Incarto n. 14.2009.82
Lugano 29 ottobre 2009 B/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 12 giugno 2009 presentata da
AO 1 (rappr. da: RA 1
contro
AP 1 (patrocinata dall’ PA 1 __________)
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 17 settembre 2009 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo
da venerdì 18 settembre 2009 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con
atto 1. ottobre 2009 ne postula l’annullamento;
ritenuto che sono dati gli estremi per procedere ai sensi dell’art. 313 bis CPC, per cui
si prescinde dalla notifica dell’atto di appello a controparte per le osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 5 ottobre 2009 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'201.60 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 9 settembre 2009 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 17 settembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 18 settembre 2009 alle ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 nega di avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio tenutasi il 9 settembre 2009, rilevando di averne avuto conoscenza solo in seguito alla fissazione del termine di pagamento dell’anticipo alla creditrice. L’appellante chiede pertanto l’annullamento della dichiarazione di fallimento.
Considerato
In diritto
1. In merito alla pretesa mancata notifica della citazione all’udienza di contraddittorio, va osservato che in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2008. La citazione 17 giugno 2009 del Pretore del Distretto di __________, all’udienza fissata per mercoledì 9 settembre 2009 alle ore 10.00, spedita lo stesso giorno all’appellante per invio raccomandato, è stata rispedita, con l’indicazione “non ritirato”, trascorsi 7 giorni di giacenza, alla Pretura. La citazione va di conseguenza considerata notificata il 25 giugno 2009. Del resto, l’escussa non pretende che il funzionario postale incaricato di recapitarle la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo avviso di ritiro (foglio giallo). Va poi osservato che l’appellante, nonostante abbia ammesso di essere venuta a conoscenza, tramite la fissazione del termine 9 settembre 2009 alla creditrice per il pagamento dell’anticipo di fr. 800.--, per le spese dell’Ufficio fallimenti, che l’udienza era stata tenuta lo stesso 9 settembre 2009, non ha reagito. Del suo disinteresse è prova inoltre il mancato ritiro della raccomandata del 17 settembre 2009 contenente il decreto di fallimento, che, per quanto già ritenuto, nell’ipotesi più favorevole all’appellante, vale come notificata trascorsi 7 giorni di giacenza, ossia il 25 settembre 2009.
2.Con l’appello AP 1 non si è avvalsa né di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha reso verosimile la sua solvibilità provando contemporaneamente per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) oppure che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.
3.L’appello va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 10:00
2 La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,
già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.
3. Intimazione:
avv. PA 1, __________;
- AO 1, __________
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio fallimenti di __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura del __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).