Incarto n. 14.2008.124
Lugano 26 marzo 2009 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.2195 della Pretura __________) promossa con opposizione 29 agosto 2008 da
CO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
il sequestro 19 agosto 2008 (inc. EF.2008.2046) (n°__________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 27 novembre 2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 9 dicembre 2008, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e confermare quindi il sequestro;
lette le osservazioni 9 gennaio 2009 con cui l'opponente postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 agosto 2008 diretta contro CO 1, AP 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF di porre sotto sequestro “la quota di interessenza ereditaria di CO 1 nella successione della madre __________”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di fr. 65'119.60 con interessi al 5% dal 18 agosto 2008. Quale titolo di credito la sequestrante ha indicato l'attestato di carenza di beni n. __________ dell'UE __________ datato 30 ottobre 2007 (doc. A), evidenziando che il debitore -insieme al fratello- era membro della comunione ereditaria istauratasi a seguito del decesso 6 agosto 2008 della madre __________.
B. Il 19 agosto 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per l'importo pari a fr. 65'119.60 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008.
C. Il 29 agosto 2008 CO 1 ha interposto opposizione al sequestro. Al contraddittorio del 21 novembre 2008, ha così spiegato che la sequestrante non era più titolare del credito sfociato nell'attestato di carenza di beni 30 ottobre 2007, in quanto lo aveva precedentemente ceduto a __________. Ha altresì precisato di avere estinto il suo debito come alla dichiarazione 17 aprile 2007, giorno in cui il cessionario confermò avere ricevuto da lui un importo capitale di fr. 55'000.– a saldo del credito trasferitogli dalla sequestrante.
La sequestrante ha evidenziato come la questione legata alla cessione del credito fosse già nota a questa Camera allorquando emise quale autorità di vigilanza la sentenza 21 aprile 2008 e che, in quell'occasione, non ravvisò lacune circa la titolarità del credito né decise di stralciare la causa dai ruoli per carenza di presupposto processuale. Avendo poi impugnato per dolo e per errore essenziale il contratto di cessione, il comunque contestato pagamento al cessionario non liberava certo il debitore dal suo obbligo. A riprova di ciò, vi era il fatto che l'attestato di carenza di beni non era stato cancellato. In ogni caso, non spettava al giudice del sequestro pronunciarsi sulla validità e sull'esistenza della cessione ma, semmai, al giudice del merito.
L'opponente ha ribadito le sue eccezioni, precisando che la carenza di legittimazione attiva della sequestrante non era stata affrontata nella sentenza 21 aprile 2008, ma che questo non esimeva ad ogni modo il Pretore dal farlo nel contesto della procedura di sequestro. E, nulla agli atti indicava che la cessione del credito fatta a titolo fiduciario fosse stata formalmente retrocessa alla cedente. Inoltre, la dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario -a valere quale quietanza del suo pagamento- confermava l'avvenuta estinzione del debito, circostanza di cui la sequestrante era stata informata. Per il resto, prima di quel giorno, né la sequestrante né il cessionario gli dissero che il credito non era più di pertinenza di quest'ultimo. Ciò posto, per l'art. 167 CO, egli si era in buona fede liberato dal suo obbligo di pagamento.
La sequestrante ha preso atto di come l'opponente non contestasse che la cessione era stata impugnata per vizi di volontà, e quindi di come il pagamento non avesse affatto estinto il debito dell'opponente. Dubbia poi l'effettiva possibilità per quest'ultimo di pagare, visto che a suo carico erano pendenti esecuzioni per oltre fr. 400'000.– e attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–. Peraltro mancava la prova del fatto che il cessionario avesse restituito i mobili, condizione subordinata al pagamento del debito.
