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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2011 14.2011.33

22 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,863 mots·~9 min·4

Résumé

Violazione del diritto di essere sentito in procedura sommaria. Azione di disconosci-mento di debito e effetti della sentenza di rigetto

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.33

Lugano 22 aprile 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 febbraio 2011 da

RE 1 (patrocinata da PA 1)  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 28 gennaio / 4 febbraio 2011 dell’UEF di __________ per l’importo di 320.00 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2010;

sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________ con sentenza 3 marzo 2011 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è respinta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta.

2.      La tassa di giustizia di fr. 100.00, è a carico dell’istante.

3.      La parte istante verserà fr. 100.00 di ripetibili alla parte convenuta.”

Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo dell’11 marzo 2011 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese e tasse;

preso atto che con osservazioni 8 aprile 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione del reclamo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28 gennaio / 4 febbraio 2011 dell’UEF di __________RE 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 320.00 oltre interessi al 5% dal 15.11.2010, indicando quale titolo di credito: “Tasse, spese e ripetibili sentenza 15 novembre 2010”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________

                                     B.      La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 15 novembre 2010 (doc. B), mediante la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da RE 1 nell’esecuzione n. __________ e ha condannato la convenuta a rifondere alla controparte fr. 180.00 di indennità e a pagare la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 140.00.

                                     C.      Con osservazioni 24 febbraio 2011 CO 1 si è opposta all’istanza in quanto contro la sentenza di rigetto del 15 novembre 2010 sarebbe pendente un’azione di inesistenza del debito alla Pretura di __________.

                                     D.      Con sentenza 3 marzo 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza perché RE 1 non avrebbe prodotto l’attestazione che la sentenza di rigetto dell’opposizione è passata in giudicato. Inoltre la convenuta avrebbe provato di aver promosso azione di disconoscimento di debito in data 3 dicembre 2010 e di aver ottenuto conferma dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ che una precedente dichiarazione del Pretore di crescita in giudicato della sentenza sarebbe nulla.

                                     E.      Con reclamo 11 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace. L’istante argomenta che contro la sentenza 15 novembre 2010 del Pretore del Distretto di __________ non sarebbe stato interposto alcun gravame e che pertanto la stessa sarebbe cresciuta in giudicato almeno in senso formale. La ricorrente rileva che il 15 dicembre 2010 il Pretore di __________ avrebbe emanato una dichiarazione di crescita in giudicato della sentenza di rigetto (doc. C) e che il 17 gennaio 2011 lo stesso avrebbe informato l’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ che questa dichiarazione era  nulla (doc. D) a seguito della presentazione dell’azione di disconoscimento del debito. A mente della reclamante l’azione di disconoscimento di debito non può essere considerata un mezzo d’impugnazione contro le decisioni di rigetto dell’opposizione, bensì un’azione di accertamento negativo, attraverso la quale si potrebbe chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione ma non l’annullamento della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione: la decisione su tasse, spese e ripetibili della procedura di rigetto non potrebbe pertanto essere rimessa in discussione dall’azione di disconoscimento del debito. Come risulterebbe dalla sentenza impugnata, il primo giudice era a conoscenza, per averne chiesta conferma al Pretore, che quest’ultimo aveva annullato l’attestazione di crescita in giudicato perché era stata presentata un’azione di disconoscimento di debito e non a seguito d’impugnazione.

                                              A mente della reclamante il fatto che il giudice di pace abbia preso informazioni presso la Pretura di __________ ed abbia chiesto alla convenuta di presentare le proprie osservazioni, senza però permettere all’istante di esprimersi su queste prese di posizione rappresenterebbe un comportamento lesivo del diritto di essere sentito.

                                     F.      Delle osservazioni 8 aprile 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 18 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 3 marzo 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                     2.      Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione  ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità  competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Proposto l’ 11 marzo a fronte di una sentenza emessa in data 3 marzo 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senza’altro ricevibile.

                                     3.      In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

                                     4.      Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). In procedura sommaria un secondo o addirittura successivi scambi di allegati scritti costituiscono l’eccezione: la legge infatti non lo prevede e dedurre il diritto ad un doppio scambio di allegati applicando analogamente le disposizioni generali non è giustificato, perché ciò sarebbe contrario allo scopo della procedura sommaria (Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 11 ad art. 253). Il diritto generale ad un doppio scambio di allegati non può essere derivato neppure dall’art. 53 CPC o dalla CEDU (Chevalier, op. cit., n. 12 ad art. 253). Ad ogni buon conto vi è un diniego del diritto di essere sentito quando l’istanza è respinta sulla base di nuove allegazioni contenute nella presa di posizione della controparte senza che dapprima all’istante sia stata data l’opportunità di una nuova presa di posizione (Chevalier, op. cit., n. 12 ad art. 253).

                                     5.      Nel caso di specie è vero che il giudice di pace ha respinto l’istanza rifacendosi sostanzialmente alle argomentazioni contenute nelle osservazioni del 24 febbraio 2011 di CO 1. Come visto, prima di decidere egli doveva pertanto offrire all’istante l’opportunità di esprimersi sulle osservazioni, trasmettendole le stesse, cosa che in concreto non ha fatto. Così facendo egli ha violato il diritto di essere sentita della parte istante.

                                     6.      Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono fissate all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118, cons. 3; 122 II 469, cons. 4a; 121 III 334, cons. 3c; 120 Ib 383, cons. 3a, con rif.), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.).

                                               La violazione del diritto di essere sentito può comunque essere sanata quando la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 138-139, cons. 2d). Nel caso di specie l’avvenuta violazione del diritto di essere sentita è sanata nella procedura di reclamo, atteso che contestata risulta essere una sola questione di diritto, che il Tribunale di appello può decidere con potere di apprezzamento illimitato (art. 320 cpv. 1 lett. a CPC).

                                     7.      In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere.

                                     8.      L’azione di disconoscimento di debito non costituisce un mezzo di impugnazione contro la sentenza di rigetto dell’opposizione, atteso che la stessa non viene esaminata nell’ambito di questa azione (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 16 ad art. 83 e rif. ivi). Nonostante ciò con la relativa decisione gli effetti della sentenza di rigetto vengono o confermati o soppressi e i relativi costi possono anche essere regolamentati diversamente (staehelin, op. cit., loc. cit.). Per questo motivo, fintanto che l’azione di disconoscimento di debito è pendente, i costi e le indennità della procedura di rigetto non possono essere posti in esecuzione (staehelin, op. cit., n. 16 e 70 ad art. 83 e rif. ivi). Ne consegue che, essendo in concreto pendente un’azione di disconoscimento di debito, promossa da CO 1  in data 3 dicembre 2010, la sentenza di cui al doc. C non è atta a costituire titolo di rigetto dell’opposizione per la tassa di giustizia, le spese e le indennità regolate al n. 2 del suo dispositivo.

                                     9.      Da quanto precede discende che l’appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC). 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. art. 29 cpv. 2 Cost.; 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 53, 106, 251 lett. a, 253, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 48 lett. e n. 1 LOG; 48, 61 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

2.        La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 150.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 50.-  a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione:

-          __________.PA 1

-          CO 1, __________.

                                         Comunicazione al Giudice di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 320.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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