Incarto n. 14.2011.132
Lugano 16 settembre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 luglio 2011 presentata da
CO 1, __________ patrocinato dall’avv. PA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 1. giugno 2011 per il pagamento di fr. 1'395.85 oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2007, fr. 98'049.- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 2007, fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2008, fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2008;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di __________, con sentenza del 2 settembre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ E’ respinta in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti, __________, notificato il 1. giugno 2011, limitatamente a fr. 1'395.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2011 (pos. 01 nel PE), fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2011 (pos. 03 nel PE) e fr. 15'000.—oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2011 (pos. 04 nel PE).
2. La tassa di giustizia di fr. 230.- e le spese di fr. 50.- per complessivi fr. 280.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico nella misura di 6/7 e sono poste per la rimanenza a carico della convenuta.
La parte istante dovrà rifondere inoltre fr. 50.- a controparte a titolo di ripetibili ridotte.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con appello (recte: reclamo) del 5 settembre 2011 chiede la reiezione dell’istanza;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 30.5./1.6.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 1'395,85, fr. 98'049.-, fr. 500.- e fr. 15’00.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale d’appello del __________, relativa a spese e ripetibili per fr. 1'395.85, la sentenza della Pretura di __________ del __________, relativa allo scioglimento di comproprietà (fr. 98'049.-), nonché a spese e ripetibili per fr. 15'000.-, la sentenza di rigetto dell’opposizione della Pretura di __________ del 20 ottobre 2008 relativa all’indennità di fr. 500.-;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 15 luglio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo sulla base delle sentenze indicate nel precetto esecutivo;
che con ordinanza del 18 luglio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che dandovi seguito, il 20/21 e 23/25 luglio 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’istanza;
che con decisione del 2 settembre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza solo parzialmente, ossia limitatamente agli importi di fr. 1'395.85, fr. 500.- e fr. 15'000.- oltre accessori e spese esecutive rivendicati dall’istante a titolo di rifusione di oneri processuali e ripetibili sulla base delle sentenze richiamate nel precetto esecutivo e nell’istanza, i soli sorretti - a suo modo di vedere - da un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, a differenza della posizione di fr. 98'049.- relativa allo scioglimento della comproprietà della particella n. __________ RFD del Comune di __________;
che, ha spiegato il primo giudice, la sentenza del __________ della Prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2006.__________; doc. E) – che ha parzialmente accolto entrambi gli appelli proposti dai qui contendenti contro la sentenza emessa il 15 settembre 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ (causa di divorzio) - nel suo dispositivo n. II ha stabilito che il qui istante, che ha anticipato gli interi oneri processuali nella misura di fr. 550.-, ne può pretendere fr. 183.33 dalla qui convenuta, alla quale deve comunque rifondere fr. 150.- di ripetibili, con un credito dell’istante verso la convenuta, arrotondato, di fr. 33.35;
che per il dispositivo n. III (recte: n. IV) di tale sentenza, ha proseguito il Pretore aggiunto, la qui convenuta ha anticipato gli interi oneri processuali per fr. 550.-, di modo che ne può pretendere fr. 137.50 dal qui istante, al quale vanno però versati fr.1'500.- a titolo di ripetibili, con un saldo a favore di quest’ultimo di fr. 1'362,50;
che, ha concluso il giudice, l’istante può pertanto pretendere fr. 1'395.85 (fr.33.35 + fr. 1'362.50) dalla controparte per rifusione di tasse e ripetibili di cui alla sentenza doc. E;
che per quanto riguarda l’importo di fr. 15'000.-, sempre secondo il Pretore aggiunto, esso trova riscontro nel dispositivo n. 4 (passato in giudicato; v. anche doc. D) della sentenza __________ della Pretura del Distretto di Bellinzona (procedura di scioglimento della comproprietà fra le parti del fondo n. __________ RFD __________) del 26 novembre 2008 (inc. OA.2008.__________, doc. C), che ha condannato la qui convenuta a versare al qui istante la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 5'000.- da questi anticipate e fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;
che, infine, ha rilevato il primo giudice, l’addendo di fr. 500.- si riferisce all’indennità per ripetibili riconosciuta al qui istante nella sentenza di rigetto dell’opposizione emessa il 20 ottobre 2008 dalla Pretura di __________ (doc. F, dispositivo n. 2);
che, per finire, il Pretore aggiunto, ammesso il credito per complessivi fr. 16'895.85, con interessi al 5% dalla notifica del precetto esecutivo, ha ritenuto per contro infruttuose le eccezioni liberatorie sollevate dalla convenuta nelle sue osservazioni, in quanto riguardanti il merito delle controversie sfociate nelle citate sentenze e quindi improponibili davanti al giudice del rigetto dell’opposizione;
che contro tale sentenza la convenuta è insorta con appello (recte: reclamo) del 5 settembre 2011, chiedendo di nuovo la reiezione dell’istanza;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali,
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che il rimedio proposto dall’insorgente come atto di appello va pertanto trattato come reclamo;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che, come correttamente rilevato dal Pretore aggiunto, le sentenze richiamate dal procedente nella propria istanza costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo complessivo di fr. 16'895.85 riconducibile agli addendi di fr. 1’3595,85, fr. 15'000.- e fr. 500.illustrati nei considerandi della decisione impugnata, ciò che del resto nemmeno l’insorgente contesta;
che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,
che la reclamante non si avvale tuttavia di nessuna delle menzionate eccezioni, reiterando nell’opporsi alle avversarie pretese per questioni di merito riguardanti o gli accadimenti successivi all’ingiunzione di scioglimento della comproprietà del fondo n. __________ RFD del Comune di __________ mediante vendita ai pubblici incanti o la causa di divorzio promossa dall’istante, ossia avvalendosi di argomenti che sfuggono con ogni evidenza al potere cognitivo del giudice del rigetto, abilitato in casi del genere a muoversi solo entro i ristretti limiti degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF;
che ne consegue pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono al soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
1. L’appello (recte: il reclamo) è inammissibile.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, sono poste a carico della reclamante.
3. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- avv. PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16.895,85, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).