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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2011 14.2011.162

19 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,319 mots·~7 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure dirette contro il titolo di rigetto

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.162

Lugano 19 ottobre 2011 FP/B/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 agosto 2011 presentata da

                                         CO 1

                                         rappresentato dall’RA 1,

                                         contro

                                         RE 1,

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 24 giugno 2011 per il pagamento di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione del 28 settembre 2011 (SO.2011.3425);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 7 ottobre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 21/24.6.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________, lo CO 1, tramite RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Tasse di giudizio, spese e oneri come a decisione 22.02.2010 emanata dal Tribunale penale cantonale”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 agosto 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, allegando la sentenza emanata in data 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano, che ha tra l’altro condannato il qui convenuto al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuale, segnatamente per un importo complessivo di fr. 22'522.20 (v. distinta spese doc. C pag. 33), con sequestro conservativo della somma di fr. 2'771.45 a garanzia del pagamento, quantomeno parziale, dei citati oneri processuali;

                                         che con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza, cosa che  questi ha fatto il 10 settembre 2011, opponendosi all’avversaria pretesa, con l’argomentazione – in estrema sintesi - che la Corte di cassazione e di revisione penale alla quale egli si era rivolto per contestare la sentenza di prima grado avrebbero violato i suoi diritti di parte basandosi su un ricorso presentato dal suo avvocato di allora che non rispettava affatto la sua volontà;

                                         che chiamata a prendere posizione su tali osservazioni, con scritto del 21 settembre 2011 la parte istante ha comunicato di rimettersi alla documentazione prodotta, segnatamente alla decisione penale passata in giudicato a seguito della sentenza emanata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 30 settembre 2010;

                                         che con decisione del 28 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 23 febbraio 2010 - passata in giudicato - che ha condannato il convenuto alla pena detentiva di sei anni e al pagamento di tasse di giudizio, spese e oneri processuali, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, titolo al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli limitato a diffondersi su argomentazioni (inerenti la conduzione della sua difesa ed il processo) che esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto e che non sono quindi atte ad infirmare la procedura esecutiva in rassegna;

                                         che contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 7 ottobre 2011, riproponendo di fatto le medesime eccezioni sollevate in prima sede;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che, secondo l’art.  80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, nella fattispecie, il procedente ha fondato l’istanza sulla sentenza emanata il 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano - passata in giudicato, il ricorso per cassazione proposto dal convenuto contro tale giudizio essendo stato respinto, nella misura della sua ammissibilità, dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 30 settembre 2010 (cfr. CEF inc. n. 14.2011.117, sentenza del 30 agosto 2011, che ha respinto il reclamo presentato dalla stesso convenuto contro la decisione 26.7.2011 del Giudice di pace del circolo di __________ in relazione alla procedura esecutiva avviata dallo CO 1 per l’incasso degli oneri processuali relativi alla procedura davanti alla CCRP che nel suo dispositivo n. 2/2.2 ha posto a carico del condannato spese e oneri processuali, nel dettaglio riportati nella relativa distinta spese (doc. C, pag. 33);

                                         che l’istanza, come a giusta ragione rilevato dal Pretore, risulta così fondata su un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi- zione ex art. 80 cpv. 1 LEF;

                                         che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, come avvenuto nella causa sfociata nella citata sentenza CEF 14.2011.117 del 30 agosto 2011, l’insorgente non invoca nessuno dei motivi illustrati dalla citata norma, reiterando per contro di nuovo nel muovere contestazioni sia contro la conclusione alla quale è giunta l’autorità penale, segnatamente la Corte di cassazione e di revisione penale nella sentenza 30 settembre 2010, colpevole a suo giudizio di avere statuito erroneamente nel qualificare il gravame inoltrato contro la sentenza della Corte delle assise criminali come ricorso per cassazione, risultando che gli intendeva invece avvalersi del rimedio della revisione ex art. 299 vCPP, sia contro l’operato del suo avvocato, che non avrebbe seguito le sue istruzioni;

                                         che, come correttamene rilevato dal primo giudice, obiezioni del genere riguardano però il merito della causa a monte del dispositivo sugli oneri processuali posto a fondamento della presente procedura esecutiva, e sfuggono perciò al potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a stabilire se la documentazione del creditore, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e se le eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso rientrano in quelle stabilite dall’art. 81 cpv. 1 LEF;

                                         che, pertanto, non può che discenderne la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese, il cui incasso, presumibilmente, si rivelerebbero del resto arduo, considerato lo stato di detenzione  dello stesso insorgente;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -

                                         -

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 19'745.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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