Incarto n. 14.2009.46
Lugano 8 marzo 2010 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 maggio 2009 da
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento secondario di
CO 1 (Isole Vergini Britanniche) rappr. dal liquidatore estero D__________, __________
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera, su istanza della creditrice E__________ __________ (Malesia) – in seguito: E__________ –, ha riconosciuto in Svizzera la procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, Tortola (Isole Vergini Britanniche), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei beni della fallita situati in Svizzera.
B. Dagli estratti prodotti dalla banca B__________ nell’ambito della procedura d’inventario è emerso che i conti intestati alla fallita presentavano un saldo complessivo negativo di fr. 206,97 mentre il portafoglio azionario veniva valutato in fr. 0.--.
C. Il 12 febbraio 2008, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo della procedura svizzera di liquidazione (inc. 14.2007.115). Nel termine impartito dall’IS 1, E__________ ha anticipato le presumibili spese di liquidazione, stabilite dall’Ufficio in fr. 5000.--.
D. Entro il termine impartito con pubblicazione del 7 marzo 2008, nessun creditore privilegiato ai sensi dell’art. 172 cpv. 1 LDIP si è annunciato.
E. Il 22 gennaio 2009, l’Ufficio, in conformità degli art. 171 LDIP e 260 LEF, ha assegnato all’amministrazione estera (con copia a E__________) un termine di 60 giorni per chiedere la cessione delle pretese revocatorie e delle pretese contro gli organi della fallita. Nessuna richiesta è pervenuta all’Ufficio. L’amministrazione estera non ha neppure reagito alla comunicazione via email del 28 agosto 2009, con cui l’Ufficio l’ha informata del trasferimento dei titoli depositati presso B__________ sul deposito titoli dello Stato del Canton Ticino a Lugano.
F. Il 18 settembre 2009, la Camera ha comunicato l’istanza alle parti, impartendo loro un termine di 20 giorni per opporsi alla chiusura della liquidazione secondaria. Il 9 ottobre, E__________ ha chiesto una proroga del termine, segnalando che il curatore del fallimento principale, PI 1, era stato nel frattempo sostituito dal nuovo “Official Receiver”, D__________, il quale non aveva ricevuto le comunicazioni dell’Ufficio e aveva manifestato la volontà di farsi consegnare le azioni della società A__________ inventariate nella liquidazione secondaria, siccome la società risultava direttamente o indirettamente la beneficiaria di un importo considerevole (oltre 200 milioni di dollari) reclamato in una procedura di arbitrato promossa in Inghilterra, le cui prospettive di successo sarebbero state giudicate “ottime” da un rinomato studio legale internazionale. La Camera ha concesso la proroga richiesta il 12 ottobre 2009. Il 2 novembre 2009, E__________ si è formalmente opposta alla chiusura.
G. Con ordinanza 16 novembre 2009, il Presidente della Camera ha impartito al nuovo liquidatore un termine – poi prorogato l’11 gennaio 2010 – per produrre un’attestazione legalizzata della sua qualità di amministratore del fallimento principale e per presentare istanza di riconoscimento dell’atto ufficiale che assume nel diritto delle Isole Vergini Britanniche la funzione della graduatoria svizzera giusta l’art. 173 LDIP. Con scritto 6 gennaio 2010, ricevuto il 20 gennaio, D__________ ha prodotto l’attestazio-ne richiesta e chiesto la consegna delle azioni, rilevando di non aver ancora iniziato la procedura di accettazione delle istanze dei creditori – tra cui non figura nessun creditore con domicilio in Svizzera –, in quanto gli attivi della massa principale sono attualmente insufficienti a consentire una distribuzione ai creditori.
