Incarto n. 14.2010.8
Lugano 22 febbraio 2010 FP/sl/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 gennaio 2010 da
AP 1, __________
(patrocinata __________)
contro
AO 1, __________
tendente al sequestro dei beni presenti nell’ufficio di AO 1 ubicato all’ultimo piano in __________, __________, fino a concorrenza dell’importo di fr. 19'301.85;
istanza respinta dal Pretore __________, con sentenza 25 gennaio 2010 (EF.2010.223);
decisione impugnata da AP 1, che con appello del 1° febbraio 2010 chiede l’accoglimento dell’istanza.
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza del 24 gennaio 2010 AP 1, __________, ha richiesto al Pretore __________, nei confronti di AO 1, __________ (__________), il sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF“di tutti i beni contenuti nell’ufficio di AO 1 ubicato in __________ all’ultimo piano a destra”.
Essa ha in sostanza preteso di avere in varie occasioni concesso prestiti a AO 1 e meglio fr. 5'640.- il 30 maggio 2007 (act. B e C), fr. 10'000.- il 15 giugno 2007 (act. B, D, p. 3 lett. d–e, p. 4), fr. 1'000.- nel gennaio 2007 (act. B) e fr. 700.- il 13 maggio 2009 (act. B), per un totale quindi di fr. 17'340.-. Ha soggiunto di avere pure consegnato allo stesso AO 1, a valere quale capitale per contrattazioni, la somma di fr. 10'000.- (act. B, E), nonché fr. 3'680.- (act. B) a titolo di sostegno portafoglio. Dedotto quanto restituito dal convenuto, ossia fr. 13’000.- (act. B), e computati gli interessi di mora conteggiati in fr. 1'281.65 (act. B), ha puntualizzato l’istante, AO 1, che si è riconosciuto debitore di tali somme, impegnandosi alla relativa restituzione entro la fine di ottobre 2009 (act. B), le deve ancora fr. 19'301.85. Nonostante il sollecito inviatogli in data 11 novembre 2009 (act. F), sempre secondo l’istante, questi non ha provveduto a onorare il proprio impegno, da cui la presente istanza di sequestro fondata sull’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, ritenuto anzitutto che il convenuto risulta essere domiciliato all’estero, segnatamente a __________ (act. G), dato che a __________ egli esplica unicamente la sua attività lavorativa, quale indipendente e che non beneficia di alcun tipo di permesso di soggiorno, come attestato dalla dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di __________ (act. H). Per quanto riguarda il presupposto dell’esistenza di beni appartenenti al debitore da sequestrare nel luogo indicato nell’istanza, ha proseguito l’istante, dalla carta da lettera utilizzata dal convenuto, risulta che egli svolge la sua attività presso i suoi uffici ubicati all’ultimo piano dello stabile in __________, __________ (act. C, D ed E). Quanto al credito e al suo legame con la Svizzera, anche tale requisito, sempre secondo l’istante, risulta adempiuto: il prestito è stato concesso per l’attività che il debitore esplica in quel di __________, la sua restituzione era prevista direttamente alla creditrice e gli accordi sono stati sottoscritti a __________, con conseguente applicabilità del diritto svizzero.
