tardivo. Procedura di restituzione del termine di ricorso (questione lasciata indecisa). Divieto dei nova

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.60

Lugano 22 aprile 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente da istanza 10 febbraio 2011 presentata dallo

                                         CO 1

                                         rappresentato RA 1, __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 24 febbraio 2010 per il pagamento di fr. 5'203.25 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del distretto di __________, con sentenza del 15 marzo 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

 3.  omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 12 aprile 2011 chiede la sospensione della procedura esecutiva e l’annullamento della decisione di rigetto definitivo del’opposizione,

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'589.80 (da cui dedurre fr. 1'571.20 a titolo di acconto al creditore del 13.02.2010) oltre interessi al 3% dal 13.2.2010 a titolo di imposta cantonale 2007 + interessi dal 1.06.2007 rispettivamente dal 01.05.2009, come pure per l’incasso di fr. 154.65 per interessi aggiornati sino al 12.02.2010 e fr. 30.- per tassa di diffida, oltre spese esecutive (doc. A);

                                         che interposta opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 10 febbraio 2011 per gli importi di fr. 5'018.60 (saldo dell’imposta cantonale 2007), fr. 304.35 (interessi aggiornati al 10.02.20111), fr. 30.- per tassa di diffida e fr. 70.- per spese esecutive, oltre interessi e, quindi, per un totale di fr. 5'422.95, allegando – oltre al precetto esecutivo (doc. A) - la decisione di tassazione 4 marzo 2007 dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 10 febbraio 2011 di crescita in giudicato, che quantifica in fr. 6'589.80 l’imposta cantonale sul reddito 2007 dovuta dalla contribuente (doc. D), e i conteggi riportanti il saldo in capitale (fr. 5'018.60) e gli interessi (fr. 304.35) al 10 febbraio 2011 (doc. B e C);

                                         che con osservazioni scritte del 4 marzo 2011 la convenuta, nel termine impartitole dal Pretore del Distretto di __________, con ordinanza dell’8 marzo 2011 (art. 253 cpv. 2 CPC), ha chiesto di condonarle le imposte arretrate o di prolungarne la scadenza, con rateazione dall’inizio 2012, dopo la sua operazione e convalescenza, asserendo di essere da lungo tempo ammalata, di essere in attesa di un intervento chirurgico, di dovere sostenere finanziariamente anche il figlio e di non disporre quindi dei mezzi finanziari per pagare le imposte arretrate;

                                         che la convenuta ha dipoi soggiunto di avere inoltrato in data 10 marzo 2010 una domanda di condono per le imposte cantonali e federali arretrate per gli anni 2006/2007/2008;

                                         che tale domanda, respinta dall’Ufficio esazione e condoni, ha puntualizzato l’escussa, sarebbe però attualmente al vaglio della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello;

                                         che con contro osservazioni del 17 febbraio/15 marzo 2011 la parte  istante richiamato l’art. 246 cpv. 4 LT, secondo il quale la domanda di condono non sospende l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo decisione contraria dell’autorità competente - dopo avere rilevato di avere informalmente (internamente) sospeso l’incasso fino alla decisione formale di rifiuto del condono di data 8 ottobre 2010, ha confermato la propria domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, precisando che il ricorso interposto dalla convenuta è stato respinto il 7 marzo 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, la quale ha accertato nella posizione assunta dalla contribuente un atteggiamento contrario al principio della buona fede;

                                         che con sentenza del 15 marzo 2001 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;

                                         che, secondo il primo giudice, la documentazione prodotta dall’istante - decisione di tassazione per l’imposta cantonale/IC 2007 del marzo 2009, debitamente attestata come passata in giudicato, di cui al doc. D, in relazione ai conteggi con il riassunto degli atti di esazione (doc. B) e del conteggio degli interessi (doc. C) - costituisce infatti valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, atteso che la domanda di condono non sospende l’obbligo di pagamento, che il rifiuto del condono è stato confermato con decisione 7 marzo 2011 della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello e che l’ulteriore domanda di condono e di rateazione formulata dall’escussa con le osservazioni 4.3.2011 è irricevibile, esulando la medesima dal potere di cognitivo del giudice del rigetto;

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 7/12 aprile 2011;

