Incarto n. 14.2011.147
Lugano 17 novembre 2011 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 26 luglio 2011 da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 15 settembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì
16 settembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con reclamo 22 settembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato;
ritenuto che con decreto presidenziale 23 settembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 542.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 31 agosto 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 15 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 16 settembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 22 settembre 2011 RE 1 ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 20 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________ relativa al versamento di fr. 715.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. C). In merito alla sua solvibilità la reclamante ha rilevato che in seguito a difficoltà passeggere del suo socio gerente e a dimenticanze l’amministrazione corrente è stata trascurata. La convenuta ha dichiarato di avere saldato diverse esecuzioni e di essere intenzionata a saldare a breve le procedure ancora pendenti con la liquidità di cui dispone sul suo conto postale e di cui disporrà con l’incasso delle fatture inviate alle compagnie d’assicurazione, per le quali ha effettuato numerosi lavori sulla base di perizie assicurative. La reclamante ha prodotto diverse fatture emesse nel corso del mese di luglio rispettivamente di settembre 2011, rilevando che, a parte alcune già pagate, il loro incasso purtroppo si prolunga nel tempo, ritenuto che le compagnie di assicurazione hanno dilungato i tempi di pagamento. Si tratta tuttavia di debitori certi e solvibili, trattandosi per la maggior parte di compagnie di assicurazione. Le poche fatture relative a clienti privati, ha aggiunto la convenuta, sono di sicuro incasso trattandosi di clienti regolari e fidati. L’escussa ha poi inoltrato diverse perizie delle assicurazioni relative a lavori e riparazioni già effettuati durante i mesi di agosto e settembre 2011 che non hanno ancora potuto essere fatturati per un guasto al sistema informatico (doc. da G a HH). Le fatture da incassare, ha sostenuto la reclamante, ammontano a fr. 43'136.35, importo sufficiente per saldare le esecuzioni in corso che ammontano a fr. 18'000.-- e per poter continuare la sua attività. La convenuta ha infine presentato tre ricevute dell’Ufficio esecuzione di __________ del 22 settembre 2011 relative al pagamento di tre procedure esecutive (doc. da II a KK), asserendo di essere intenzionata a saldare entro il termine di reclamo altre quattro procedure promosse dalla C__________ c__________ di compensazione e dalla C__________ S__________.
Considerato
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di __________ del 20 settembre 2011 relativa al versamento di fr. 715.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________ al 15 novembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante, a prescindere dalle procedure contro le quali è stata interposta opposizione, i cui relativi debiti non sono accertati, sono ancora pendenti due esecuzioni giunte alla domanda di realizzazione, una procedura per la quale è già stato effettuato il pignoramento, quattro ulteriori procedure per le quali è già stato emesso l’avviso di pignoramento e un’ulteriore esecuzione per la quale è già stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò dimostra che la convenuta, nonostante la sua intenzione dichiarata con il reclamo di far fronte alle esecuzioni pendenti nei suoi confronti, non dispone della liquidità necessaria a saldare almeno le predette procedure esecutive. La reclamante ha prodotto numerose fatture e perizie assicurative a dimostrazione dei lavori eseguiti e in parte già fatturati. Questi documenti non bastano a dimostrare che il loro incasso è assicurato e che avverrà in tempi brevi, ritenuto che l’escussa stessa ha affermato che i tempi di pagamento delle compagnie di assicurazione si sono dilungati. D’altro canto la reclamante ha sostenuto di disporre di liquidità sul suo conto postale senza tuttavia produrne un estratto. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e che la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
martedì 22 novembre 2011 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Intimazione:
- avv. PA 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio esecuzione di __________, __________;
- Ufficio fallimenti di __________, __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).