Incarto n. 14.2009.73
Lugano 8 ottobre 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 maggio 2009 da
AO 1, (patrocinata dall’ PA 2, )
contro
AP 1 (patrocinato dall’ PA 1 )
tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, notificato in data 22.4.2009 per il pagamento di fr. 18'890.- ed interessi relativi, oltre le spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 4 settembre 2009 (inc. EF.2009.1436) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante è posta a carico della parte convenuta , con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 8 settembre 2009 postula la reiezione dell’istanza, protestate di tasse, spese e indennità di entrambe le sedi;
preso atto che l’istante con osservazioni 30 settembre 2009 si oppone all’appello, con protesta di tasse, spese e indennità;
rilevato che con ordinanza presidenziale del 10 settembre 2009 all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ del 20 aprile 2009 AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 18'890.40 oltre accessori e spese indicando quale titolo di credito: “Saldo contributi alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 (cfr. Sentenza 5.12.07 della Pretura __________, DI.2007.1527)”.Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione, allegando la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dal Pretore __________, con la quale è stato fatto obbligo all’escusso, in via cautelare, di versa- re quale contributo alimentare di mantenimento a favore dell’istante, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 6'500.- la prima volta a far tempo dal mese di dicembre 2007 (DI.2007.1565; DI.2007.1527).
B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2009, la parte istante si è confermata nella propria pretesa, mentre la parte convenuta vi si è opposta sollevando la compensazione dell’importo posto in esecuzione con il credito da lui vantato a titolo di pigioni a dipendenza dell’uso esclusivo da parte della moglie (proceden- te), dell’abitazione coniugale, appartamento che rientrerebbe nei beni propri del convenuto e per il quale la moglie non verserebbe alcunché. Donde, per l’appunto, la legittimità della compensazio- ne. Secondo l’escusso, dalla sentenza prodotta non si deduce inoltre l’entità del credito vantato dalla controparte, la somma di fr. 18'890.40 non trovando riscontro alcuno nei documenti pro- dotti da controparte. Già per questo motivo, l’istanza andrebbe perciò disattesa siccome insufficientemente motivata. Lo stesso vale, ha dipoi eccepito il convenuto, per il decorso degli interessi, privo di qualsiasi indicazione che ne giustifichi la decorrenza. Ad ogni modo, ha concluso il convenuto, si contesta che il rigetto possa essere fondato sull’art. 81 LEF e tanto meno sull’art. 82 LEF, dei quali nel caso in esame non sono adempiuti i presuppo- sti. In replica la parte istante si è confermata nelle proprie ragioni, rilevando tra l’altro che le questioni sollevate dall’escusso sono già state decise dallo stesso giudice del rigetto in una proceden- te analoga procedura volta all’incasso di contributi alimentari non versati dal convenuto. Il quale, in duplica, si è confermato nelle proprie eccezioni.
C. Con sentenza del 4 settembre 2009 il Pretore __________, stabilito che la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________, costi- tuisce titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF circostanza peraltro non contestata, l’opposi- zione essendo incentrata sulla sola questione dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione - ha accolto l’istanza. La contropretesa vantata dal convenuto ed oggetto di compensazione, egli ha rilevato, non risulta provata da alcuna sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, né risulta essere stata incondizionatamente riconosciuta dalla controparte. Per quanto concerne poi il quantum dedotto in esecuzione, ha fatto presente il primo giudice, all’udienza parte istante ha prodotto il conteggio act. D che non è stato contestato dal convenuto, per cui anche l’eccezione a tale titolo risulta superata.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso, sostenendo che la pretesa vantata nel precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ sia riferita a un titolo di rigetto manifestamente diverso rispetto a quello oggetto dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, Giacché, egli puntualizza, mentre la pretesa posta in esecuzione (fr. 18'890.40 oltre accessori) si fonda sulla sentenza 5 dicembre 2007 della Pretura __________, (DI.2007.1527), l’istanza di rigetto in rassegna indica come titolo di credito la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________, passata in giudicato il 15 gennaio 2008. Ne è così seguita una manifesta discordanza tra il credito vanta- to in base al precetto esecutivo e quello menzionato nell’istanza di rigetto dell’opposizione. Il che costituisce, secondo l’appellan-te, l’inadempimento di uno dei presupposti esatti dall’art 81 LEF (identità tra la pretesa secondo la procedura esecutiva e secondo il titolo), la cui enumerazione non è esaustiva. Circostanza questa eccepita nel memoriale riassuntivo del 4 settembre 2009 (consid. 6, pag. 3), ove è stato preteso che il rigetto dell’opposizione non può essere accordato né sulla base dell’art. 81 LEF, né tanto meno sulla base dell’art. 82 LEF, di cui non sono adempiuti i presupposti. Ne discende perciò, secondo l’appellante, l’accoglimento dell’appello, con conseguente reiezione dell’istanza.
E. Con osservazioni del 30 settembre 2009 la procedente ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e indennità.
Considerando
In diritto:
1. Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal Pretore, non vi è dubbio che la sentenza 10 gennaio 2008 della Pretura __________, munita dell’attesta- zione di passaggio in giudicato e sulla quale l’istante ha fondato l’istanza, costituisce – in sé – titolo di rigetto.
2. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
3. Davanti al Pretore l’escusso si è opposto all’istanza, sollevando l’eccezione di compensazione dell’importo dovuto a titolo di contributo alimentare con un proprio credito e contestando l’importo posto in esecuzione poiché dagli atti prodotti dalla controparte non sarebbe possibile risalire al quantum richiesto. Con l’atto di appello che ci occupa egli non ripropone più dette eccezioni, ma contesta l’identità del titolo indicato nel precetto esecutivo (sentenza 5.12.2008 della Pretura __________; DI.2007.1527) con quello indicato nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza 10 gennaio 2008 della Pretura __________, DI.2007.1565-DI.2007.1527). Tale censura è nuova. Giacché, dalla apodittica contestazione, senza motivazione alcuna, secondo cui non sarebbe comunque possibile il rigetto dell’opposizione sull’art. 81 LEF proposta davanti al primo giudice (v. memoriale prodotto all’udienza, ad 6, pag. 3), checché ne dica l’appellante (appello, pag. 5), non è possibile arguire che il convenuto si proponesse di spingersi fino a tanto, specie dopo essersi avvalso della compensazione. Sennonché, il giudice del rigetto dell’opposizione esamina d’ufficio e, quindi, anche in appello, se sono date le tre identità: identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in; Rep. 1989 pag. 331; gilliéron, Commentare de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 222 ad art. 80, 13 ad art. 81 e rif., n. 74 ad art. 82; CEF, sentenza del 12 marzo 2007, inc. 14.2006.65, consid. 1).
Il precetto esecutivo e il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare nel precetto esecutivo deve essere indicato quale causa della pretesa lo stesso evento su cui si fonda la decisione da eseguire. L’indicazione del titolo di rigetto nel precetto esecutivo non è necessario. Nel caso di decisione per prestazioni periodiche devono essere indicati nella domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo il periodo, per il quale è stata promossa l’esecuzione (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80).
Nel precetto esecutivo in oggetto quale causa del credito è indicato il saldo dei contributi alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 con riferimento alla sentenza 5.12.2007 della Pretura __________, inc. DI.2007.1527 (act. C). Nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come causale del credito oggetto della domanda, figura la stessa somma (ossia il saldo dei contributi alimentari per i mesi da novembre 2008 ad aprile 2009 e meglio, come da precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________), ancorché riferita alla deci- sione (sentenza) 10 gennaio 2008 della Pretura __________, con attestazione di passaggio in giudicato datata 15 ottobre 2008 (act. B). Orbene, in ambedue gli atti (precetto esecutivo e istanza) figurano indicati lo stesso importo, lo stesso periodo al quale la somma si riferisce e lo stesso motivo, ovvero il contributo alimentare dovuto dal convenuto all’istante. Certo, nel precetto esecutivo il titolo di credito – formalmente – è diverso da quello indicato nell’istanza. Sennonché l’appellante trascura con ogni evidenza che la sentenza indicata nel precetto esecutivo null’altro è che il decreto supercautelare 5 dicembre 2007 (inc. DI.2007.1527), con il quale il convenuto era stato tra l’altro condannato dal Pretore a versare all’istante un contributo alimentare di fr. 6'500.- mensili a far tempo dal mese di dicembre 2007; decreto supercautelare ripreso poi nella decisione (cautelare) 10 gennaio 2008 (DI.2007.1565; DI.2007.1527) a seguito dell’istanza supercautelare 11 dicembre 2007, con la quale AO 1 ha chiesto allo stesso giudice la conferma delle misure di cui al decreto supercautelare del 5 dicembre 2007, postulando altresì ulteriori provvedimenti (act. B, pag. 2). Non solo. L’appellante trascura ancor di più che in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007 conseguente all’istanza supercautelare 11 dicembre 2007 di AO 1, le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni in sospeso e, in particolare, che lo stesso convenuto ha pure dichiarato di accettare quanto stabilito nel decreto supercautelare del 5 dicembre 2007, compreso quindi l’obbligo del versamento del contributo alimentare di fr. 6'500.-, mensili alla moglie (act. B, pag. 2). Tanto che con decisione 10 gennaio 2008 il Pretore ha per finire confermato il decreto supercautelare del 5 dicembre 2007 - indicato nel precetto esecutivo anche in via cautelare (per il contributo alimentare a carico del convenuto, v. dispositivo n. 2), omologando altresì l’accordo raggiunto dalla parti e discusso in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007. Il tutto ad evasione delle procedura di cui agli incarti DI.2007.1565 e DI.2007.1527.
Orbene, eccepire di fronte a un contesto del genere che non vi sarebbe identità tra il titolo indicato nel precetto esecutivo con quello indicato nell’istanza di rigetto, non è serio. Per tacere del fatto che eccependo con insistenza davanti al primo giudice la compensazione l’appellante ha sfiorato l’autolesionismo: invo- cando per l’appunto la compensazione, egli ha riconosciuto per atti concludenti la sussistenza della pretesa oggetto dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
4. L’appello va pertanto disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario.
La tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (at. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-, già anticipata dall’appellante, resta suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte un’indennità di fr. 300.--.
3. Intimazione a: - ;
- .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 18'890,40 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).