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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2011 14.2011.16

14 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,407 mots·~7 min·4

Résumé

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.16

Lugano 14 marzo 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 19 novembre 2010 presentata da

CO 1 __________  

Contro

RE 1RE 1 patrocinato dall’ PA 1PA 1 __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 15 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.    È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 16 febbraio 2011 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

17 febbraio 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 18 febbraio 2011 al reclamo è stato

accordato effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 935.35 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2011 il convenuto ha dichiarato di volere far fronte al suo debito con pagamenti rateali.

C.    Con sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 16 febbraio 2011 alle ore 10.00.

D.    Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 16 febbraio 2011 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 1'135.20 a saldo dell’esecuzione  n. __________ promossa CO 1 (doc. D). Il reclamante sostiene poi di essere solvibile, presentando un estratto delle sue esecuzioni al 16 febbraio 2011. Egli sostiene che delle ulteriori procedure ancora pendenti nei suoi confronti una, promossa dalla A__________ B__________ Sagl, è stata saldata e la comminatoria di fallimento è perenta, mentre contro un’ulteriore procedura, promossa dalla C__________ c__________ di c__________ __________ per fr. 10'529.--, ha interposto opposizione. Il reclamante osserva infine che per quel che concerne l’attestato di carenza di beni n. __________, emesso pure a favore della C__________ c__________ di c__________ __________, ha invece ottenuto una dilazione di pagamento mediante rate mensili di fr. 125.-- (doc. F).     

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), il 7 febbbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Il reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 16 febbraio 2011 dell’UE di __________ relativa al versamento – avvenuto alle ore 14.08 secondo l’informazione ottenuta dalla Cassa dell’UE - di fr. 1'135.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento aperto il 16 febbraio 2011 alle ore 10.00 - va osservato che dall’estratto al 7 marzo 2011, richiesto all’UE di __________, risulta che, oltre alla predetta esecuzione, il reclamante ne ha saldata un’ulteriore e che l’esecuzione promossa dall’A__________ B__________ Sagl è perenta. Determinante è però che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, contro l’esecuzione n. __________ promossa dalla C__________ c__________ di c__________ __________ per fr. 10’476.65 egli non ha interposto opposizione, per cui il debito è stato riconosciuto. Il fatto che nel termine del reclamo non è tuttavia stato saldato, porta a ritenere che il reclamante non ne è stato in grado. A questa conclusione conduce pure il fatto che per un ulteriore debito nei confronti della C__________ c__________ di c__________ __________ ammontante a fr. 1'478,90 (doc. F), per il quale il 19 novembre 2010 l’UE di __________ ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 1'693,55, il convenuto ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento tramite il versamento mensile di fr. 125.- Le precedenti considerazioni portano a ritenere che il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità non può essere considerata resa sufficientemente verosimile. Non risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, l’art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

                                   3.   Il reclamo va pertano respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.                                            

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF). Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non essendogli stato intimato per osservazioni .

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di

                                         RE 1

                           giovedì 17 marzo 2011 alle ore 10.00.             

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Intimazione:                                                           

                                         - PA 1

                                         - CO 1, __________;

                                         - Ufficio esecuzione di __________, __________.

                                         - Ufficio fallimenti di __________, __________;

                                         __________ Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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