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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2011 14.2011.113

8 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,278 mots·~16 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mandato di patrocinio. Interpretazione del riconoscimento di debito. Divieto di contestare in sede di reclamo fatti non contestati in prima sede. Legittimazione attiva di uno studio legale costituito in società semplice. Eccezione di pagamento

Texte intégral

Incarto n. 14.2011.113

Lugano 8 settembre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 4 febbraio 2011 da

1.   RE 1  2.   RE 2  3.   RE 3  4.   RE 4  tutti patrocinati dallo  PA 1   

contro  

 CO 1  patrocinato dallo  PA 2   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d’esecuzione di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 27 luglio 2011, ha così deciso:

"1.   L’istanza è respinta.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’500.-- a titolo di indennità.

sentenza tempestivamente impugnata dagli escutenti, che con reclamo 2 agosto 2011 ne hanno postulato la riforma nel senso dell’integrale rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso in via provvisoria;

viste le osservazioni 23 agosto 2011 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. C), gli avv. RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 hanno escusso CO 1 per l'incasso di fr. 325’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2010 e spese, sotto deduzione di un acconto di fr. 3'840.--, indicando quale titolo di credito “Fattura no. __________ del 16.6.2010, riconoscimento di debito 25.10.2007. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________”.

                                         Interposta opposizione, gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 31 marzo 2011, la parte istante ha confermato la propria istanza, mentre la parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva degli istanti e ha sostenuto che il riconoscimento di debito da lui firmato era condizionato alla conclusione di una transazione, che però è poi sfumata. Ha inoltre affermato che l’importo di fr. 325'000.-- sarebbe comunque da ritenersi saldato oppure maturato dopo la revoca del mandato di patrocinio. In ogni caso, la situazione non sarebbe sufficientemente chiara a giustificare il rigetto dell’opposizione. In fase di replica e di duplica, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                                  C.   Con decisione 27 luglio 2011, pur confermando la legittimazione attiva degli istanti, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, rilevando, in sostanza, come lo scritto 25 ottobre 2007 (doc. D) non poteva prestarsi ad essere utilizzato quale riconoscimento di debito a norma dell’art. 82 LEF, nella misura in cui verteva su una somma omnicomprensiva “per tutte le cause in corso presenti e future”, senza limitazione di tempo, che presupponeva la conclusione della transazione, all’epoca in corso di definizione, rilevando come le parti non avevano invece disciplinato in tale documento alcunché per l’ipotesi in cui nessuna transazione fosse stata raggiunta. Sempre secondo il primo giudice, il contenuto dello scritto 25 ottobre 2007 non potrebbe d’altronde essere ritenuto univoco, liquido e non soggetto ad interpretazioni dal momento che, dopo la sua redazione, gli istanti si erano fatti conferire altri incarichi, poi revocati il 16 giugno 2010, e avevano emesso ulteriori otto fatture.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggravano gli istanti, facendo valere che l’escusso, prima della sottoscrizione del riconoscimento di debito, era stato informato che lo scoperto aveva raggiunto l’importo di circa fr. 300'000.-- (doc. F e G) e che si era poi trovato un accordo sull’importo di fr. 325'000.--, che avrebbe coperto anche le spese future fino alla conclusione (in un verso o nell’altro) della transazione allora in discussione. In caso di fallimento delle trattative, si sarebbe dovuto concordare come proseguire (cfr. doc. I) e le relative spese non sarebbero state comprese nell’im­porto di fr. 325'000.- (doc. U). Motivo per cui i mandati assunti dagli istanti dopo il fallimento delle trattative sono stati fatturati separatamente (cfr. doc. M e V). L’indicazione della data del 31 gennaio 2008 nella fattura relativa all’importo di fr. 325'000.-- si riferirebbe proprio alla data di siffatto fallimento.