B. Con sentenza del 25 gennaio 2010 il Pretore __________, ha respinto l’istanza. Premesso che per i crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF) e che, in particolare, l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF ammette il sequestro nel caso in cui il debitore non dimori in Svizzera, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice ha anzitutto dato per scontata la verosimiglianza dell’esistenza del credito preteso dall’istante sulla base della situazione dare/avere di cui all’act. B (recte: del riconoscimento di debito), sottoscritta dal convenuto in data 7 ottobre 2009, con la dicitura “presa visione e accettazione” (act. B), con cui veniva quindi in buona sostanza riconosciuto il saldo di fr. 19'301.85. Nondimeno il Pretore ha ritenuto l’istanza carente quo ai presupposti materiali riguardanti il domicilio all’estero del debitore e l’esistenza di beni da sequestrare nel circondario di competenza della Pretura. Per quanto attiene al primo requisito, ha fatto presente il giudice, l’istante si è limitata a indicare che il convenuto è domiciliato a __________, producendo un foglio recante indicazioni scritte a macchina di un veicolo, a suo dire, costituente un estratto della motorizzazione” (act. G). Sennonché, egli ha osservato, tale eccepita provenienza non risulta comprovata da alcuno elemento oggettivo. Quanto all’altro requisito, ovvero la verosomiglianza dell’esistenza di beni di proprietà dell’escusso al luogo del sequestro, ha proseguito il primo giudice, l’istante si è limitata a produrre delle lettere del giugno 2007 e gennaio 2008 (act. C, D e E) e uno scritto dell’ufficio controllo abitanti dove si da semplicemente atto che l’escusso ”non figura nell’archivio dell’ufficio controllo abitanti” e che “in __________ vi sono unicamente uffici” (act. H). Tali documenti – ha obiettato il Pretore - non appaiono però ancora sufficienti per rendere verosimile che in __________ parte escussa abbia attualmente beni di cui è titolare, ovvero uffici presso i quali vi sono beni con valore economico sequestrabile. Del resto, ha rilevato il primo giudice, l’assunto di parte sequestrante non può definirsi verosimile già perché risulta smentito dal suo stesso patrocinatore, ove si consideri che in data 11 novembre 2009 questi ha inviato una diffida di pagamento al convenuto non già all’indirizzo dell’asserito suo ufficio in __________, bensì al recapito “c/o C__________, in __________, __________” (act. F).
C. Con appello 1° febbraio 2010 AP 1 chiede l’accoglimento dell’istanza, contestando le valutazioni che hanno spinto il Pretore a ritenere che non sarebbero stati resi verosimili i presupposti del domicilio all’estero del debitore, rispettivamente dell’esistenza di beni appartenenti allo stesso debitore nel luogo indicato nell’istanza. Giacché, a suo giudizio, a torto il primo giudice ha ritenuto che l’estratto della motorizzazione italiana, ove viene indicato l’indirizzo del debitore in via __________ a __________, non fosse sufficiente a comprovare l’esistenza di una dimora all’estero. Non vi sono infatti elementi agli atti per dubitare della veridicità e della provenienza di quando indicato nell’act. G, poiché le indicazioni sui dati del veicolo e la relativa intestazione dimostrano senza ombra di dubbio che tale documento è stato approntato dall’ufficio della motorizzazione italiana. E nemmeno si può ragionevolmente ritenere che lo stesso documento sia stato redatto unilateralmente dalla sequestrante. Del resto, rileva l’appellante, l’indicazione del domicilio in Italia del convenuto non contrasta con gli altri atti che figurano nell’incarto processuale, specie con quanto attestato dall’ufficio controllo abitanti della __________, secondo cui l’escusso non figura nell’archivio dello stesso ufficio e secondo cui in __________ (cfr. act. C, D ed E), vi sarebbero soltanto degli uffici appartenenti allo stesso soggetto (act. H). Per quel che concerne il grado di verosimiglianza dell’esistenza di beni appartenenti al debitore negli uffici di __________, sempre secondo l’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la documentazione prodotta dimostra in maniera inequivocabile come il debitore possiede invece beni nel luogo indicato nell’istanza, ritenuto del resto che per quel che attiene al grado di verosimiglianza dell’esistenza di beni da sequestrare, la giurisprudenza considera sufficiente quello del 33%, ritenuto che valori minori di una probabilità su tre sono in linea di principio inidonei a determinare il provvedimento incisivo del sequestro (CEF, sentenza del 10 novembre 2008, inc. n. 14.2000.8, consid. 2.4).
Considerando
In diritto:
1. Per i crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Canton Ticino per valori superiori a fr. 2'000.- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 LOG). Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (art. 19 LALEF; stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 3, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 45 ad art. 272). Anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (CEF, sentenza del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94 consid. 2 con richiami).
