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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.03.2011 14.2011.17

11 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,686 mots·~8 min·5

Résumé

Rigetto dell'opposizione. Sentenza non motivata. Reclamo considerato quale richiesta di motivazione scritta

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.17

Lugano 11 marzo 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 gennaio 2011 di

                                         CO 1, __________      rappresentata dal CO 1 __________

                                         contro

                                         RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 30 novembre 2010 per la somma di fr. 128.00 più fr. 10.- di spese per messa in mora, oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza dell’8 febbraio 2011 – resa nei suoi dispositivi – ha così deciso:

“1.    L’istanza è accolta, l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 128.- oltre interessi al 5% dal 06.10.2010, fr. 10.lettera ammonitoria, fr. 30.- di spese esecutive.

2      La tassa di giustizia di fr. 100.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta.

3.     La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.

4.     La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).

5.     omissis.”

Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 17 febbraio 2011 chiede la reiezione dell’istanza di rigetto;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ del 23.11/30.11.2010 la CO 1 ha escusso RE 1 per la somma complessiva di fr. 138.- oltre interessi al 5% su fr. 128.- dal 6 ottobre 2010 e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:”Belegart Verfuegung. Beleg-Nr. __________ faellig am 24.09.2010 Fr. 128,00 + Mahngebuehren.”;

                                         che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza  17 gennaio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la decisione (“Verfügung”) del 18 agosto 2010 - passata in giudicato – con la quale il giudice della CO 1 ha inflitto all’escusso una multa di fr. 40.- (caricandogli costi di procedura per complessivi fr. 88.-) per infrazione alle norme della circolazione stradale per avere egli in data 6 giugno 2010, a __________ (__________), alla guida della sua automobile, superato il limite di velocità consentito, e lo scritto 6 ottobre 2010 con il quale allo stesso escusso veniva addebitata la somma di fr. 10.- a titolo di “Mahnkosten” (spese di diffida);

                                         che il 20 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, con invio raccomandato e in applicazione dell’art. 245 cpv. 2 CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore con il 1° gennaio 2011), ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza (recte: il termine indava assegnato ex art. 253 CPC, trattandosi di una causa a procedura sommaria);

                                         che tale invio veniva ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”;

                                         che con sentenza dell’8 febbraio 2011 il Giudice di pace del  circolo di __________ -  notificata alle parti nei suoi dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – ha accolto l’istanza, caricando la tassa di giustizia di fr. 100.-, anticipata dall’istante, al convenuto;

                                         che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 gironi dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e segg CPC);

                                         che contro tale decisione RE 1 è insorto con reclamo del 17 febbraio 2011, ricordando anzitutto di essersi opposto al precetto esecutivo fattogli intimare dalla CO 1, in quanto non sapeva nemmeno a cosa esso si riferiva, dato che la causale del credito ivi riportata è in lingua tedesca a lui non comprensibile, poiché in Ticino si parla l’italiano;

                                         che egli ha dipoi fatto carico al primo giudice di avere statuito senza preventivamente averlo informato e senza avergli dato la possibilità di esprimersi, violando in questo modo la legge;

                                         con il suo reclamo  RE 1 chiede altresì la ricusazione dell’autorità di reclamo, paventando di non ricevere da essa un giudizio imparziale, dato che i tutti giudici, sia di prima che di seconda istanza, chiamati a statuire sul suo caso, e non solo, fanno solo gli interessi dello Stato, “impegnato a mungere il contribuente”;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

considerando

in diritto:

                                         che sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 17 gennaio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 8 febbraio 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

                                         che secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto del’opposizione  ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità  competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che, proposto il 17 febbraio a fronte di una sentenza emessa in data 8 febbraio 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senza’altro ricevibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a. l’applicazione della legge errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale, segnatamente dall’art. 239 cpv. 1 CPC, il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC);

                                         che, nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà garantitagli dall’art. 239 cpv. 2 CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

                                         che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 239 n. 30; trezzini, art. 239 CPC pag. 1061);

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);

                                         che, tuttavia, nel caso in cui una parte, introduce erroneamente - come vi è da supporre nel caso di specie, specie tenuto conto dell’erroneo  dispositivo n. 4 - appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; Naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessodung, art. 239 n. 16 Lerch in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6);

                                         che ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

                                         che pro futuro si ricorda al primo giudice che, come visto, il termine per impugnare – di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della sentenza scritta;

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo 17 febbraio 2011 è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

                                   2.   Intimazione a:

                                         -  RE 1, __________.

                                         -  CO 1, __________, __________ (con copia del reclamo);

                                         comunicazione al Giudice di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 138.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Trattandosi di decisione di natura incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un pregiuduzio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione fnale consentendo di evitare una proceura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

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