                                  E.   Delle osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Premesso che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 febbraio 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 27 luglio 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 2 agosto 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 28 luglio 2011, il reclamo è perciò di principio ammissibile. Anche le osservazioni, inoltrate il 23 agosto, sono tempestive, visto che CO 1 ha ritirato l’ordinanza 10 agosto di questa Camera il 17 agosto 2011.

                                   3.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

                                   4.   Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   5.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in seconda sede, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).

                                   6.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (cfr. DTF 132 III 481, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                               6.1.   Nel caso di specie, i reclamanti fondano il proprio diritto sulla dichiarazione sottoscritta dall’escusso il 25 ottobre 2007 (doc. D), secondo cui “con riferimento al mandato affidato dal sottoscritto allo Studio __________ RE 1 __________ RE 4, volto alla tutela dei miei interessi nei confronti dell’Avv. G__________, del Dr. __________ e di altri coinvolti nei litigi che mi oppongono a detti professionisti ed ai miei famigliari (moglie e figlie), riconosco che la mia posizione debitoria nei confronti dello studio, per quanto attiene all’attività da esso svolta, dall’inizio del mandato e sino alla conclusione della transazione in corso di definizione con l’avv. __________, per tutte le cause in corso presenti e future, corrisponde a CHF 325.000 [...]”.

                               6.2.   Secondo il primo giudice, per “conclusione della transazione in corso di definizione” sembra doversi intendere la sottoscrizione di un accordo transattivo. In realtà, il testo della dichiarazione non permette di confermare tale interpretazione, in quanto i termini “in corso di definizione” precisano che la parola “transazione” si riferisce all’esperimento di transazione in corso e non alla conclusione di un accordo transattivo. Ora, un esperimento di transazione può concludersi anche con l’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. In base al solo testo del documento è quindi escluso considerare il riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso vincolato alla realizzazione di una condizione sospensiva, che consisterebbe nella “sottoscrizione” – parola che non figura nella dichiarazione – di un accordo transattivo. Del resto, quand’anche il giudice avesse avuto un dubbio sul senso letterale della dichiarazione, avrebbe dovuto, in applicazione del principio di affidamento considerato dal punto di vista del destinatario (cfr. DTF 117 II 278, cons. 5a), escludere la prima interpretazione, nella misura in cui la stessa farebbe dipendere il riconoscimento degli onorari dovuti agli istanti da un evento indipendente dalla loro volontà (ossia l’accordo delle controparti), senza alcuna esplicita giustificazione nella stessa dichiarazione, secondo una logica in contrasto con il divieto del pactum de palmario (art. 12 lett. e della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, RS 935.61). Pertanto, poiché nessuno contesta che la transazione sia sfumata, il doc. D costituisce in linea di principio un valido riconoscimento di debito per l’im­porto di fr. 325'000.--.

                               6.3.   Il fatto che il debito riconosciuto si estenda a “tutte le cause in corso presenti e future” non consente di giungere ad una conclusione diversa. In effetti, tale precisazione riguarda, dal punto di vista letterale, solo gli atti eseguiti durante il periodo oggetto del riconoscimento, ovvero il periodo dall’inizio del mandato fino alla conclusione della procedura transattiva. Non si può pertanto, in buona fede, considerare che gli onorari relativi ad atti compiuti dopo l’insuccesso della transazione siano compresi nell’importo di fr. 325'000.--. Quali prestazioni in cause “future” contemplate nel doc. D si deve pensare, ad esempio, ad atti tesi ad interrompere la prescrizione prima della fine delle trattative transattive.

                               6.4.   Ciò posto, stante il testo chiaro del riconoscimento di debito, spettava all’escusso portare eventuali elementi che avessero potuto inficiare il risultato dell’interpretazione letterale, ciò ch’egli si è del resto proposto di fare in sede di discussione dell’istanza (cfr. verbale dell’udienza 31 marzo 2011, pag. 2 ad 2). Ora, il fatto che gli istanti abbiano continuato ad assumere il mandato di patrocinio dell’escusso dopo il fallimento delle trattative (cfr. doc. M e N) non può essere considerato quale indizio che il riconoscimento di debito si estendeva anche a tali successive prestazioni. Gli istanti hanno infatti chiaramente precisato nel loro messaggio elettronico del 12 marzo 2008 (doc. M) che siffatte prestazioni sarebbero state fatturate in più dell’importo riconosciuto il 25 ottobre 2007. L’escusso non risulta aver mai contestato tale scritto. Comunque, il suo rappresentante era già conscio, prima che venisse sottoscritto il riconoscimento di debito, della necessità di un nuovo accordo in caso di fallimento delle trattative: “Se non si riuscisse a definire la transazione dovremo concordare come proseguire” (doc. I). La continuazione del mandato di patrocinio appare quindi in perfetta linea con quanto pattuito tra le parti, ovvero il regolamento degli onorari maturati nella prima fase del mandato. Anzi, mal si capisce perché, se stesse la tesi dell’escusso, egli ha firmato la lettera di mandato di cui al doc. N e non ha contestato le fatture di cui al doc. 6 (da lui stesso prodotte), che chiaramente collidevano con il carattere asseritamente onnicomprensivo del riconoscimento di debito di cui al doc. D. Il fatto poi che la fattura relativa all’importo di fr. 325'000.-- sia stata emessa nel 2010 non rimette in questione il suo riconoscimento il 25 ottobre 2007, tanto più che esso risultava coperto dalle garanzie nel contempo costituite dall’escusso. È pure logica, nell’ottica della tesi ricorsuale, l’indicazione sulla fattura n. __________ del 16 giugno 2010 relativa all’importo di fr. 325'000.-- (doc. 6) della dicitura “prestazioni fino al 31.01.2008”, siccome non è contestato che la transazione sia sfumata proprio all’inizio del 2008 (cfr. verbale dell’udienza 31 marzo 2011, a pag. 9). Non si può infine dedurre nulla di diverso dalla causale indicata sulla fattura (“CO 1/avv. __________ G__________”), dal momento che tutte le prestazioni indicate sulle fatture di cui al doc. 6 riguardano lo stesso mandato, descritto nel doc. D, ripartite in più periodi consecutivi, di cui solo il primo è oggetto del riconoscimento di debito in esame.

                               6.5.   A scanso di equivoci, occorre precisare che, in quanto espresse in modo esplicito solo in seconda sede (osservazioni a pagg. 6 e 8), le contestazioni relative al ricevimento del doc. M o al fatto che __________ rappresentava l’escusso, sicché il contenuto del doc. I gli poteva essere attribuito, sono inammissibili. In effetti, i fatti pertinenti che non sono stati specificamente contestati in prima sede (giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC) sono da considerare avverati senza necessità di prova (cfr. art. 150 cpv. 1 CPC e Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 623 ad 1). Richiamati i limiti del potere di cognizione dell’autorità di ricorso (art. 320 lett. b CPC) e il divieto dei nova di cui all’art. 326 CPC, che vale anche nei confronti del convenuto (cfr. DTF 118 III 39, cons. 2a), i fatti non contestati non possono più essere rimessi in discussione in sede di ricorso (cfr. già nel previgente CPC-TI: II CCA del 22 dicembre 1982, Rep. 1983, p. 287 ad 2.4), fatta salva una violazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC. Infatti, l’autorità di ricorso, in linea di massima, statuisce sulla base dei fatti così come accertati in prima sede (ad es. Reich, Stämpflis Handkommentar zur ZPO, Berna 2010, n. 3 ad art. 326).

                               6.6.   In riassunto, l’escusso non è riuscito, malgrado le sue numerose censure, a far sorgere dubbi sul fatto che il testo della sua dichiarazione di cui al doc. D non ne rispecchi il reale significato.