2. Contro la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro è dato il rimedio di diritto cantonale dell’appello, a condizione che emani dal Pretore e che il valore litigioso sia superiore a fr. 8'000.- (art. 18 cpv. 1 e 19 LALEF e il rinvio all’art. 272 LEF; CEF, sentenza del 26 giugno 1998 in re. Spa c/ P.Spa; CEF, sentenza del 29 maggio 2000, n. 14.99.83, consid. 1.1-1.6). In tale ipotesi, il legislatore federale ha infatti rinunciato a istituire un rimedio di diritto federale (in particolare la via dell’opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF), lasciando tale facoltà ai singoli Cantoni (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; stoffel, op. cit. n. 53 ad art. 272). Nel caso concreto il valore litigioso è di fr. 19'301.85 (art. 11 lett. e CPC e 25 LALEF), da cui la ricevibilità dell’appello.
3. Le decisioni in materia di sequestro vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massima dispositiva (“Dispositionsmaxime”), il principio attitatorio (“Verhandlunsgmaxime”), nonché la massima di celerità e di concentrazione(cfr. piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti (“quod non est in actis, non est in mundo”) e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti (“Beweisstrengebe-schränkung”) ed esaminare sommariamente i punti di diritto (“prima facie cognitio”), nella misura compatibile con l’esigenza di celerità (cfr. hohl, La réalisation du droit et des procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; gilliéron, Le séquestre dans la LP revisée, in: BlSschK 1995, p. 138; B; Piégai, op. cit. p. 212; artho von gunten, op. cit. p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). Nell’ambito delle appellazioni contro il rifiuto parziale o integrale del sequestro, non sono ammessi allegazioni e mezzi di prova nuovi, così detti “nova” (CEF, sentenza del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94, consid. 4 con richiamo; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e, a contrario, 22 cpv. 4 LALEF).
4. Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1. n. 4 LEF).
Ora, nel caso concreto, avendo il Pretore (giustamente) ammesso l’esistenza del credito sulla base del riconoscimento da parte del convenuto della situazione di dare/avere di cui all’act. B, con la dicitura “presa visione e accettazione”, equiparabile di fatto a un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, rimangono litigiose due questioni: il luogo di dimora del debitore e l’esistenza di beni appartenenti al debitore nel luogo indicato nell’istanza di sequestro.
5. Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit. n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF, sentenza del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94, consid. 6 con richiamo):
1) vi è “un indizio di prova” (“commencement de preuve”), DTF 107 III 36, 39 e 40 consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit. n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal sequestrante o da suoi organi o personale ausiliarie (CEF, sentenza citata, consid. 6/1 con richiamo);
2) dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Causa di sequestro, segnatamente il luogo di dimora del debitore
6. A buon diritto l’appellante dissente dalla conclusione del Pretore, secondo cui essa non avrebbe comprovato (recte: reso verosimile) che il debitore dimori all’estero, (prima) conditio sine qua non per far capo alla causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Certo, l’act. G prodotto dall’istante ove figurano riportati mediante videoscrittura i dati relativi all’immatricolazione e al trasferimento – avvenuti il 9 aprile e il 28 maggio 2009 – di una motocicletta Ducati a nome di AO 1 (qui appellato) con indirizzo/recapito in VIA __________ __________ (__________) cap __________ non può ancora essere d’acchito attribuibile alla sezione della motorizzazione italiana, mancando nel medesimo quegli elementi di ufficialità che possano consentire di ritenere che si tratta effettivamente di un atto emanato da quella specifica autorità. Sennonché, in un contesto di verosimiglianza, come quello a cui il giudice deve far capo in un procedimento di sequestro, non si può però ignorare tale documento. Il quale, come correttamente rilevato dall’appellante, riporta pur sempre precise indicazioni sia sui dati del motoveicolo, sia sulla sua immatricolazione, sia sul suo passaggio di proprietà, sia sui dati del suo detentore (data di nascita, comune di nascita e suo recapito/dimora/domicilio nella provincia di __________), sulla cui bontà non vi è motivo di dubitare, a meno di ipotizzare scenari del tutto inverosimili, come ad esempio la falsificazione mediante redazione unilaterale del relativo certificato. Del resto, l’act. G che attesta la dimora in Italia del debitore, risulta compatibile con l’indicazione rilasciata il 16 novembre 2009 dall’Ufficio controllo abitanti della __________, secondo cui il soggetto non figura nell’archivio dello stesso ufficio (act. H). Ne discende pertanto che il requisito della dimora all’estero del debitore risulta adempiuto. Su questo punto l’appello merita perciò tutela.