D. Con sentenza 27 novembre 2008 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Stabilito che unico punto controverso era la titolarità del credito per cui era chiesto il sequestro, ha anzitutto precisato che si trattava di una questione di diritto materiale -non di presupposto processualeda verificare d'ufficio in ogni stadio di causa. Di fatto la sequestrante aveva ceduto a __________ crediti verso l'opponente per complessivi fr. 140'000.–, fra cui appunto quello oggetto del sequestro: il relativo contratto di cessione era conforme all'art. 165 cpv. 1 CO ed era stato persino prodotto dalla stessa sequestrante. Nella dichiarazione 17 aprile 2007 il cessionario dava poi atto di avere ricevuto fr. 55'000.– a saldo del credito così trasferitogli, circostanza che il suo rappresentante legale aveva comunicato per iscritto a quello della sequestrante il 21 maggio 2007. Per contro, mancavano riscontri oggettivi a sostegno della tesi secondo cui la sequestrante avesse impugnato per dolo ed errore essenziale il contratto di cessione. Certo, con scritto 20 aprile 2007 aveva provveduto ad informare di questa sua intenzione il patrocinatore del cessionario. Ma questo, visto poi che nemmeno erano stati indicati i motivi, anche in termini di mera verosimiglianza era insufficiente per invalidare un contratto. A detta del Pretore era infine irrilevante che la sentenza 21 aprile 2008 non facesse riferimento alla cessione di credito e che l'attestato di carenza di beni su cui l'istante aveva fondato il sequestro fosse ancora iscritto presso l'ufficio di esecuzione.
E. Con il presente appello AP 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare il sequestro. Rileva anzitutto che al contraddittorio, l'opponente non aveva contestato -perlomeno non in modo esplicito- che la cessione di credito era stata da lei impugnata nei termini riferiti con la sua risposta. Ciò posto, il Pretore doveva presumere la rinuncia dell'opponente a mettere in dubbio questo argomento e quindi considerare questo fatto come riconosciuto. Già solo per questo motivo la cessione di credito era da ritenere nulla. L'appellante rimprovera poi al primo giudice di avere posto esigenze troppo severe al criterio della verosimiglianza del credito, visto che elementi oggettivi da lei addotti rendono evidente l'impugnazione per dolo e per errore essenziale del contratto di cessione, e quindi la sua inefficacia. Reputa la dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario falsa dal profilo materiale e intellettuale, sia perché mai prodotta nell'esecuzione conclusasi con l'emissione dell'attestato di carenza di beni, sia perché quale nullatenente l'opponente non disponeva certo di un importo di fr. 55'000.–. Riguardo alla sua legittimazione attiva rileva che la sentenza 21 aprile 2008 -cresciuta in giudicato- non evidenziava una carenza in tal senso. Respingendo senza motivi gli argomenti circa l'esistenza dell'attestato di carenza di beni, il Pretore ha infine leso il suo diritto di essere sentita.
F. Delle osservazioni dell'opponente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Di modo che, è in sé ricevibile l'eccezione di falso in documenti rivolta alla dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario __________ attestante l'estinzione del debito (doc. 7) e sollevata per la prima volta in appello (pag. 12 n. 2b). Vanno per contro estromessi dall'incarto l'estratto della denuncia penale del 2 dicembre 2008 e la lettera 6 marzo 2009 del Ministero pubblico prodotti con riferimento alla fedefacenza di quello medesimo documento -e nell'intento di postulare una sospensione della procedura di ricorso- solo il 16 marzo 2009 ben oltre il termine di dieci giorni per proporre l'appello.
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Non è in concreto controverso né la causa del sequestro, fondata sull'esistenza di un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF), né l'appartenenza al debitore dei beni oggetto del sequestro trattandosi della quota parte di interessenza ereditaria dell'opponente nella successione alla di lui madre deceduta il 6 agosto 2008 (doc. B, C, E). L'appellante contesta per contro di non avere reso sufficientemente verosimile la sua legittimazione attiva con riferimento all'esistenza del credito.
Esistenza del credito
5. La legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Inoltre, la legittimazione attiva spetta solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati, op. cit., pag. 329). Si tratta di una questione di diritto materiale, e l'onere della prova riguardante la fattispecie da cui deriva incombe a colui che procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 59 ad art. 183 CPC).
