Incarto n. 14.2009.12
Lugano 26 febbraio 2009 B/fp/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 febbraio 2008 da
AO 1 __________ patr. dall’ PA 1 __________
contro
AP 1 __________ patr. dall’ PA 2 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 gennaio 2008 __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 3 febbraio 2009 (EF.__________) ha così deciso
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta
in via provvisoria limitatamente alla somma di fr. 110'000.-- oltre interessi di mora
al 5% a far capo dal 31 luglio 2007.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 13 febbraio 2009 ha postulato la reiezione dell’istanza;
richiamato il decreto presidenziale 17 febbraio 2009 con cui all’appello non è stato concesso effetto sospensivo non presentando probabilità di accoglimento;
preso atto che l’appello non è stato intimato alla controparte;
ritenuto che con scritto 20 febbraio 2009 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;
considerato che l’appello è così divenuto privo d’oggetto, per cui va stralciato dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che in concreto non è il caso;
ricordato che, in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), mentre non si giustifica l’assegnazione di indennità al procedente cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia
1. L’appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico
dell’appellante.
3. Intimazione a:
avv. PA 2, __________
- avv. PA 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 110'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).