Incarto n. 14.2009.4
Lugano 18 febbraio 2009 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall'istanza 28 ottobre 2008 presentata da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
sulla quale istanza il Pretore __________, constatato che la convenuta aveva provveduto al pagamento a saldo dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ e che quindi la causa divenuta priva d'oggetto poteva essere stralciata dai ruoli, con decreto 20 gennaio 2009 (EF.2008.2797), ha così deciso:
“1. La procedura è stralciata dai ruoli.
§ Di conseguenza l'udienza fissata per mercoledì 21 gennaio 2009 alle ore 09:00 è annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.–, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 27 gennaio 2009 ha postulato in via principale la riforma del dispositivo n. 2 del decreto di stralcio nel senso di condannare la convenuta a versarle fr. 500.– a titolo di ripetibili di primo grado, e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
ritenuto che con lettera 11 febbraio 2009, AP 1 ha comunicato a questa Camera che nel frattempo la spett. AO 1 ha provveduto direttamente al pagamento delle ripetibili, e di voler quindi ritirare l'appello;
posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF);
considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
accertato che nel medesimo scritto, l'appellante chiede unilateralmente che le spese siano poste a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;
preso atto che, comunque sia, AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello intimatole, e pertanto nemmeno potrebbe rivendicare l'assegnazione di un'indennità ex art. 62 OTLEF;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.–, già anticipata dall’appellante rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).