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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.2010 14.2010.27

15 avril 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,930 mots·~10 min·3

Résumé

Appello contro il decreto di fallimento. Contestazione della comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla procedura di fallimento. Asserita dilazione non comprovata

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.27

Lugano 15 aprile 2010  FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 15 dicembre 2009 presentata da

                                         AO 1, __________                                               (rappresentata da __________, RA 1, __________)

                                         contro

                                         AP 1, __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 17 marzo 2010 (EF.2009.__________) ha così pronunciato:

“1.    E’ pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 18 marzo 2010 alle ore10.00.

 2.    Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.

 3.    La tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di fr. 720.--, sono a carico dell’la massa fallimentare.

 4.    omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 23 marzo 2010 ne postula l’annullamento.

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, AO 1, __________, ha chiesto il fallimento di AP 1, __________, per la somma di fr. 1'707.- oltre interessi e spese, corrispondente al conteggio premio cassa malati dal mese di ottobre 2008 al mese di aprile 2009, secondo la LAMal, importo dovuto alla H__________ V__________ AG, in base al precetto esecutivo e alla comminatoria di fallimento agli atti (act. A e B).

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 24 febbraio 2010 AP 1 – il solo comparso – si è opposto all’istanza, asserendo che sarebbero stati presi degli accordi con l’istante “ai termini dei quali nei prossimi tempi verranno pagati tutti i premi a saldo come a estratto conto al 31.12.2009 per complessivi fr. 4'382.50”.

                                  C.   Con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 18 marzo 2010 ore 10.00.

                                  D.   Con appello del 23 marzo 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo anzitutto di non essere soggetto a procedura di fallimento, dato che egli non è iscritto a registro di commercio. Egli andava perciò trattato alla stregua di un assicurato moroso qualsiasi e dunque, meritevole, se del caso, dell’emissione di un attestato di carenza beni. Premesso che l’istante (la AO 1,  __________) è un assicuratore malattia, che l’importo posto in discussione ammonta effettivamente a fr. 1'707.- e che egli è in mora nel pagamento dei premi ordinari LAMal, il ricorrente assevera dipoi che a partire dal 24 dicembre 2009 l’apposito Ufficio presso l’I__________ __________ a__________ s__________, __________, é stato messo al corrente della sua mora nel pagamento dei premi di cassa malati (riferita a un periodo di circa due anni e per un importo complessivo di poco superiore a fr. 5’000.-; v. scritto 24 dicembre 2009 allegato all’appello) e che tale Ufficio, per il tramite della C__________ t__________ r__________ __________, __________, sta procedendo all’appianamento della mora nei confronti della creditrice. Ciò che a maggior ragione non giustifica in nessuna maniera il decreto di fallimento, ritenuto che la creditrice ne era perfettamente a conoscenza, come comprovato dalla comunicazione alla parte istante del 5 marzo 2010 (v. la lettera allegata all’appello.

                                  E.   L’appello non ha formato oggetto di intimazione .

considerando

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di pirma istanza.

                                         In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2.   l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                   2.   L’appellante, come visto, ritiene di non essere soggetto alla procedura di fallimento, ciò che a suo giudizio comporta automaticamente l’annullamento della decisione impugnata.

                                2.1   L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come  <<esecuzione ordinaria in via di fallimento>> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO; cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF).

                                2.2   Dall’estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino, risulta che al momento in cui l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comminatoria di fallimento (12 novembre 2010), l’appellante risultava ancora iscritto a Registro di commercio come titolare della ditta individuale G__________ I__________ B__________ di AP 1, il cui scopo è l’esercizio di una attività assicurativa (verosimilmente quella da lui indicata davanti alla C__________ t__________ r__________ __________, sede __________; cfr. il relativo verbale annesso all’appello). Certo, la ditta è stata cancellata, su istanza del titolare, in quanto non più assoggettata all’iscrizione (art. 36 ORC), il 4 marzo 2010, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio il 10 marzo 2010. Tale evento è però posteriore all’emanazione della comminatoria di fallimento (avvenuta il 12 novembre 2009), su cui l’istante ha fondato la richiesta di fallimento. Per tacere del fatto che le persone iscritte nel registro di commercio rimangono, comunque sia, soggette alla procedura di fallimento persino dopo la cancellazione dal quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 40 cpv. 1 LEF), ritenuto che se prima della scadenza di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per l’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40 cpv. 2 LEF). Del resto, a ben vedere, ci si potrebbe perfino chiedere se la doglianza non andasse sollevata prima con un ricorso ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza, in modo da ottenere - dandosene le condizioni l’annullamento della comminatoria di fallimento, così da impedire la pronuncia del fallimento da parte del giudice (art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF), ovvero se essa non andasse eccepita in concomitanza con la notifica della comminatoria di fallimento stessa (act. B), avvenuta il 13 novembre 2009 nelle mani di  AP 1, nato in data __________ __________ 19__________, __________, iscritto a registro di commer- cio, con recapito a Lugano, CP __________ (ossia quello indicato nell’appello). La questione può essere lasciata aperta. In base all’art. 173 cpv. 2 LEF, se ritiene che nel procedimento sia stata emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1 LEF), come qui preteso dall’appellante, il giudice differisce la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza. Orbene, nel caso di specie, dubbi sulla correttezza dell’emanazione della commina- toria di fallimento non ve ne erano (del resto, all’udienza del 24 febbraio 2010 l’escusso non ha preteso di non essere iscritto a registro di commercio), né ve ne sono ora, per cui si può senz’altro prescindere dal deferire il caso all’autorità di vigilanza, ossia alla stessa Camera di esecuzione del Tribunale d’appello, per stabilire se il debitore è soggetto alla procedura di fallimento, tale circostanza risultando, comunque sia, pacifica. Ne discende che su questo punto l’appello- verosimilmente proposto perché al momento della presentazione del ricorso la ditta AP 1 non era più iscritta a registro di commercio a seguito della sua cancellazione del 4/10 marzo 2010 – deve essere disatteso, siccome privo di pregio.

