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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2011 14.2011.58

18 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,636 mots·~8 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento del credito prima dell'udienza. Comunicazione scritta. Reclamo contro la sentenza che accoglie l'istanza e mette a carico dell'escusso la tasse e l'indennità

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.58

Lugano 18 aprile 2011 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 24 novembre 2010 di

CO 1, __________

                                         contro

                                         RE 1 __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 5 maggio 2010 per il pagamento di fr. 10'835.50 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 1° aprile (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di indennità.

 3.  omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 5 aprile 2011 chiede che la tassa di giustizia di fr. 180.- sia posta a carico della debitrice e che l’indennità di fr. 300.- venga annullata;

ritenuto

in fatto:

                                         che con sentenza del 1° aprile 2011 il Pretore del Distretto di __________, in accoglimento dell’istanza 24 novembre 2010 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 3/5.5.2010 dell’Ufficio esecuzione di __________, che l’istante ha fatto spiccare nei confronti della convenuta per l’incasso della somma di fr. 10'835.50 oltre interessi e spese, a titolo di contributi di previdenza rimasti impagati;

                                         che nel contempo il Pretore ha caricato alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 180.-, con l’obbligo di rifondere alla procedente fr. 300.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2 della sentenza);

                                         che contro il dispositivo sugli oneri processuali, RE 1 insorge con reclamo del 5 aprile 2011 chiedendo che la tassa di giustizia di fr. 180.- sia posta a carico della debitrice e che la condanna al pagamento di un’indennità di fr. 300.venga annullata;

                                         che la reclamante assevera che il debito nei confronti della parte istante è stato pagato all’Ufficio di esecuzione di __________ in data 15 marzo 2011, come rilevabile dall’addebito 15.3.2011 P__________ -F__________ di cui all’annesso doc. A, e rimprovera alla creditrice di non avere segnalato tale circostanza alla Pretura del Distretto di __________;

                                         che la reclamante puntualizza altresì di avere personalmente informato al riguardo la stessa Pretura il 14 marzo 2011 e di avere anche richiesto l’annullamento della citazione all’udienza fissata per il 1° aprile 2011;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che risalendo la decisione impugnata al 1° aprile 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 24 novembre 2010;

                                         che, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

                                         che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che – tra l’altro – dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore; CPC-TI);

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° aprile 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

                                         che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 1° aprile 2011, il reclamo, dal profilo della tempestività, è senz’altro ammissibile;

                                         che nella misura in cui l’insorgente si propone di invalidare il dispositivo sugli oneri processuali richiamando lo scritto 14 marzo 2011, con cui ha segnalato al Pretore che il debito nei confronti della procedente sarebbe stato pagato all’Ufficio di esecuzione di __________, allegando il dettaglio di pagamento/ avviso di addebito P__________F__________, e facendo carico alla creditrice di non avere a sua volta informato il giudice dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione, il reclamo parrebbe destinato all’insuccesso già per motivi d’ordine procedurale; 

                                         che, infatti - per tacere del fatto che il preteso avviso di accredito a favore della creditrice, con scadenza al 15 marzo 2011, non consente ancora di ritenere con assoluta certezza che la valuta sia stata effettivamente accreditata sul conto 69-29-19 dell’UE di __________ - all’insorgente va ricordato che in base al diritto di procedura previgente, ancora applicabile, come visto, alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione davanti al primo giudice, nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso, da documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso con la produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLEF), ritenuto che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLEF);

                                         che, dato quanto precede, è perciò di regola esclusa la facoltà per le parti di addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente con iniziative procedurali (allegati integrativi, prese di posizione scritte prima dell’udienza) all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF, per cui – strictu iure - il convenuto avrebbe dovuto esporre quanto preteso nello scritto 14 marzo 2011 all’udienza di discussione appositamente indetta per il 1° aprile 2011, udienza alla quale però non ha partecipato;

                                         che a ben vedere – si volesse seguire la tesi dell’insorgente - ci si potrebbe nondimeno chiedere se con l’invio della copia del preteso pagamento dell’importo posto in esecuzione, la convenuta abbia per finire reso priva di oggetto l’istanza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente abbia in ogni modo manifestato la propria acquiescenza di fronte alla richiesta della creditrice, ove si consideri che essa ha anche chiesto l’annullamento della citazione per la convocazione all’udienza del 1° aprile;

                                         che un’iniziativa del genere, in questo caso, avrebbe imposto al giudice di togliere la causa ex art. 151 CPC-TI (applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 vLALEF), rispettivamente ex art. 72 dell’allora codice di procedura civile federale, ripartendo gli oneri processuali e le ripetibili a richiesta di parte;

                                         che la questione - sorvolata dal primo giudice, che del resto non si è nemmeno espresso sullo scritto 14 marzo 2011 dell’escussa - non ha da essere vagliata oltre, ritenuto che, in ogni modo, la convenuta è uscita soccombente dal procedimento di prima sede, avendo essa - inviando alla Pretura il menzionato dettaglio di pagamento P__________F__________ e chiedendo l’annullamento della citazione per l’udienza di discussione - di fatto riconosciuto il ben fondato dell’istanza di rigetto dell’opposizione;

                                         che tale comportamento legittimava senz’altro il primo giudice a porre a carico della convenuta le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-, come riconosciuto del resto dalla stessa insorgente nel reclamo, ove ha proprio chiesto che la tassa di giustizia fosse posta a carico della debitrice (non si può però escludere che al riguardo la stessa reclamante sia incorsa in una svista redazionale, intendendo invece che fosse la procedente a dovere sopportare tale onere, il che non muta però la situazione);

                                         che per quanto riguarda l’indennità di fr. 300.- riconosciuta dal Pretore alla istante e qui contestata dalla convenuta nel principio, ma non nel suo ammontare, la questione meriterebbe qualche riflessione qualora tale addendo fosse riconducibile, tra l’altro, anche alla partecipazione all’udienza ritenuta inutile dalla escussa (v. scritto 14 marzo 2011) - da parte dell’istante;

                                         che uno scenario del genere non si è però verificato, nessuna delle parti essendo comparsa all’udienza di discussione, per cui l’assegnazione dell’indennità di fr. 300.- (non contestata, come visto, nel suo ammontare) è da ritenersi senz’altro riconducibile alla presentazione della sola istanza e non ad altri atti di procedura, che l’insorgente riteneva e ritiene superati alla luce dello scritto 14 marzo 2011 inviato alla Pretura;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, data la particolarità della fattispecie e non essendo l’insorgente assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia da ogni prelievo;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -  RE 1, Via __________, __________;

                              -  CO 1__________

                              Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'835,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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