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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.10.2011 14.2011.145

24 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,945 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Incapacità del conduttore di accedere ai locali affittati in seguito ad un grave infortunio. Assenza di disdetta per motivi gravi. Estinzione ipso iure del contratto non ammessa

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.145

Lugano 24 ottobre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 30 giugno 2011 da

1.  CO 1 

2.  CO 2 

entrambi patrocinati dal’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio promossa dagli istanti per l’importo di fr. 41'792.-- oltre interessi e spese;

vista la decisione 5 settembre 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 38'692.--, oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2011;

preso atto del reclamo 16 settembre di RE 1 nonché delle osservazioni 7 ottobre 2011 della controparte;

ricordato il decreto 19 settembre 2011, con cui il Presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con la decisione impugnata, la prima giudice ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 precetto esecutivo di cui sopra, limitatamente alla pretesa che gli istanti hanno ridotto a fr. 38'692.-- in sede di udienza di discussione, ritenendo che il contratto di locazione 31 luglio 2007 sottoscritto dall’escussa e dalla co-locataria M__________ per l’affitto di una superficie di 243,70 mq, adibita a studio per trattamenti ergoterapici e ufficio amministrativo, costituisse un valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 LEF per l’intero importo fatto valere dagli escutenti, siccome, con la sottoscrizione comune del contratto, le conduttrici avrebbero espresso per atti concludenti la volontà di costituire una società semplice e quindi d’impegnarsi in modo solidale in virtù dell’art. 544 cpv. 3 CO. La prima giudice ha d’altronde respinto l’eccezio­ne di risoluzione straordinario del contratto, fondata sulla clausula rebus sic stantibus, che l’escussa aveva sollevato in udienza, sostenendo che, dopo essere rimasta paraplegica in seguito ad un grave infortunio a cavallo avvenuto il 13 settembre 2008, essa poi non avrebbe più potuto esercitare la propria attività di ergoterapista, in particolare perché i locali le sarebbero stati oggettivamente irraggiungibili. Pur ammettendo che la dichiarata inaccessibilità all’ente locato potesse costituire per la convenuta, costretta su una sedia a rotelle, un’impossibilità soggettiva, suscettibile di giustificare una disdetta straordinaria a norma dell’art. 266g CO, il contratto non avrebbe preso fine automaticamente – così la giudice – in quanto l’escussa non aveva significato alcuna disdetta agli istanti immediatamente dopo l’avverarsi del motivo grave, ma solo un anno dopo la constatazione delle difficoltà nell’accedere all’ente locato, con un’istanza (27 agosto 2010) all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, poi sospesa il 27 giugno 2010 a sua stessa richiesta.

                                  B.   Con il reclamo in esame, RE 1 sostiene che il contratto di locazione è sciolto dal mese di giugno 2009, ovvero dal momento in cui, al termine della sua riabilitazione, essa ha dovuto constatare l’impossibilità di riprendere la propria attività a causa delle barriere architettoniche presenti nello stabile locato, che, a detta di un esperto (arch. __________), impediscono l’accesso a persone in carrozzella. In effetti, tale impossibilità di esecuzione del contratto, non imputabile alla conduttrice, avrebbe carattere oggettivo e non soggettivo come invece stabilito dalla prima giudice. Gli istanti avrebbero del resto implicitamente riconosciuto siffatto scioglimento del contratto nei confronti della reclamante, accettando la disdetta ordinaria data il 30 agosto 2011 dalla co-locataria M__________ per il 31 agosto 2012.

                                  C.   Sulle osservazioni della controparte si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerando

In diritto:

                                   1.   Premesso che sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 30 giugno 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 5 settembre 2011, sono anteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto.

                                   2.   Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 16 settembre, a fronte di una sentenza notificata all’escus­sa il 6 settembre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

                                   3.   Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’op­posizione. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                         Nel caso concreto, non è contestato che il contratto di locazione del 31 luglio 2007 (doc. B) costituisca un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le pigioni maturate dal 1° settembre 2007 fino alla sua disdetta, tant’è che la reclamante ammette l’esisten­za del contratto fino a maggio 2009, data alla quale essa ha cessato di pagare la sua parte del canone.

                                   4.   L’escussa sostiene però che il contratto ha avuto fine a partire dal mese di giugno 2009, ovvero a partire dal momento in cui si sarebbe verificata per lei l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali presi in affitto. Si tratta di un’eccezione che, in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le spetta rendere verosimile (cfr. CEF 30 agosto 2011, inc. 14.11.109, cons. 7; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 106 e 116 ad art. 82).

