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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.03.2010 14.2010.22

23 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,149 mots·~6 min·4

Résumé

Riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Sospensione per mancanza di attivo della liquidazione del fallimento secondario

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.22

Lugano 23 marzo 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 marzo 2010 da

IS 1  

tendente alla sospensione per mancanza di attivo del fallimento secondario di

PI 2, con ultimo domicilio a __________ () rappr. dall’ RA 1 a sua volta patr. dall’avv. dott. __________,

decretato dalla scrivente Camera il 20 febbraio 2009;

ritenuto in fatto

                                A.      Con sentenza 20 febbraio 2009 (inc. CEF 14.08.125), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, la procedura fallimentare (Insolvenzverfahren) decretata il 4 gennaio 2007 dall’Amtsgericht Koblenz (Germania) nei confronti della IS 1. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni che erano di IS 1 alla data del suo decesso (4 luglio 2006) e che erano ancora situati in Svizzera alla data del riconoscimento.

                                B.      Procedendo nei propri incombenti, l'IS 1 ha interpellato __________, che in data 14 dicembre 2009 ha comunicato che la relazione cifrata n. __________ intestata a PI 2 (ovvero proprio la relazione indicata dall’amministratore fallimentare tedesco per ottenere il riconoscimento dei suoi poteri in Svizzera, cfr. CEF 14.08.125, cons. 3.3/b) era stata chiusa il 24 gennaio 2007, producendo nel contempo gli estratti del conto del cliente (comunicati ai suoi eredi il 9 agosto 2006), da cui risulta che il totale degli averi del defunto, alla data del decesso (ovvero al 4 luglio 2006), ammontava a € 248'766,93.

                                          L’Ufficio ha poi diffidato l’erede PI 1 di versargli il summenzionato saldo del conto, con raccomandate 15 dicembre 2009 e 25 gennaio 2010, che il destinatario non ha ritirato. Il patrocinatore di PI 1 nella procedura di riconoscimento del decreto fallimentare tedesco, avv. __________, ha da parte sua comunicato di non avere più notizie da diverso tempo dal cliente. L’Ufficio ha d’altronde appurato presso il controllo abitante che PI 1 di fatto non vive più a __________ (anzi, sembra che tale domicilio sia stato fittizio, dal momento che il proprietario dell’immobile in via __________, in cui egli risultava domiciliato in base alle indicazioni del programma MovPop, ha dichiarato di non avergli mai affittato alcun locale) e, secondo l’agente comunale di __________, sarebbe partito per l’Australia diversi mesi fa. Non sono d’altronde stati reperiti altri beni del defunto in Svizzera.

                                C.      L'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

                                1.      Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

                                2.      Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito sommario. La procedura è unilaterale (Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

                                3.      L’istruttoria non ha rivelato mezzi liquidi sufficienti a coprire le spese della procedura di liquidazione. Non può d’altronde essere realizzato o ceduto (giusta l’art. 260 LEF), nella procedura in esame, il credito della massa fallimentare estera nei confronti dell’erede in restituzione dei beni della successione ch’egli ha ceduto prima dell’apertura della procedura d’insolvenza (§ 1978 BGB; cfr. CEF 14.08.125, cons. 3.3/d), siccome non può più essere considerato come situato in Svizzera ai sensi dell’art. 167 cpv. 3 LDIP, dal momento che PI 1 non vi risulta (più) domiciliato. Occorre pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF.

                                4.      La pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

                                5.      La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      È ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione in Svizzera dell’eredità giacente fu PI 2, con ultimo domicilio a __________ (Germania).

                                2.      L’IS 1 procederà alle pubblicazioni di legge.

                                         §.   In quell’ambito indicherà i rimedi di diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: Contro la decisione di sospensione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e segg. LTF).

                                3.      Non si percepiscono tassa né spese.

                               4.      Intimazione all'IS 1, sede, e all’avv. __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario