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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2010 14.2010.86

4 novembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,463 mots·~7 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio. Requisiti della firma

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.86

Lugano 4 novembre 2010 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 giugno 2010 presentata da

AO 1  

contro

AP 1 __________ patrocinato dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/20 aprile 2010 dell’UE di __________;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 23 settembre 2010 (EF.2010.__________ ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 20'834.78 oltre interessi al 5% dal 14.8.2007.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

4 ottobre 2010 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 19/20 aprile 2010 AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 29'870.40 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2007, indicando quale titolo di credito: “Saldo fattura del 15.07.07”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un’offerta del 21 settembre 2006 per opere da giardiniere da eseguire presso la proprietà dell’escusso per un importo complessivo di fr. 35'834.78 (doc. C). L’istante ha rilevato che il 7 marzo 2007 il convenuto ha versato un acconto di fr. 15'000.-- (doc. E). Ultimati i lavori l’istante, il 15 luglio 2007, ha emesso una fattura per fr. 44'870.40 (doc. B). Con l’esecuzione in oggetto egli pretende il pagamento dell’importo residuo di fr. 29'870.40 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2007.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio è comparso solo l’istante che si è confermato nella sua istanza di rigetto, precisando di limitare la sua domanda a fr. 35'834.78, come indicato nell’offerta doc. C, dedotto l’acconto di fr. 15'000.-- versato dal debitore, ossia a fr. 20'834.78 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2007.

                                  D.   Con sentenza 23 settembre 2010 il Pretore del Distretto __________, ha accolto l’istanza ritenendo l’offerta del 21 settembre 2006, menzionante la qualità, la quantità e il prezzo unitario delle prestazioni offerte, debitamente sottoscritta dall’escusso, dedotto l’acconto di fr. 15'000.-- versato da quest’ultimo, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.

                                  E.   Con l’appello AP 1 rileva l’obbligo del giudice del rigetto di verificare d’ufficio, anche in sede d’appello, la validità del riconoscimento di debito. L’appellante nega di avere sottoscritto l’offerta del 21 settembre 2006 (doc. C), sostenendo che le sigle apposte sul timbro impresso in calce all’offerta sarebbero attestazioni interne dell’istante.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989 pagg. 338 CO riferimenti).

                                         Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331).

                                         La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).                                               

                                         Quali esigenze sono poste al requisito della firma   risulta dagli art. 13-15 CO. Secondo l’art. 14 cpv. 1 CO la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione. La firma viene considerata sufficiente se il debitore si indica di propria mano in modo tale da poter essere identificato senza alcun dubbio (Cometta, op. cit. pag. 339; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 12 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 107, Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 pag. 7).     

                                         Come ritenuto ai precedenti considerandi, è compito del giudice del rigetto, anche in sede di appello, verificare se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Orbene, il primo giudice ha ritenuto l’offerta del 21 settembre 2006, per lavori da giardiniere, inviata da AO 1 al seguente indirizzo “Egregi Signori C__________ c/o Impresa di costruzione G__________ P__________ & Co, Via __________, __________” (doc. C), valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. A prescindere dall’indirizzo, che non indica quale destinatario il convenuto AP 1, bensì i “signori C__________” presso “G__________ P__________ & Co”, determinante nella fattispecie è verificare se questo documento è stato effettivamente sottoscritto dall’escusso o eventualmente da un suo rappresentante. La pretesa firma di AP 1 risultante dall’offerta consiste in una sigla apposta due volte su un timbro recante la scritta “G__________ G__________” e le seguenti indicazioni: “verifica offerta”, la data “22.09.06”, l’indicazione “com:” e la sigla e “verifica delibera”, la data “23.09.06”, l’indicazione “com:” e di nuovo la sigla. Dall’esame delle predette sigle non è possibile dedurre alcun indizio che porti a ritenere che si tratti di firme dell’appellante. Inverosimile appare poi che quest’ultimo abbia attestato la verifica dell’offerta e la verifica della delibera di lavori per un importo elevato senza apporvi la sua firma e, se del caso, il timbro della ditta G__________ P__________ & Co. Curioso appare infine che in calce al timbro, apposta con la stessa penna nera e la stessa calligrafia, con cui sono state aggiunte le citate indicazioni, è stata apposta la scritta “accordato sconto -5%”, che di regola viene concesso e indicato dall’appaltatore e pertanto dalla AO 1. Le precedenti considerazioni portano a concludere che verosimilmente le sigle relative alla verifica dell’offerta e alla verifica della delibera siano attestazioni interne dell’istante. D’altro canto il fatto che sia stato pagato un acconto di fr. 15'000.-- non è determinante. Infatti, per tacere del fatto che non è dato sapere chi ha pagato tale somma, nell’ambito di questa procedura, il rigetto dell’opposizione può essere concesso per l’importo residuo solo se l’offerta doc. C può essere ritenuta, senza ombra di dubbio, sottoscritta dall’escusso, il che non è il caso. In mancanza di un valido riconoscimento di debito, l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata nei confronti dell’appellante va respinta.

2.L’appello va accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza, rilevato che in prima sede non si assegnano indennità, il convenuto non avendone presentato richiesta, non essendo comparso all’udienza di contraddittorio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 settembre 2010 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così riformati:

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 320.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:    avv. PA 1, __________

                                                                  - AO 1, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20’834.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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