                               4.1.   Giusta l’art. 266g cpv. 1 CO, ciascuna delle parti al contratto di locazione può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi (cpv. 1). La norma concretizza il principio della clausula rebus sic stantibus, che non ha pertanto portata propria in ambito di locazione (Higi, Zürcher Kommentar, vol. V/2b, Zurigo 1995, n. 25-26 ad art. 266g). Per “motivi gravi” la legge intende circostanze eccezionali, sconosciute ed imprevedibili al momento della conclusione del contratto (o di un suo rinnovo), che rendano la sua continuazione talmente insostenibile da non più essere giustificata pur considerando anche gli interessi della controparte (Higi, op. cit., n. 29 segg. ad art. 266g CO). Possono essere circostanze oggettive di carattere generale come pure motivi soggettivi, purché non ascrivibili a chi disdice il contratto e oggettivamente gravi (Higi, op. cit., n. 29, 31 e 36 ad art. 266g CO).

                               4.2.   Ciò posto, il carattere asseritamente oggettivo del motivo per cui il contratto di locazione avrebbe avuto fine secondo l’escussa si rivela irrilevante a fini dell’applicazione dell’art. 266g CO: che tale motivo sia oggettivo o soggettivo, il contratto non termina prima di essere stato disdetto nel rispetto del termine legale di preavviso. E il riferimento alla clausula rebus sic stantibus, come pure al divieto dell’abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), non hanno portata propria rispetto all’art. 266g CO. La reclamante non invoca altri fonti giuridiche a sostegno della propria tesi.

                               4.3.   Invero, l’estinzione ipso iure di un’obbligazione derivante da un contratto di locazione è ammessa quando il suo adempimento, dopo la conclusione del contratto, diventa per il debitore oggettivamente impossibile per circostanze a lui non imputabili (art. 119 CO), cioè nei casi in cui, indipendentemente dalla volontà delle parti, ogni persona nella stessa situazione del debitore sarebbe impossibilitata a fornire una prestazione conforme al contratto (Higi, op. cit., n. 17-18 ad art. 266g, con rinvii). Ora, nella fattispecie la reclamante non ha reso verosimile di essere oggettivamente impedita a pagare l’affitto dovuto; del resto, i debiti pecuniari non sono mai considerati d’impossibile esecuzione (Bu­cher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2a ed., Zurigo 1988, p. 421 ad § 23/III/4). Inoltre, l’impossibilità di usufruire personalmente dei locali, che comunque avrebbe potuto essere prevista già al momento della conclusione del contratto, siccome già allora i limiti costruttivi esistevano, non è un motivo di estinzione dell’intero contratto ai sensi dell’art. 119 CO, il quale si applica solo alle singole prestazioni (cfr. Wiegand, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, n. 4 ad art. 119). Inoltre, l’eventuale carattere diventato eccessivo dell’obbligo di corrispondere l’affitto non rientra tra i motivi di

                                         estinzione contemplati all’art. 119 CO (Thévenoz, Commentaire romand du CO, vol. I, Basilea 2003, n. 4-5 ad art. 119), fermo restando che ad ogni modo non appare escluso qualunque sfruttamento dei locali, che ad esempio potrebbero essere sublocati.

                               4.5.   Da quanto precede risulta che né il credito posto in esecuzione né il contratto di locazione si sono estinti ipso iure. La reclamante non ha d’altronde reso verosimile di aver significato ai procedenti la disdetta straordinaria di cui all’art. 266g CO. Anzi, nella sua istanza di conciliazione del 27 agosto 2010 (doc 3, ad 5), essa ha esplicitamente riconosciuto di non aver potuto disdire il contratto per il mancato consenso della co-locataria. Il fatto poi che i locatori abbiano, all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione del 31 agosto 2011, comunicato di aver accettato la disdetta ordinaria data il giorno precedente dalla co-locataria per il 31 agosto 2012 non viene in soccorso della reclamante, dato che essi hanno esplicitamente precisato che il contratto avrebbe continuato a vincolare entrambe le locatarie “in assenza di qualsivoglia disdetta” (sottinteso: fino alla scadenza del 31 agosto 2012), ciò che è stato chiaramente capito dalla convenuta, la quale ha espressamente accettato “in via subordinata che il contratto di locazione abbia termine al 31 agosto 2012 secondo la disdetta data dalla signora M__________”. In queste condizioni pretendere che gli escutenti avrebbero così considerato che il contratto vincolasse ancora solo quest’ultima è manifestamente insostenibile. Vista la chiarezza del verbale risulta inoltre inutile interpellare l’autorità di prima istanza come richiesto dagli escutenti.

                                   5.   Il reclamo va quindi respinto.

                                         Le spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). A prescindere dalla sua fondatezza, la domanda degli escutenti volta alla sanzione del comportamento processuale della reclamante nell’ambito dell’accollamento di tasse, spese e ripetibili non può essere accolta, nella misura in cui essi non indicano su quale base legale si fonda. L’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC autorizza una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità quando la parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio ma non prescrive una particolare sanzione per la parte che invece agisce in malafede. Le ripetibili accordate agli escutenti tengono però in considerazione il (lieve) dispendio supplementare resosi necessario per contrastare la censura ch’essi ritengono temeraria.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 119, 266g CO nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

                                1.      Il reclamo è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 620.--, già anticipata dalla reclamante rimane a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 e a CO 2 fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – avv. PA 1, __________;

                                          – avv. PA 2, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 41'792.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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