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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.08.2010 14.2010.54

9 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·645 mots·~3 min·3

Résumé

Decreto di fallimento. Appello accolto dopo l'annullamento della comminatoria di fallimento, che era stata irritualmente notificata

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.54

Lugano 9 agosto 2010 FP/cj/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 19 maggio 2010 presentata da

CO 1  

contro  

RI 1  

Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera, con sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.77), ha così deciso:

“1. E’ pronunciato il fallimento di RI 1, __________ a far tempo dal giorno giovedì, 10 giugno 2010 alle ore 10.00.

2/3/4 Omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da RI 1, che con atto di appello del 21 giugno 2010 ne postula l’annullamento;

rilevato che con decreto presidenziale 30 giugno 2020 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. 260011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, la CO 1 ha chiesto il fallimento di RI 1 per il mancato pagamento di fr. 23'299.60 oltre accessori;

che all’udienza di contradditorio del 4 giugno 2010 nessuno è comparso;

che con sentenza del 9 giugno 2010 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da giovedì 10 giugno 2010 alle ore 10.00;

che con appello 21 giugno 2010 RI 1 chiede l’annullamento, rispettivamente la revoca del fallimento, asserendo che la comminatoria di fallimento a monte dell’istanza di fallimento presentata dalla creditrice non le è mai stata notificata;

che a seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, e meglio, contro la notifica della comminatori di fallimento all’escussa (cfr. anche art. 173 cpv. 2 LEF);

che il 5 luglio 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, stabilito che l’atto esecutivo in rassegna è stato messo nella cassetta delle lettere del socio gerente della società da parte del funzionario preposto alle notifiche di polizia del Comune di __________, anziché essere notificato personalmente al rappresentante dell’escussa, ha annullato la comminatoria di fallimento, proponendosi di rinotificarla in modo conforme agli art. 64 segg. LEF;

che tale decisione non essendo stata impugnata dalla creditrice, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza, ha quindi stralciato dai ruoli il gravame in quanto divenuto privo di oggetto (inc. 15.2010.78),

che secondo l’art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;

che dato quanto precede l’appello va pertanto accolto senza ulteriori formalità, ossia senza essere trasmesso per osservazioni alla procedente (che, come visto, non ha impugnato la decisione di riconsiderazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera), nel senso di annullare la sentenza con la quale il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento nei confronti dell’appellante;

che non potendo le parti essere ritenute responsabili per il difetto di notifica della comminatoria di fallimento sulla quale la procedente ha, in buona fede, fondato la domanda di fallimento, si prescinde dal prelevare, per entrambi le sedi e per le incombenze dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, spese e tasse di giustizia in relazione al presente procedimento, e dall’assegnare indennità;

richiamati gli art. 172 cpv. 1 n. 1 e 173 cpv. 2 LEF,

pronuncia:

1.      L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 9 giugno 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, con la quale è stato pronunciato il fallimento nei confronti di RI 1, è annullata.

2.   Per il presente procedimento non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.      Intimazione a:

                              - ____________________;

                                    - __________;

                                    - __________                  - __________

                                    - __________,

                                    - __________                  - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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