Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.12.2010 14.2010.109

13 décembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·620 mots·~3 min·3

Résumé

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova (nova in senso improprio)

Texte intégral

Incarto n. 14.2010.109

Lugano 13 dicembre 2010 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 settembre 2010 presentata da

AO 1 __________ patrocinato dall’ PA 1 __________  

Contro

AP 1 __________ patrocinato dall’ PA 2 __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza 26 novembre 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 29 novembre 2010 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

30 novembre 2010 ne postula l’annullamento;

rilevato che alla parte appellata non è stato intimato l’atto di appello, il suo credito

essendo stato saldato e il creditore avendo ritirato l’esecuzione;

preso atto che con decreto presidenziale 3 dicembre 2010 all’appello è stato concesso

effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________  AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 11'900.55 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                   B.  All’udienza di contraddittorio del 10 novembre 2010 è comparso solo l’istante che si è confermato nella sua domanda di fallimento.

C.    Con sentenza 26 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 29 novembre 2010 alle ore 10.00.

                                   D.  Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti del creditore anteriormente alla pronuncia del fallimento, producendo una dichiarazione di AO 1 del 30 novembre 2010, in cui quest’ultimo conferma l’avvenuto pagamento in data 20 novembre 2010 del debito in oggetto ed esprime la sua intenzione di chiedere la cancellazione dell’esecuzione (doc. D).     

Considerato

In diritto:

                               1. a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   b) L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto. A sostegno del suo assunto liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

                              2.      L’appello va pertanto accolto.

                                       La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante

                                       in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF).

                                       Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate

                                       all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:               I.   L’appello è accolto.

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 26 novembre 2010 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________, __________, inc.EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

                                           2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

                                           3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.   

                                  III.   Intimazione:

                                         - avv. PA 2, __________;

                                         - avv. PA 1, __________;

                                         - Ufficio esecuzione di __________, __________;

                                         - Ufficio fallimenti di __________, __________;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________, __________,

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2010.109 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.12.2010 14.2010.109 — Swissrulings