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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2012 14.2011.226

16 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,779 mots·~9 min·6

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Assenza di contestazione di fatture. Ricononoscimento condizionato alla realizzazione di determinate condizioni

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.226

Lugano 16 febbraio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. SO.__________) promossa con istanza 18 novembre 2011 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

CO 1 Epatrocinata dall’ PA 2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decisione 22 dicembre 2011, ha così deciso:

"1.   L’istanza è respinta.

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 900.-- sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.

3.    omissis";

sentenza tempestivamente impugnata dalla parte istante, che con reclamo 29 dicembre 2011 ne ha postulato la riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza, limitatamente all’importo di fr. 520'592,75, con protesta della tassa di giustizia e delle ripetibili in entrambe le sedi;

viste le osservazioni 24 gennaio 2012 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona (doc. B), RE 1 (in seguito “RE 1”) ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 819'151,02, oltre spese e interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 171'763,30, dal 6 luglio 2011 su fr. 147'987,64, dall’11 ottobre 2011 su fr. 200'841,81 e dal 18 ottobre 2011 su fr. 298'558,27, indicando quale titolo di credito: “Esecuzione a convalida del sequestro n. __________. Riconoscimento di debito del 15 giugno 2011, Riconoscimento di debito del 28 giugno 2011 e contratto di subappalto del 15 luglio 2010”.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Bellinzona.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 15 dicembre 2011, la parte    istante ha confermato la propria istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, allegando una serie di censure, vertenti in particolare sull’asserita incompetenza territoriale della Pretura e l’inesistenza di un riconoscimento di debito esplicito e incondizionato, e ha posto in compensazione il credito di risarcimento del danno che dice di aver subito in seguito alla violazione da parte dell’escutente del divieto di (ulteriore) subappalto contenuto nel contratto di subappalto 15 luglio 2010 invocato quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

                                  C.   Con decisione 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza, rilevando come i documenti prodotti dall’escutente non configurassero un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha infatti ritenuto che il contratto di subappalto (doc. E) permettesse di calcolare solo il costo unitario del materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito, sicché non era possibile controllare le fatture prodotte, le quali non costituiscono in sé un valido riconoscimento di debito. Ha anche negato la qualità di titolo di rigetto provvisorio agli altri documenti prodotti dall’i­stante, e in particolare lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) e la liquidazione datata 28 giugno 2011 (doc. R), nella misura in cui il riconoscimento di determinati importi era subordinato al verificarsi di precise condizioni, il cui adempimento l’istante non ha nemmeno provato a rendere perlomeno verosimile. Il giudice di prime cure ha parimenti respinto l’istanza per quanto concerne la pretesa di risarcimento del danno – quantificato in fr. 298'558.27 – che l’istante avrebbe patito per il mancato guadagno consecutivo alla rescissione immediata del contratto di subappalto da parte della convenuta, in quanto i calcoli presentati da RE 1 si fondano su documenti (T e U) né firmati né riconosciuti dalla controparte e che indicano unicamente un “computo teorico”. Visto l’esito del giudizio, il Pretore non è entrato in materia sull’eccezi­o­ne di compensazione sollevata da CO 1.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, postulandone la riforma limitatamente a fr. 520'592,75, siccome sarebbe evidente un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, oltre ad un’applicazione errata del diritto. Ripropone la tesi secondo cui i documenti prodotti, nel loro insieme, costituirebbero un titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zi­one per fr. 520'592,75, specie perché le fatture non sarebbero state contestate da CO 1. Inoltre, la reclamante sostiene che lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) rappresenterebbe comunque un titolo per fr. 233'425,15, nella misura in cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le posizioni riconosciute dall’escussa non sarebbero subordinate al verificarsi di precise condizioni. E la liquidazione datata 28 giugno 2011 (doc. R) verterebbe su fr. 304'908,02, come indicato nelle sue premesse, indipendentemente dagli accordi contenuti nei successivi punti. Infine, RE 1 contesta nuovamente la compensazione eccepita dall’e­scussa.

                                  E.   Delle osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 29 dicembre 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta al più presto il 23 dicembre, il reclamo, che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

                                   3.   Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                               3.1.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III 480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                               3.2.   Nel caso di specie, il primo giudice ha rettamente accertato che il contratto di subappalto (doc. E) permette di calcolare solo il costo unitario del materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito. Non risultando dagli atti che l’escussa abbia d’altron­de riconosciuto, con una successiva dichiarazione scritta, la quantità di materiale posato e di lavoro prestato, non si può dire che abbia riconosciuto l’importo posto in esecuzione. È poi irrilevante in questa sede il fatto che l’escussa, a detta della reclamante, non abbia contestato le fatture emesse dalla reclamante (doc. F a N), perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto della firma dell’escusso, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82; CEF 23 agosto 2011, inc. 14.11.116). La dichiarazione 4 novembre 2011 (doc. O) non consente di sovvertire tale conclusione, perché non è riferita alle suddette fatture né menziona importi determinati o determinabili. Quanto al doc. T, si tratta di un atto unilaterale della reclamante, mentre il doc. U non è firmato dall’escussa.

                               3.3.   Nemmeno lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) costituisce un titolo di rigetto provvisorio per fr. 233'425,15. Infatti, all’inizio della seconda pagina, il patrocinatore del Consorzio scrive che “complessivamente dunque vi sarebbero dovuti fr. 216’134,40 (più IVA)”. Già l’uso del modo condizionale basterebbe ad escludere un riconoscimento di debito liquido e incondizionato. Dai successivi passi dello scritto risulta d’altronde che la liquidazione doveva ancora avvenire (“Confido che vorrete prestare mano per addivenire ad una liquidazione in tempi corretti e veloci”) ed era subordinata all’as­sunzione da parte dell’escutente dell’impegno nei confronti del Ministero pubblico e dell’escussa di pagare i crediti vantati dai propri dipendenti, impegno di cui la reclamante non ha dimostrato l’adempimento.

                               3.4.   Non merita una miglior sorte la censura fondata sulla liquidazione datata 28 giugno 2011 (doc. R). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante in modo avventato, la premessa dell’accordo di liquidazione, secondo cui “la quantità a liquidare” è di fr. 304'908,02 al netto delle trattenute contrattuali ed assicurative, non può giustificare il rigetto provvisorio dell’op­po­si­zione per l’importo in questione senza tenere conto del resto dell’accordo, e segnatamente delle condizioni pattuite per il pagamento della somma riconosciuta, poiché dalla loro realizzazione dipende l’esigibilità del credito. Orbene, l’escutente deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. per tutte CEF 5 settembre 2001 [14.01.62], cons. 3.3; Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82, con rif.). Nel caso di specie, dato che la reclamante non ha provato di aver adempiuto le quattro condizioni elencate al quarto punto (o almeno le due ultime), la decisione impugnata dev’essere confermata.

                                   4.   Il reclamo va quindi respinto.

                                         Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Notificazione a:     – avv. PA 1, __________;

                                                                         – avv.PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 520'592,75, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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