                                         che, premesso di avere, per motivi di salute, potuto inoltrare il gravame solo a questo momento, l’insorgente chiede la sospensione della procedura esecutiva e l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente reiezione dell’istanza, asserendo – in estrema sintesi - di avere in data 7 aprile 2011 inoltrato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, con riferimento agli art. 147 LIFD e 232 LT, richiesta di revisione della sentenza da essa emanata il 7 marzo 2011, in quanto l’autorità giudicante in materia di richiesta di condono, condono parziale, rispettivamente di facilitazione di pagamento dei debiti fiscali 2006-2008, non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti e di mezzi di prova decisivi, che conosceva (segue l’elenco; ricorso, punto 1 a-c e 2 a-f);

                                         che, avendo essa in data 25 marzo 2011 chiesto all’Ufficio circondariale di tassazione la rettificazione degli errori di calcolo retroattiva per le imposta federali, cantonali e comunali dal 2005-2008 (art. 235 LT ed art. 147 cpv. 1 LIFD) - assevera la reclamante - si richiede anche l’accertamento del debito, rispetti-vamente il parziale disconoscimento dello stesso (art. 85a LEF, 83 cpv. 2 LEF) e la concessione di una dilazione dopo l’accertamento da parte dello stesso Ufficio di tassazione di __________ dell’effettivo importo dovuto per l’imposta 2007;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili (finali) di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (8art. 321 cvp. 1 CPC);

                                         che, nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata intimata il 15 marzo 2011, per essere notificata all’escussa il 16 marzo 2011 (cfr. ricerca Track &Trace agli atti);

                                         che il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (cfr. 142 cpv. 1 CPC), per venire a scadere sabato 26 marzo 2011 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 3, il lunedì 28 marzo 2011;

                                         che, di conseguenza, il reclamo, presentato il 12 aprile 2011 (cfr. timbro postale), sarebbe tardivo;

                                         che ci si può nondimeno interrogare se l’insorgente abbia reso verosimile di non avere colpa dell’inosservanza del termine di reclamo o di averne solo in lieve misura, perché impedita ad agire prima per motivi di salute (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che la questione legata a un’eventuale procedura volta alla restituzione del termine di reclamo ex art. 148 e 149 CPC, può essere lasciata indecisa (ancorché d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la documentazione medica annessa al reclamo si riveli al riguardo inadatta allo scopo), il reclamo dovendo essere dichiarato inammissibile già per altri motivi;

                                         che nella misura in cui l’insorgente pretende di avere il 7 aprile 2011 inoltrato domanda di revisione alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione 7 marzo 2011, con la quale quest’ultima aveva respinto il suo ricorso inoltrato contro il mancato condono delle imposte arretrate, il reclamo sfugge, comunque sia, a disamina;

                                         che nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, motivo per cui quanto fatto valere per la per prima volta nei punti 1 a-c e 2 a-f del gravame con i relativi documenti di supporto annessi, non può essere preso in considerazione;

                                         che, in ogni modo, gli argomenti sollevati al riguardo non possono ostare all’accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, per le pertinenti motivazione esposte  nell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia;

                                         che a un giudizio di inammissibilità il rimedio è pure destinato, nella misura in cui, richiamato il punto 1c del reclamo, l’insorgente si propone invece di invalidare la procedura esecutiva chiedendo a questa Camera di accertare il debito,

                                         rispettivamente il parziale disconoscimento dello stesso giusta gli art. 85a e 83 cpv. 2 LEF, come pure di ottenere la concessione di una dilazione di pagamento dopo l’accertamento da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione dell’imposta dovuta, asserendo che la decisione fiscale in rassegna non è cresciuta in giudicato per un errore (da qui la sua richiesta 25 marzo 2011 allo stesso Ufficio di tassazione di rettificazione di presunti errori);

                                         che argomenti e riferimenti del genere esulano infatti con ogni evidenza dal potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a stabilire se, rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata al precetto esecutivo, il primo giudice ha avuto corretta nozione dell’art. 80 LEF, segnatamente dei criteri che giustificano le sua applicazione, quesito al quale – come visto - bisogna rispondere affermativamente;  

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio, dovrebbe seguire la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, data particolarità del caso e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamato l’art. 80 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -  RE 1, __________;

                                         -  CO 1, RA 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'422.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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