Appartenenza dei beni al debitore
7. Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Ammon/Waltehr, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 7° ed., Berna 2003, n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a un persona fisica o giuridica diversa dal debitore (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovano in possesso di un terzo o figurano a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni apparten- gono in realtà al debitore sequestrante (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit. n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272).
8. Secondo l’appellante l’esistenza di beni appartenenti al debitore al luogo del sequestro risulterebbe resa verosimile dagli act. C, D, E e H. Come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò non può però dirsi nella fattispecie il caso. Gli act. C, D e E si riferiscono agli accordi intervenuti tra le parti il 15 giugno 2007 (act. C e D) e il 6 gennaio 2008 (act. E), mediante le quali esse hanno definito i termini delle singole transazioni sfociate nella situazione di dare/avere, oggetto di riconoscimento da parte del debitore il 7 ottobre 2009 (act. B). Certo, tali accordi figurano riportati su carta da lettera riferita a una non meglio definita attività di T__________ in via __________ a __________, carta sulla quale figurano altresì le firme degli stessi contraenti (act. D) o per lo meno quella del convenuto (act. C, E). Sennonché, tali documenti non solo risalgono al 2007, rispettivamente all’inizio del 2008, ovvero a ben prima dell’inoltro dell’istanza di sequestro, ma per finire, comunque sia, non consentono, in assenza di riscontri più concreti, di ritenere con sufficiente verosimiglianza che parte escussa sia attualmente titolare degli uffici situati in __________, __________, ultimo piano a destra, rispettivamente dei beni che ivi presenti. Non è infatti dato da sapere chi attualmente li occupa - sempre che qualcuno lo faccia – e, dandosene il caso, chi è proprietario/titolare dei beni che vi si trovano. E nemmeno soccorre l’appellante l’attestazione rilasciata il 16 novembre 2009 dall’Ufficio controllo abitanti della __________, secondo cui l’escusso non figurerebbe nell’archivio dello stesso ufficio e secondo cui in __________ vi sarebbero unicamente uffici (act. H). Giacché anche in questo caso non viene fornito nessun utile ragguaglio sulla persona che occuperebbe, rispettivamente che sarebbe titolare di detti uffici, l’attestazione limitandosi soltanto a riportare la circostanza della presenza di uffici in quella particolare punto di __________, senza aggiungere però altro. Del resto, come pertinentemente osservato dal primo giudice, la presenza di beni del debitore nei medesimi uffici parrebbe smentita dallo stesso patrocinatore dell’escusso, ove si consideri che in data 11 novembre 2009 questi ha inviato una diffida di pagamento al debitore non all’indirizzo di __________, ma a quello di __________, __________, presso C__________. Il che poco si concilia con la tesi, secondo cui si in __________ vi siano uffici di proprietà del convenuto. Certo, nel proprio appello quest’ultimo assevera che in __________ egli svolgerebbe solo una attività accessoria. Si tratta però di una argomentazione sollevata - peraltro in forma dubbiosa (v. appello, pag. 6) - per la prima volta in questa sede, ciò che comporta finanche l’inammissibilità del rimedio su questo punto.
9. Da quanto precede, discende che nella misura in cui è ammissibile, l’appello deve essere disatteso, siccome infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48 e 49 LEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.
3. Intimazione all’PA 1.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.