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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2009 14.2009.40

26 mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,114 mots·~11 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione fondata sull'assenza di firma della conferma d'ordine da parte del presidente del consiglio d'amministrazione della società escussa. Apppello respinto

Texte intégral

Incarto n. 14.2009.40

Lugano 26 maggio 2009 FP/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 novembre 2008 da

AP 1, __________  

contro  

AP 1, __________(patrocinata dall’avv. PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ notificato in data 25 novembre 2008 per il pagamento di fr. 10'965.30 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del

27 marzo 2009 (EF.__________), ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.   La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

3.   omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto di appello del 22 aprile 2009 chiede la reiezione dell’istanza;

rilevato che con ordinanza presidenziale 24 aprile all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 24 novembre 2008 dell’Ufficio esecuzione di __________ la ditta AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 10'965.30 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “fattura no 13222 del 21.7. 2008 – fr. 10'965.30 – opere da tende tecniche presso gli uffici”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   All’udienza di discussione del 27 marzo 2009 la parte istante si è confermata nell’istanza sulla base della documentazione pro- dotta, segnatamente dell’offerta datata 14 maggio 2008 - seguita dall’accettazione per ordinazione della committente il 19 maggio successivo - relativa alla fornitura e montaggio di tende tecniche interne presso gli uffici di M__________, per la somma di fr. 10'965.30 (act. D), della richiesta di acconto del 23 maggio 2008 per fr. 4'300.- (act. C) e della fattura del 21 luglio 2009 relativa alla fornitura e al montaggio degli articoli, di cui alla citata ordinazione, per complessivi fr. 10'965.30 (act. B).

                                         Dal canto suo la parte convenuta vi si è opposta, adducendo che agli atti non vi sarebbe un valido riconoscimento di debito atto a sorreggere l’istanza, l’act. D prodotto da controparte, il solo en- trante in linea di conto, non essendo stato sottoscritto da perso- na abilitata a impegnare la società convenuta. Come risulterebbe dall’estratto del registro di commercio, ha obiettato la convenuta, i tre membri del consiglio di amministrazione della società – i signori J__________ S__________, presidente, e i signori Y__________ R__________ e N__________ G__________ - avrebbero, al momento in cui fu sottoscritto tale documento, avuto firma collettiva a due (act. 1). Anzi, sempre stando al registro di commercio, qualsiasi documento a firma della società, avrebbe dovuto essere controfirmato dal suo presidente, ciò che non si è però verificato, la firma posta nell’act. D non essendo di certo quella del presidente J__________ S__________ (act. 2).

                                         In replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando come alla stessa sia stata inviata una offerta detta- gliata, che essa avrebbe sottoscritto per accettazione, ed obiettando che non si poteva pretendere dall’istante che avesse a sincerarsi chi fosse l’avente diritto di firma della società. Del resto, ha proseguito la creditrice, né la fattura né le richieste di acconto sono state contestate dalla convenuta, ritenuto altresì che l’opera è stata correttamente eseguita e che basterebbe recarsi presso gli uffici della stessa convenuta per constatare l’esecuzione e la posa delle tende. In duplica la convenuta ha di nuovo insistito sul fatto che nessuno dei documenti agi atti è stato sottoscritto da persona abilitata a vincolare la società.

                                  C.   Con sentenza del 27 marzo 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza argomentando – in estrema sintesi – che la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF, atteso che l’offerta dettagliata per la fornitura e la posa delle tende è stata sottoscritta “per accettazione (ordinazione)” sopra il timbro della società convenuta (act. D), e che non si può, in buona fede, esigere che un artigiano al beneficio di un documento confezionato come quello testé descritto, abbia a verificare a registro di commercio i poteri di firma della committenza. Del resto, ha fatto presente il giudice, nessuna contestazione è stata sollevata né contro la richiesta di acconto (act. C), né contro la fattura finale (act. B), né in riferimento alla corretta esecuzione   dell’opera. Di fronte a una situazione del genere, ha concluso il giudice, l’eccezione di carenza del potere di rappresentanza del firmatario dell’ordinazione di cui all’act. D appare perciò abusiva e, come tale, inammissibile ex art. 2 CC.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escus- sa, proponendo di nuovo la reiezione dell’istanza. Essa fa carico al primo giudice di avere abusato del potere di  apprezzamento conferitogli dalla legge nell’ambito della procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione. Giacché, essa rile- va, il Pretore doveva limitarsi alla mera verifica del titolo, cosa che però non ha fatto, avendo egli medesimo sottolineato come l’act. D, su cui è apposta la presunta firma della AP 1, non risulta essere un valido riconoscimento di debito, posto che la sottoscrizione non emana da un valido rappresentante delle debitrice. Tale considerazione, secondo l’appellante, doveva perciò comportare la reiezione dell’istanza, non potendo al riguardo giovare le considerazioni del primo giudice, secondo cui non si può esigere che un artigiano sia tenuto a verificare ogni qualvolta i poteri di firma del committente e che nessuna contestazione è stata sollevata dalla escussa riguardo alla richiesta di acconto, alla fattura e alla corretta esecuzione all’opera.

                                  E.   L’appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

In diritto:

                                   1.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi essenziali. Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente individuabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989 pag. 337/338 con riferimenti).

                                   2.   Dall’incarto risulta che con scritto 14 maggio 2008 la parte istante, riferendosi a un sopralluogo effettuato da un suo incaricato, ha sottoposto alla convenuta un’offerta per la fornitura e il montaggio di tende e lamelle verticali interne negli uffici di M__________, sua sede, per una mercede complessiva di fr. 10'965.30 (act. D). Su tale scritto figura una stampiglia con la menzione “per accettazione (ordinazione)” seguita dell’indica- cazione del luogo (M__________) e della data (19.05.2008), da una firma (illeggibile) “po AP 1, __________, Ch-__________ M__________”, e dalla dicitura “NB. La presente è da ritornare SUBITO alla ditta AO 1 Con la firma della presente si accettano le condizioni elencate” (act. D). Dall’incarto risulta dipoi che il 13 maggio 2008 l’istante ha chiesto alla convenuta un anticipo (acconto di fr. 4'300.-; act. C), mai però versato. Il 21 luglio 2008 la stessa istante ha infine inviato alla convenuta la fattura no. 13222 relativa ai lavori eseguiti negli uffici di M__________ per fr. 10'965.30.

                                   3.   Pur non ritrattando quanto addotto in prima sede, ovvero che di per sé l’act. D (ordinazione dei lavori, cosi come al preventivo del 14 maggio 2008), potrebbe costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi dell’unico documento che reca apposta una sottoscrizione, presumibilmente riconducibile a AP 1 (v. verbale di udienza, pag. 3 consid. 3), l’appellante reitera nel negare tale prerogativa, asserendo che la relativa sottoscrizione non promana da un valido rappresentante della debitrice, come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure. Ora, si può senz’altro convenire che all’epoca della apposizione della firma sull’act. D, ossia il 19 maggio 2008, facevano parte del Consiglio di amministrazione della AP 1 J__________ S__________, presidente con firma collettiva a due, Y__________ R__________ e N__________ G__________, entrambi con firma collettiva a due con il presidente (act. 1). L’ordinazione dei lavori a favore della parte istante essendo stata sottoscritta per ordine della convenuta soltanto da una sola persona (che si presume comunque sia, come sotteso dall’escussa all’udienza, essere soggetto riconducibile alla committente), la stessa firma di per sé non adempie quanto richiesto nel registro di commercio, ossia l’esigenza della firma collettiva a due degli organi della ditta a tale scopo abilitati, in ogni caso quella del presidente del suo consiglio di ammini- strazione. Tuttavia, al di la di ogni considerazione sull’identità della firma di chi ha dato l’ordine dei lavori a nome dell’escussa, non è controverso che la persona che ha firmato l’ordinazione dei lavori è riconducibile alla convenuta stessa. E al riguardo, giova subito rilevare, non è mai stato preteso dall’appellante che tale persona abbia dato luce verde alla ditta istante abusando dei propri poteri e alla totale insaputa degli organi della conve- nuta. E non si vede come l’appellante avrebbe potuto spingersi sino a tanto, considerato che i lavori in questione (fornitura e posa di tende) sono stati eseguiti negli uffici della committenza stessa alla luce del giorno e non di notte, profittando della chiusura degli uffici, magari con la complicità di qualche dipen- dente della AP 1. Nell’incarto, del resto, non figura una sola – lo si ripete, una sola - esternazione da parte di uno degli organi della convenuta (v. act. E/annessi): né quando in data 29 ottobre 2008, ore 9.10, K__________ V__________, per l’istante, ha inviato all’avv. Y__________ R__________ - non una persona qualsiasi, ma un autorevole membro del Consiglio di amministrazione della AP 1, visto che ne è poi diventato l’amministratore unico (act.1) – un e-mail per ottenere finalmente la sacrosanta mercede di appalto, allegando la relativa fattura, dopo che la stessa convenuta era stata più volte sollecitata a far fronte al contratto (l’avv. Y__________ R__________, ben si è guardato dal ribattere che si è trattato di un lavoro commissionato abusivamente all’insaputa dei titolari della ditta; ha semplicemente optato per un imbarazzante silenzio); né tanto meno dopo l’intimazione del precetto esecutivo nelle mani dell’allora presidente del Consiglio di amministrazione J__________ S__________. Soltanto all’udienza di discussio- ne del 27 marzo 2009 l’escussa ha per la prima volta – stando agli atti - sollevato questioni relative alla validità della firma all’origine del presente procedimento. Trattasi, a non averne dubbio, di una strategia perdente su tutta la linea, in quanto tardiva e in quanto che, per finire, nemmeno in quella specifica occasione è stato preteso – come visto – che il soggetto che ha ordinato i lavori avesse agito ad insaputa degli organi abilitati a vincolare la ditta con firma collettiva a due, rispettivamente che i lavori di posa delle tende siano avvenuti profittando di tale circostanza, ossia tramando contro gli stessi aventi diritto di firma. Di fronte a una pretesa nata nelle descritte condizioni, appare perciò al limite della spregiudicatezza eccepire la mancanza dei poteri di rappresentanza a chi aveva sottoscritto l’act. D. Giacché l’unico scenario ragionevolmente prospettabile, a meno di passare per ingenui, è che i lavori sono stati ordinati e comunque eseguiti con il totale beneplacito di chi cerca ora di sottrarsi alle proprie responsabilità, verosimilmente per mancanza di liquidità della ditta, come peraltro adombrato dall’appellante nella motivazione a sostegno della richiesta di effetto sospensivo all’appello (pag. 4 in fondo. 5 in alto).

                                   4.   Ciò posto, non può che discenderne la reiezione dell’appello, proposto invero con leggerezza. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF e richiamata la OTLEF

PRONUNCIA:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   La spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 270.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________

                                         - AO 1, __________                                                   

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore della vertenza, di fr. 10'965,30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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