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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2010 14.2010.47

28 juillet 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·818 mots·~4 min·4

Résumé

Rigetto dell'opposizione. Termine per interporre appello. Ritiro della sentenza dopo la scandeza del termine di giacenza postale. Ricorso tardivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.47

Lugano 28 luglio 2010 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.2009.87) promossa con istanza 16 settembre 2009 da

 AO 1  (D) patrocinato dall’  PA 1   

contro

 AP 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio notificato il 2 settembre 2009 per il pagamento di fr. 40'157,65 oltre accessori;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione __________, con sentenza 28 aprile 2010, ha così deciso:

“1.    L’istanza 16/17 settembre 2009 del signor AO 1, __________, è accolta.

         § Conseguentemente è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla signora AP 1, __________, al PE n. __________ dell’UEF __________.

 2.    La tassa di giustizia in CHF 250.-- (duecentocinquanta), da anticiparsi dalla parte istante, è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte CHF 600.-- (seicento) a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto

20 maggio 2010 chiede che la decisione venga “abrogata” e le spese processuali annullate;

lette le osservazioni 28 giugno 2010 della parte appellata;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che la parte appellata, nelle sue osservazioni, contesta la tempestività dell’appello, sostenendo che la sentenza impugnata è da ritenere notificata all’appellante il 6 maggio 2010, ossia alla scadenza del termine di giacenza postale;

che infatti, per il computo dei termini stabiliti dal diritto dei Cantoni che, come il Ticino, non hanno disciplinato la questione, la giurisprudenza federale pone la finzione secondo cui, qualora il destinatario debba aspettarsi la notifica di una decisione, la stessa viene considerata notificata al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ovvero dopo il deposito dell’invito a ritirare la raccomandata nella cassetta delle lettere o della casella postale del destinatario (DTF 127 I 34, cons. 2a/aa; 134 V 51-52, cons. 4; la regola è ora esplicitamente stabilita all’art. 44 cpv. 2 LTF);

che la regola vale anche quando la posta, di sua iniziativa, accorda un termine di ritiro più lungo (DTF 127 I 34-35, cons. 2b) o in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza (DTF 134 V 51-52, cons. 4);

che nel caso concreto risulta sia dall’estratto “Track & Trace” sia dalla risposta 2 giugno 2010 della Posta alle domande del Presidente della Camera che l’avviso di ritiro è stato trasmesso all’appellante giovedì 29 aprile 2010, sicché il termine di giacenza postale scadeva giovedì 6 maggio 2010 (qualora, come sembra coerente con i principi riconosciuti in materia di notifica, non si computi il giorno del deposito dell’avviso di ritiro, cfr. Thomas Koller, Das Bundesgericht und die Sieben-Tage-Regel zum Zweiten…, in Jusletter del 17 maggio 2010);

che d’altronde l’appellante doveva aspettarsi la notifica della decisione impugnata, siccome è stata regolarmente citata all’udienza del 16 aprile 2010, alla quale però non è comparsa (cfr. la citazione 31 marzo e la conferma d’udienza 15 aprile 2010, prodotti dalla stessa appellante con l’appello quali doc. 1 e 2);

che il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF]), ha quindi iniziato a decorrere il 7 maggio 2010 – secondo l’art. 131 cpv. 1 CPC (applicabile alla fattispecie per il rinvio dell’art. 25 LALEF) il giorno dell’intimazione non è compreso nel computo – ed è scaduto lunedì 17 maggio 2010 (cfr. art. 131 cpv. 3 CPC);

che l’appello, inoltrato il 20 maggio 2010 (data del timbro postale), è tardivo;

che è irrilevante il fatto che l’appellante abbia effettivamente ritirato la sentenza impugnata allo sportello postale il 10 maggio 2010 (salvo a confermare indirettamente la ricezione dell’avviso di ritiro), dal momento che il termine di giacenza era già scaduto;

che, come visto, la giurisprudenza non prende in considerazione la concessione da parte della posta di termini di giacenza superiori a sette giorni, ciò che si giustifica a fortiori in un caso come quello in esame, in cui la posta ammette che il termine di giacenza era scaduto al momento della consegna della raccomandata;

che l’appello è pertanto irricevibile;

che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da AP 1, resta a suo carico, la quale rifonderà a AO 1 fr. 700.-- di indennità.

                                   3.   Intimazione:    - AP 1, __________;

                                                                 avv. PA 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'157,65 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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