                                   3.   L’appellante non pretende di avere soluto il credito posto in esecuzione prima della dichiarazione di fallimento e nemmeno che sarebbero state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 174 cpv. 2 LEF per ottenere l’annullamento della decisione impugnata. Egli asserisce unicamente che dal 24 dicembre 2009, l’apposito Ufficio presso l’I__________ __________ a__________ s__________, __________, è stato messo al corrente della sua mora nei confronti dell’istante, e che questo stesso Ufficio sta procedendo all’appianamento dei suoi debiti nei confronti della stessa creditrice (la AO 1), ciò che rende a maggior ragione ingiustificata la pronuncia del fallimento nei suoi confronti, ritenuto che la creditrice ne era perfettamente a conoscenza, come comprovato dalla comunicazione del 5 marzo 2010 a lei indirizzata (v. le relative lettere annesse all’appello). Verosimilmente, con argomenti del genere l’appellante si propone di far valere che, avesse il primo giudice - al momento di decidere sull’istanza - avuto conoscenza della documentazione prodotta in questa sede ex art. 174 LEF, questi avrebbe rigettato la domanda di fallimento, ritenendo che erano date le condizioni per ritenere che la creditrice gli avesse concesso o, per lo meno, gli avesse dovuto concedere una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3). All’assunto non può però essere dato seguito. Con lo scritto del 24 dicembre 2009 il rappresen- tante dell’escusso, R__________ T__________, ha solo chiesto all’U__________ a__________ m__________, __________, di intervenire urgentemente a favore del suo assistito, garantendo all’ente assicuratore AO 1 il pagamento della mora dei premi di cassa malati, in cambio della garanzia di presa a carico da parte della stessa cassa malati dei costi medici e ospedalieri per un intervento specialistico presso il centro universitario di L__________, fermo restando l’accordo dell’escusso di fare capo a un curatore. Con lo scritto del 5 marzo 2010, l’appellante si è invece personal- mente rivolto all’istante, riconoscendo che il credito posto in esecuzione rientra nel dettaglio della somma richiesta all’I__________ delle a__________ s__________ del __________ e asserendo che, per il tramite del suo rappresentante (R__________ T__________) è venuto a sapere che prossimamente la somma globale inerente tutto l’arretrato nei confronti della stessa AO 1 (per un totale di fr. 4'382.50, sino al 31.01.10), sarà sbloccata, ciò che gli permetterà di appianare ogni e qualsiasi pendenza nei confronti della stessa creditrice; con preghiera, rivolta alla stessa cassa malati, di volere astenersi dal procedere con ulteriori comminato- rie ed esecuzioni contro di lui. Con tali scritti l’appellante non ha però ancora dimostrato che a seguito delle sue iniziative, l’istante gli abbia poi effettivamente concesso una dilazione – conditio sine qua non per bloccare la procedura di fallimento - per quanto riguarda il pagamento della specifica somma posta in esecuzione ed oggetto di procedura fallimentare (procedura la quale non viene peraltro nemmeno menzionata nelle citate lettere). Del resto, egli nemmeno lo pretende, limitandosi ad asserire che la creditrice sapeva della sua comunicazione del 5 marzo 2010, senza però illustrarne il seguito. E all’appellante nemmeno giova il verbale della riunione dell’8 febbraio 2010 davanti alla C__________ t__________ r__________ __________, sede __________ (alla presenza dei rappresentanti dei vari istituti sociali coinvolti), nella quale i presenti si sono limitati solo a discutere sulla specifica questione legata alle difficoltà economiche dell’escusso, sulle iniziative in corso, sui possibili interventi a favore del debitore e sull’eventualità di una curatela a favore dello stesso escusso.

                                   4.   Da quanto precede, discende che l’appello deve essere disatteso, siccome infondato. La tassa di giustizia e le spese dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’appellante (art. 48, 49 e 61cpv. 1 OTLEF). Data però la particolarità della fattispecie e tenuto conto della difficile situazione personale dell’appellante, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo.

Per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -  AP 1, Via __________, casella postale __________, __________;

                                         -  RA 1, __________.

                                         -  Ufficio esecuzione di __________ __________;

                                         -  Ufficio fallimenti di __________, __________;

                                         -  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         -  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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