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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2009 14.2009.99

15 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·766 mots·~4 min·3

Résumé

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della decisione di fallimento. Appello inammissibile per tardività

Texte intégral

Incarto n. 14.2009.99

Lugano 15 dicembre 2009 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 10 settembre 2009 presentata da

AO 1  

contro

AP 1 patrocinata dall’ PA 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 30 ottobre 2009 (EF.__________) ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 2 novembre 2009 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1

che con atto 19 novembre 2009 ne postula l’annullamento;

ritenuto che sono dati gli estremi per procedere ai sensi dell’art. 313 bis CPC;

preso atto che con decreto presidenziale 24 novembre 2009 all’appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ a AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamanto di fr. 8'462.05 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 21 ottobre 2009 nessuno è comparso.

                                  C.   Con sentenza del 30 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 2 novembre 2009 alle ore 10.00.

                                  D.   Con appello del 19 novembre 2009 la AP 1 asserisce che la decisione pretorile di fallimento del 30 settembre 2009 (recte: 30 ottobre 2009), intimata al suo recapito, non è stata ritirata per motivi sconosciuti, rimanendo pertanto in giacenza fino al 9 novembre 2009. Da tale data ha iniziato a decorre il termine di 10 giorni per presentare appello, che l’appellante reputa tempestivo, essendo stato inoltrato il 19 novembre 2009.

Considerato

In diritto:

1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

Dall’estratto del Registro di commercio risulta che il recapito della AP 1 si trova in V__________ S. F__________ __________, 6900 Lugano, presso l’avv. __________.

Dalla ricerca postale effettuata dalla Pretura del Distretto di __________, risulta che la raccomandata contenente il decreto di fallimento in esame è stata inviata all’indirizzo di V__________ S. F__________ __________, C__________ p__________ __________ c/o avv. __________ ed è stata ritirata il 2 novembre 2009 alle ore 08.17.48 da tale “D__________”. Entro il termine assegnato dal Presidente di questa Camera al patrocinatore dell’appellante, per pronunciarsi in merito alla predetta notifica, questi ha rilevato che la sua mandante gli ha raccontato una versione dei fatti non corrispondente alla realtà e che chi ha ritirato la raccomandata non ha avvertito l’amministratore. Premesso che l’escussa ha saldato tutti i suoi debiti, egli si è per finire appellato alla clemenza della Camera.  

Orbene, l’appellante non ha eccepito l’irritualità della notifica, segnatamente non ha preteso che la raccomandata andava intimata a un recapito diverso e nemmeno ha preteso che la persona che ha ritirato la raccomandata non agisse validamente per conto della persona abilitata a ricevere l’atto giudiziario in rassegna. In ogni modo, il decreto di fallimento è stato inviato correttamente al recapito ufficiale della società presso l’avv. __________ ed è stato ritirato il 2 novembre 2009 nell’ambito di tale procedura di notifica, come tale – come visto – non contestata. La pretesa carente trasmissione dell’invio raccomandato all’amministratore della società è una questione interna ininfluente ai fini di questo giudizio. Di conseguenza essendo stato il decreto di fallimento notificato il 2 novembre  2009, il termine di 10 giorni per impugnarlo è scaduto il 12 ottobre 2009. L’appello del 19 ottobre 2009 è pertanto inammissibile per tardività.  

2.Essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento va pronunciato di nuovo.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.L’appello è inammissbile.

1.1.           Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da

giovedì 17 dicembre 2009 alle ore 10.00.

2.La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della AP 1.

3.Intimazione:

avv. PA 1, __________;

-          AO 1, __________ Ufficio esecuzione di __________, __________

-          Ufficio fallimenti di __________ __________

-          Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________ Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________ __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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