Incarto n. 14.2009.91
Lugano 14 dicembre 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Roggero-Will ed Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 2009 da
AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 13'230.- oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza del 21 ottobre 2009 (EF.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico dell’istante.
Non si assegnano indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’istante, che con atto del 27 ottobre 2009 chiede che il caso venga rivisto.
Ritenuto e in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 5 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di __________ il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per la somma di fr. 13'230.- a titolo di mancato pagamento del canone di locazione (1.01.2008-30.09.2009) per un appartamento sito in via __________;
che con sentenza del 21 ottobre 2009 il Pretore, premesso che all’udienza di contradditorio appuntata per il giorno 20 ottobre 2009 nessuna della parti è comparsa, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti dell’incarto non è stato prodotto nessun valido riconoscimento di debito, segnatamente non è stato prodotto il contratto di locazione;
che con scritto del 27 ottobre 2007 – riferito agli incarti della Pretura EF.__________0 ed EF.__________1-__________1) - AP 1 si è rivolta al primo giudice, contestando la reiezione dell’istanza riferita all’incarto EF.__________, sia perché con lettera del 14 ottobre 2009 l’avvocato F__________ A__________ “ha chiesto di posticipare l’udienza di AO 1 e M__________”, ciò che è però avvenuto solo per la seconda udienza, ancorché a rigore di logica i due casi erano da trattare in una sola udienza (il che ha ingenerato un malinteso, così da escludere un suo voluto assenteismo all’udienza), sia perché incombeva ed incombe comunque (anche) alla controparte produrre gli atti, “in modo particolare quando gli stessi sono stati sottratti dall’appartamento vale a dire, il dossier è sparito”, sia perché se gli affitti sono stati pagati fino a una certa data, significa che la occupazione degli spazi non è stata concessa gratuitamente, a meno che si dimostri il contrario;
che ritenendo lo scritto quale ricorso (appello) la Pretura lo ha trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello per competenza;
che il 2 novembre 2009 AP 1 - riferendosi ad ambedue gli incarti EF. __________0 e EF __________1 - ha comunicato alla Pretura di ritirare l’istanza in quanto, per forza maggiore, non è in grado di produrre gli atti necessari, puntuallizzando che la cosa va risolta in altra sede;
che tale scritto è stato pure trasmesso a questa Camera per competenza;
che di per sé non sarebbe stato fuori luogo ritenere che con quest’ultima iniziativa AP 1 si proponesse di ritirare non soltanto l’istanza di cui alla causa EF.____________________1(verosimilmente quella promossa contro M__________), ma anche quella concernente la causa EF.__________1 (ossia quella promossa contro AO 1, pendente davanti al Tribunale di appello), dato il riferimento nello scritto 2 novembre 2009 ad entrambi gli incarti (EF.__________ ed EF __________1) e data la conclamata impossibilità, nello stesso scritto, di produrre gli atti necessari, al punto da asserire che la cosa va risolta in altra sede;
che avendo però successivamente, ossia il 9 novembre 2009, AP 1 versato l’anticipo richiesto a copertura degli oneri processuali della procedura di appello, con scritto del 12 novembre 2009 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla stessa insorgente se essa ha veramente inteso ritirare ambedue le citate istanze o soltanto quella riguardante la causa EF.__________1 (causa proposta contro M__________), mantenendo perciò l’istanza (e quindi l’appello) nella causa EF.__________0 riguardante AO 1, benché confrontata con i medesimi problemi incontrati nella causa parallela EF.__________1 (impossibilità di produrre i documenti a sostegno dell’istanza);
che tuttavia AP 1 non ha risposto a tale specifica richiesta e nemmeno si è attivata di fronte al successivo scritto 23 novembre 2009 del presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con il quale veniva sollecitata una presa di posizione da parte sua;
che non avendo per finire AP 1 confermato, rispettivamente comunicato a questa Camera la sua intenzione di ritirare anche la causa oggetto del suo scritto del 27 ottobre 2009 alla Pretura, e da questa trasmesso a questa Camera per competenza (ossia come ricorso nella causa inc. EF.__________0 intentata contro AO 1) ), e avendo la stessa AP 1 poi versato l’anticipo spese richiesto per la procedura di appello (fr. 480.-), l’ipotesi più verosimile è che l’insorgente intenda mantenere il gravame;
che nella misura in cui asserisce che con scritto 14 ottobre 2009 l’avv. F__________ A__________ avrebbe chiesto di posticipare l’udienza di “AO 1 e M__________” e che la Pretura ha posticipato soltanto la seconda udienza, ancorché a rigore di logica i due casi fossero da trattare insieme in una sola udienza, con il che nessun voluto assenteismo da parte sua, l’appellante si avvale di una circostanza che non trova conforto negli atti riguardanti la causa EF.__________0 concernente lei personalmente (in quanto non assistita da un legale) e AO 1 (pure sprovvista dell’assistenza di un legale), ritenuto in ogni modo che spettava a lei verificare se l’udienza appuntata per martedì 20 ottobre alle ore 15.20, per procedere al contraddittorio - circostanza che le era nota fosse veramente stata rinviata, visto che nessuna comunicazione in tale senso le era giunta da parte della Pretura;
che l’appello è votato all’insuccesso anche nella misura in cui l’appellante assevera che non spettava soltanto a lei, ma anche alla controparte produrre gli atti al processo, in modo particolare quando gli stessi sono stati sottratti dall’appartamento, vale a dire il dossier è sparito;
che, infatti, spettava invece a lei produrre il titolo (contratto di locazione) posto a fondamento della sua istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e non certo alla convenuta (art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF);
che, infine, l’appello si rivela privo di pregio anche nella misura in cui l’appellante sostiene che se un affitto veniva pagato fino a una certa data, questo conferma che la locazione degli spazi non era concessa gratuitamente, a meno che si dimostri il contrario, trattandosi di una allegazione non soltanto proposta per la prima volta in questa sede e, perciò, in modo inammissibile, così come disposto dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF, ma fondata su una mera asserzione di parte non sorretta da alcun riscontro;
che ne discende pertanto la reiezione dell’appello, con addebito della tassa di giustizia – tenuto conto della particolarità del caso, in maniera più contenuta rispetto all’anticipo di fr. 480.- richiesto - all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF).
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione a: - __________, __________, __________;
- AO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13’230.non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).