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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.03.2011 14.2011.13

3 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,737 mots·~9 min·5

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni di (parziale) compensazione ed estinzione in seguito a pagamenti respinte in assenza di prove

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.13

Lugano 3 marzo 2011 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente Walser e Bozzini  

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 18 novembre 2010 di        

 CO 1  patrocinata da  PA 1   

contro

 RE 1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, notificato in data 8 novembre 2010 per il pagamento complessivo di fr. 96'589.15 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con sentenza del 28 gennaio 2011 (EF.2010.562) ha cosi deciso:

“1.  L’istanza è accolta: l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno , del 30.9/8.11.2010, è respinta in via definitiva per fr. 6'585.15 oltre interessi al 5% dal 1.4.2010, fr. 90'000.- oltre interessi al 5% dal 1.7.2010 e fr. 100.- di spese esecutive.

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 1’000.- a titolo di indennità.

 3.  omissis.”

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 6/7 febbraio 2011 chiede che l’opposizione al precetto esecutivo venga mantenuta per quanto riguarda la metà della somma di fr. 18'500.- corrispondente agli ammortamenti effettuati dalla istante dal 2005 al 2009 sul conto __________ e le spese da lui sopportate alla consegna dell’appartamento;

mentre la parte istante con osservazioni del 28 febbraio 2011 chiede la reiezione del reclamo, protestate spese e indennità;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di Locarno del 30.9/8.11.2010  RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 6'589,15 rispettivamente fr. 90'000.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito: “…Sentenza di divorzio, causa inc. OA.2008.117, causa inc.0A.200728 (decreto di stralcio) e causa inc. DI.2006.103 pronunciamento 11.7.2006, tutte presso la Pretura di Locarno-Campagna”;

                                         che interposta opposizione da parte del convenuto, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 18 novembre 2010, allegando la sentenza di divorzio 31 dicembre 2009 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con annessa la relativa convenzione di divorzio 12 dicembre 2009 (doc. D), mediante la quale i coniugi __________ hanno - tra l’altro - stabilito che l’appartamento coniugale è attribuito in proprietà del marito a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando che il marito si sarebbe assunto tutti i debiti gravanti l’immobile e che egli avrebbe versato alla moglie l’importo di fr. 90'000.- a liquidazione di ogni reciproco rapporto di dare e avere su un conto del notaio di fiducia del marito, importo che andava corrisposto alla moglie unicamente dopo che essa avrà lasciato l’abitazione coniugale (convenzione, punto 8);

                                         che riguardo alle rimanenti posizioni per complessivi fr. 6'589.15 (non soggette, come si vedrà in seguito, a contestazione) la procedente le ha fondate sui punti 6 e 9 della stessa convenzione riguardanti ulteriori impegni assunti dal convenuto nei confronti dell’istante, come pure sui dispositivi relativi al riparto degli oneri processuali e all’assegnazione di ripetibili di cui alla stessa sentenza di divorzio, del decreto di stralcio 31 dicembre 2009 nella causa OA.2007.28 (doc. C) e del decreto cautelare 11 luglio 2006 nella causa DI.2006.103 (doc. B);

                                         che all’udienza di contradditorio del 27 gennaio 2011 la parte istante si è confermata nella propria domanda, mentre che il convenuto ne ha chiesto la reiezione, asserendo che l’importo dovuto non è di fr. 90'000.- , poiché dal medesimo occorre dedurre l’ammortamento del debito ipotecario dal 2005 al 2009, ossia fr. 3'700.- per 5, dunque fr. 18'500.-, e rilevando che è stato necessario riparare una porta dell’abitazione per un costo di fr. 174.30 (doc. 1) e che anche il frigorifero era in cattivo stato;

                                         che con sentenza del 28 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta – segnatamente la sentenza di divorzio 31 dicembre 2009, integrata dalla convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. D), il decreto di stralcio 31 dicembre 2009 (doc. C) e il decreto cautelare dell’11 luglio 2006 /doc. B),- costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le pretese poste in esecuzione;

                                         che, in particolare, secondo il primo giudice, dalla convenzione doc. D non risulta alcun obbligo dell’istante di rifondere al convenuto fr. 18'500.- a titolo di ammortamento, ritenuto che la stessa convenzione stabilisce invece che gli ammortamenti eseguiti per il tramite di versamenti sul conto__________ sarebbero stati attribuiti alla moglie;

