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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.2011 14.2010.52

1 décembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·579 mots·~3 min·2

Résumé

Tassa di giustizia e ripetibili delle sedi cantonali

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.52 Rinvio TF

Lugano 1° dicembre 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile 2010 da

  AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

 AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/19 aprile 2010 dell’__________ per l’importo di fr. 146'985.70 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 7 giugno 2010 (EF.2010.130) aveva così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio ____________________, è respinta in via provvisoria per fr. 146'985.70 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 e fr. 200.-- di spese esecutive.

         2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta in appello dalla convenuta, che con atto 17 giugno 2010 aveva postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

appello parzialmente accolto dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con sentenza 9 agosto 2010, la quale - in considerazione dei rispettivi gradi di soccombenza - ha stabilito che:

- la tassa di giustizia della prima sede di fr. 400.-è a carico per 2/3 della parte convenuta e per 1/3 della parte istante e che AP 1  rifonderà all’istante fr. 1'000.-- di indennità ridotta,

- la tassa di giustizia del giudizio di appello di fr. 600.-- è a carico per 2/3 di AP 1 e per 1/3 dell’avv. AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 500.-- di indennità ridotta;

premesso che contro la sentenza di questa Camera l’avv. AO 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale, il quale con pronunciato 1° settembre 2011 ha accolto il ricorso e ha integralmente rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, rinviando la causa a questa Camera per la nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura cantonale;

considerato che la tassa di giustizia e le indennità per entrambe le sedi cantonali devono seguire la totale soccombenza di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:            1.    La tassa di giustizia relativa al giudizio di prima sede  (inc. EF.2010.130) di fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante fr. 1'600.-- di indennità.

                                   2.   La tassa di giustizia della procedura di appello di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà __________. AO 1 fr. 1’500.-- di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

-          __________. PA 1, __________;

-          ____________________ PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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