                                   7.   L’escusso ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli istanti (osservazioni, a pag. 12 e a pag. 13), respinta dal primo giudice. Come da quest’ultimo rilevato, occorre verificare se il creditore verso il quale l’escusso ha riconosciuto il proprio debito sia la stessa persona di quella indicata sul precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82). Nel caso concreto, CO 1 ha formulato il riconoscimento di debito a favore dello “Studio __________ RE 1 __________ RE 4” (doc. D). Come lo indica lo stesso nome dello studio legale, gli associati, che formavano una società semplice (art. 530 CO), erano, nel 2007, gli avv. __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. F e G). Il credito, in seguito alla scissione dello Studio legale __________ RE 1 __________ RE 4, è poi stato ceduto allo Studio legale PA 1 (doc. O), che risulta composto, oltre agli avv. RE 1, RE 2 e RE 4, dell’avv. RE 3 (doc. S e T), ovvero gli stessi avvocati indicati sul precetto esecutivo e sull’istanza di rigetto dell’opposizione. Il fatto che l’atto di cessione non sia stato prodotto non è determinante, perché la cessione risulta comunque comprovata dalla dichiarazione scritta e firmata degli avv. __________ e __________ (doc. O), la quale potrebbe del resto già in sé costituire una valida cessione (cfr. art. 165 CO). L’accordo degli avv. RE 1 e RE 4 è presunto (art. 543 cpv. 2 CO), non da ultimo perché hanno anche la qualità di cessionari (cfr. art. 6 CO). Quanto alle procure di cui ai doc. 1-5, sono atti giuridici unilaterali, da non confondere con il mandato vero e proprio, il quale regola i rapporti tra avvocato/i e cliente (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1023), e segnatamente la questione della remunerazione.

                                   8.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

                               8.1.   L’escusso ribadisce, nelle proprie osservazioni, che l’importo di fr. 325'000.-- sarebbe comunque da considerare estinto, in base al conteggio allestito dagli istanti (doc. 6, “Estratto conto: CO 1 al 23.08.2010“), qualora si facesse astrazione della fattura emessa il 16 giugno 2010, all’atto della revoca del mandato (doc. Q) (osservazioni, a pag. 11).

                               8.2.   Il saldo a favore degli istanti risultante da tale conteggio è di fr. 349'380.--, ovvero supera l’importo posto in esecuzione (fr. 321'160.--, pari a fr. 325'000.-- ./. fr. 3'840.--). L’escusso non spiega perché occorrerebbe fare astrazione della fattura emessa il 16 giugno 2010 né rende verosimile che le fatture indicate si riferiscano a prestazioni non effettivamente fornite. D’altronde, l’imputazione degli acconti versati dall’escusso a favore non della fattura di fr. 325'000.-ma delle altre fatture risulta conforme alla regola dell’art. 85 cpv. 2 CO, visto che a favore dell’importo posto in esecuzione sono state costituite delle garanzie (cfr. doc. D). Il conteggio in questione non rende quindi verosimile l’ecce­zione di estinzione del credito sollevata dall’escusso. L’estratto conto di cui al doc. 7 non sovverte tale conclusione, perché si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni del 2008. La medesima osservazione può essere fatta per il doc. 13, che d’altronde riserva espressamente gli onorari del periodo precedent (“Si tratta di una posizione debitoria importante e ciò anche in considerazione della situazione pregressa, ossia quella antecedente al 2008, ad oggi non ancora risolta“).

                                   9.   Il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso del rigetto provvisorio integrale dell’opposizione.

                                         Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia                 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 luglio 2011 (__________) del Pretore di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                         “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

                                         2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.-- sono poste a carico della parta convenuta, che rifonderà a controparte fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.--, già anticipata dai reclamanti, è posta a carico di CO 1, che rifonderà a controparte fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:        – St. legale PA 1, __________;

                                                                         – St. legale PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 321'160.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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