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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.10.2011 14.2011.142

21 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·993 mots·~5 min·3

Résumé

Azione di creditoria con domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Pronuncia del rigetto provvisorio. Annullamento della sentenza

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.142

Lugano 21 ottobre 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 12 settembre 2011 presentato da

RE 1   

contro   la decisione emanata in data 7 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo del Ticino (rigetto provvisorio dell’opposizione) nella causa che oppone la reclamante a    

CO 1     

richiamato il decreto 14 settembre 2011 con il quale il vicepresidente di questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che in data 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo del Ticino che RE 1 fosse condannata al pagamento della somma di fr. 3'500.35 oltre interessi al 5% dal 4.3.2011 e spese per fr. 19.65 ecc., con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione  interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato all’escussa in data 30 giugno 2011;

                                         che il 18 luglio 2011 il Giudice di pace, premesso che la petizione contiene una motivazione ai sensi dell’art.  245 cpv. 2 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare per scritto proprie  osservazioni;

                                         che la convenuta è però rimasta inattiva;

                                         che con decisione del 7 settembre 2011 il Giudice di pace ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna, rilevando che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che la richiesta della creditrice appare giustificata;

                                         che contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo del 12 settembre 2011, facendo carico al primo giudice di avere considerato l’atto di causa introduttivo come istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione da decidere in procedura sommaria, nonostante che con ogni evidenza la creditrice si fosse invece anzitutto attivata per ottenerne, previo accertamento del credito, la sua condanna in procedura ordinaria;

                                         che il rigetto dell’opposizione (in via definitiva), puntualizza la reclamante, è stato chiesto dalla procedente solo in seconda battuta, ossia una volta pronunciata la condanna della debitrice al pagamento del credito posto in esecuzione;

                                         che il giudice di pace, sempre secondo la insorgente, ha in questo modo deciso senza indire alcuna udienza, in palese dispregio delle norme di procedura civile, privandola così la convenuta del diritto di essere sentita e di far valere le proprie ragioni;

                                         che la sentenza impugnata, conclude la reclamante, va perciò annullata, ritenuto che in ogni modo non erano nemmeno dati i presupposti per accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione in difetto di un titolo ex art. 82 cpv. 1 LEF;

                                         che con osservazioni del 19 ottobre 2011 la procedente ha chiesto la reiezione del reclamo, il cui unico scopo – essa ha rilevato – è di procrastinare in modo ingiustificato la procedura;

                                         che il reclamo si rileva invece fondato;

                                         che, come correttamente rilevato nel gravame, il giudice di pace non era chiamato a statuire su un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ma su un’azione creditoria - da decidere in procedura semplificata ex art. 243 segg. CPC trattandosi di una controversia patrimoniale dal valore litigioso che non raggiunge i fr. 30'000.- e che non rientra in una di quelle illustrate nell’art. 243 cpv. 2 CPC (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC) - e più precisamente su una petizione di causa (istanza) volta alla condanna della parte convenuta, previo accertamento del vantato credito, al pagamento della somma di fr. 3'500.- oltre interessi e spese e, dandosene il caso, al rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dall’escussa al precetto esecutivo in rassegna (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che nella misura in cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo – del resto sbagliando, agli atti mancando un titolo di rigetto ex art. 82 cpv. 1 per la somma rimasta impagata dall’escussa - ritenendo di essere confrontata con una procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC) che si rivela fondata, il primo giudice ha con ogni evidenza travisato le intenzioni della procedente, che si era invece preposta di ottenere dapprima (non disponendo di un riconoscimento di debito) la condanna della convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione;

                                         che già per questo motivo d’ordine formale, la sentenza impugnata va annullata, ricordando altresì al Giudice di pace che la presentazione di un’azione creditoria del tipo di quella a lui sottoposta con atto di causa dell’11 luglio 2011 deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 197 segg. CPC;

                                         che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte istante che ha chiesto la reiezione del reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 330.-,  anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 50.- di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1. ;

                                         - CO 1, .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'500.35 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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