H. Preso atto di questa situazione, il Presidente della Camera, con ordinanza 26 gennaio 2010, ha ordinato la pubblicazione dell’istanza del liquidatore estero sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, dando la facoltà ai creditori con domicilio in Svizzera, in conformità dell’art. 173 cpv. 3 LDIP, di opporsi alla consegna degli attivi inventariati nella liquidazione secondaria. Le pubblicazioni in questione sono apparse il 29 gennaio 2009 sui menzionati fogli (FUC 8/2010, p. 806 e FUSC 20/2010, p. 41). Il termine impartito è scaduto inutilizzato.
Considerato
in diritto:
1. Visto il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).
2. Nel caso concreto, la liquidazione secondaria non può ancora essere chiusa, siccome – senza che l’ufficio dei fallimenti ne abbia colpa, dal momento che l’ex liquidatore della procedura principale non gli aveva comunicato il cambiamento di amministrazione fallimentare – è pendente una richiesta del nuovo liquidatore tendente alla consegna dei titoli inventariati nel procedimento ancillare.
3. L’art. 173 LDIP subordina la consegna del saldo del ricavo delle realizzazioni dopo pagamento dei crediti privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP al riconoscimento – previo concessione ai creditori domiciliati in Svizzera della facoltà di essere sentiti – della graduatoria estera. La stessa regola vale anche per la consegna in natura di attivi non liquidi inventariati nella procedura secondaria, quando la loro realizzazione non è necessaria al pagamento dei crediti privilegiati e delle spese dell’ufficio dei fallimenti (CEF 20 dicembre 2004, inc. 14.04.27, cons. 3). Nel caso concreto, il riconoscimento della graduatoria principale è impossibile, dal momento che tale atto verrà allestito solo se – e dopo che – le azioni inventariate in Svizzera saranno state consegnate all’amministratore estero e quest’ultimo sarà riuscito a realizzarle. Tuttavia siccome risulta sia dalle dichiarazioni del curatore estero che dall’assenza di reazioni alle pubblicazioni 29 gennaio 2010 che nessun creditore con domicilio o sede in Svizzera faccia valere pretese contro la fallita, nulla osta alla consegna delle azioni all’amministratore del fallimento principale. Il riconoscimento della graduatoria estera tende infatti a verificare che i crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera siano trattati come quelli degli altri creditori, senza inutili vessazioni o discriminazioni, e che l’ordine pubblico svizzero (ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP) non sia violato (cfr. ad es. CEF 12 luglio 2006, inc. 14.06.28, cons. 2.3), controllo che diviene perlopiù privo di oggetto se nessun creditore svizzero fa valere pretese contro il fallito. Per la buona regola, si chiederà comunque al curatore estero di produrre la graduatoria se e quando verrà allestita nella procedura principale.
4. L’IS 1 offrirà in cessione all’amministratore estero anche le pretese revocatorie e le pretese contro gli organi della fallita domiciliati in Svizzera. Qualora la cessione di queste ultime non verrà chiesta, l’Ufficio potrà rinunciare alla loro messa all'asta o alla vendita a trattative private giusta l’art. 260 cpv. 3 LEF (la norma non è invece applicabile alle pretese revocatorie: art. 256 cpv. 4 LEF), dal momento che vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la sua realizzazione (cfr. i combinati art. 224 e 92 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 6 ad art. 260).
5. La presente decisione non viene pubblicata. L’IS 1 è tuttavia invitato a chiedere la chiusura del fallimento dopo aver consegnato le azioni all’istante, producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.
6. La tassa e le spese di questa procedura sono a carico della massa fallimentare, nell’interesse della quale sono state esposte.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1. È ordinata all’IS 1, dopo aver se del caso ottenuto dal liquidatore David Abednego l’anticipo delle tasse e spese eventualmente scoperte, la trasmissione a quest’ultimo degli attivi inventariati nella procedura di fallimento secondario.
2. L’IS 1, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato al considerando 5.
3. La tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della Massa fallimentare.
4. Intimazione a:
– __________, Office of the Official Receiver, __________ (con raccomanda internazionale con ricevuta di ritorno)
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).