                                         che contro tale sentenza CO 1 è insorto con reclamo del 7 febbraio 2011, asserendo che il punto contestato concerne la somma di fr. 18'500.- come titolo di ammortamento:

                                         che tale ammortamento, secondo l’insorgente, è stato effettuato annualmente dal 2005 al 2009 da parte della moglie sul suo conto __________;

                                         che, ha puntualizzato l’escusso, visto che tali ammortamenti sono stati eseguiti in virtù del debito ipotecario per l’abitazione coniugale di entrambi, si giustifica che tale importo gli sia riconosciuto nella misura del 50% a compensazione degli importi dovuti alla parte istante;

                                         che, sempre stando al reclamante, le spese effettuate alla consegna dell’appartamento per le diverse riparazioni non appaiano nella sentenza impugnata;

                                         che con osservazioni del  28 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

considerando

in diritto:

                                         che la sentenza impugnata essendo stata emanata il 28 gennaio 2011, ancorché sulla base di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero con il 1°gennaio 2001 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 7 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta non prima del 29 gennaio 2011, il reclamo presentato il 7 febbraio 2011 è perciò di principio ammissibile;

                                         che in base all’art  320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;

                                         che, secondo l’art 80 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo del’opposizione;

                                         che, ex art. 81 cpv. 1 vLEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

                                         che nella misura in cui l’insorgente si propone di defalcare fr. 18'500.- dalla somma di fr. 90'000.- di cui egli è debitore nei confronti dell’istante in virtù dell’impegno assunto al punto 8 nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio del 31 dicembre 2009, il reclamo è destinato all’insuccesso per le pertinenti considerazioni del primo giudice alle quali si rinvia;

                                         che, infatti, per tacere del fatto che egli non ha allegato alcuna prova a sostegno del preteso pagamento di tale somma, la convenzione al riguardo è chiara, ovvero non prevede in alcun modo quanto preteso nel gravame (cfr. doc. D, punto 8, in cui del resto figura il contrario, ovvero che è il marito a dovere sopportare gli oneri gravanti l’immobile e che gli ammortamenti indiretti operati dai coniugi nel 2005 mediante il versamento sul conto __________ intestato alla moglie sarebbero stati compensati con quelli versati sul al fondo di rinnovamento, ritenuto che il fondo __________ resterà alla moglie, il fondo di rinnovamento al marito);

                                         che, in effetti, la convenzione cita esplicitamente solo gli ammortamenti indiretti operati nel 2005 mediante versamenti sul conto __________ intestato alla moglie, rimanendo invece silente sui pagamenti degli anni successivi;

                                         che va però rilevato che la convenzione è stata stipulata il 12 dicembre 2009, quando i pagamenti per gli anni 2006-2009 già erano stati fatti e, ciononostante le parti hanno stabilito, a conoscenza della situazione, che “…il __________ resterà alla moglie…”;

                                         che di conseguenza la pretesa del convenuto di poter beneficiare di metà dei versamenti di cui trattasi appare destituita di fondamento, per tacere del fatto che, verosimilmente, nei medesimi anni egli ha pure versato contributi al fondo di rinnovamento, che rimangono acquisiti a lui;

                                         che il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui l’insorgente richiama il fatto che le spese effettuate alla consegna dell’appartamento per le diverse riparazioni non figurino nella sentenza;

                                         che per tacere del fatto che egli non trae alcuna conclusione da questa puntualizzazione, l’unico dato figurante agli atti è costituito dalla offerta di fr. 174,30 indirizzata all’istante il 30 novembre 2010 dalla ditta (mobili serramenti __________ ), per la riparazione telaio porta camera (esecuzione tassello alla cartella della serratura);

                                         che tale addendo non figura però menzionato nella convenzione di divorzio del 12.12.2010, e tanto meno nel punto 7 in cui la moglie si è impegnata a riconsegnare al marito l’appartamento  pulito e in buono stato (cfr. del resto anche il rapporto peritale, sopralluogo del 30 giugno 2010, doc. M, che evidenzia il buon stato dell’appartamento);

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1.   Il reclamo è respinto.

2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.-, già anticipata dal

reclamante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a RE 1

fr. 400.- di indennità.

3.   Intimazione a:

                  - ;

                  - .

                       Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'589.15, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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