Ciò posto, giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, Basilea 2007, n. 2 ad art. 165; Probst, Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 165)
6. Nella sua istanza di sequestro, a comprova dell'esistenza di un credito accertato di fr. 65'119.60, l'appellante ha indicato l'attestato di carenza di beni 30 ottobre 2007 (pag. 2 n. 1). Ora, di per sé è ben vero che questo documento riconosce da una parte la sequestrante quale creditrice della somma capitale di fr. 55'000.– (cui vanno aggiunti fr. 8'925.60 di interessi e fr. 1'194.– di spese varie) e dall'altra l'opponente quale suo debitore (doc. A), menzionando quale causa dell'obbligazione riconoscimento di debito 21 gennaio 2004, riconoscimento di debito del 1° marzo 2005, anticipo-mutui da febbraio 2004 (cfr. raccomandata del 29 dicembre 2005). L'opponente ha nondimeno allegato che la sequestrante aveva ceduto questa sua pretesa a una terza persona (verbale, pag. 3), motivo per cui non ne poteva più rivendicare la titolarità. Quale prova di questa sua allegazione ha prodotto il relativo atto di cessione di credito (doc. 6), da cui -fra l'altro- emerge appunto che la sequestrante quale cedente ha trasferito il credito di fr. 55'000.– (oltre interessi e spese) riferito ai riconoscimenti di debito del 21 gennaio 2004 e del 1° marzo 2005, vantato nei confronti di CO 1 al cessionario __________ che accetta. Come tale il documento è stato sottoscritto dalle parti a __________ il 15 aprile 2007 (doc. H, pag. 2), e non risulta che la sequestrante abbia mai sollevato dubbi riguardo alla sua autenticità. Posto come la cessione di credito possa di per sé anche riguardare crediti futuri o non necessariamente esigibili a quel momento (Probst, op. cit., n. 16 segg. ad art. 164 CO; Girsberger, op. cit., n. 36 segg. ad art. 164 CO), l'atto di cessione di credito prova senz'altro la carenza di legittimazione attiva della sequestrante, come a ragione ritenuto dal Pretore.
7. Nell'intento di dimostrare la sua legittimazione attiva l'appellante afferma però che la cessione di credito -che non contesta avere sottoscritto- sarebbe inefficace in quanto da lei tempestivamente impugnata per dolo e per errore essenziale (verbale, pag. 5 in mezzo). L'interessata rimprovera in particolare al Pretore di non avere ritenuto questa sua allegazione quale fatto riconosciuto dall'opponente, quest'ultimo non avendo in sede di replica sollevato specifiche contestazioni al riguardo (appello, pag. 10 n. 2a). Se non che -come si è già detto (sopra, consid. 5)- l'onere probatorio della legittimazione attiva incombe a colui che procede in giudizio per rivendicare una pretesa di cui si considera titolare. In particolare, visto che la sequestrante fonda la sua legittimazione attiva sul fatto che la predetta cessione di credito sarebbe nulla o perlomeno annullabile, spettava a lei fornire la prova della sua invalidità (anche Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). Ciò posto, il diritto della parte gravata dell'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle sue affermazioni si fonda sull'art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 78 CPC). A ciò si aggiunga poi che trattandosi di pretese fondate sul diritto federale -come appunto quella dedotta dall'invalidità di una cessione di credito- la questione di sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in modo sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire, è regolata dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). In concreto, che l'opponente non abbia fatto alcun accenno all'addotta circostanza per cui la sequestrante si sarebbe limitata ad allegare di avere impugnato la cessione di credito non giova a quest'ultima, cui spettava di allegare e sostanziare a sufficienza la tesi esposta in sede di risposta. E, nella misura in cui si limitata a riferire di avere impugnato per dolo e per errore essenziale il contratto da lei sottoscritto, non può pretende di avere adempiuto a tale obbligo. Di certo non allorquando di fatto l'opponente aveva già provato con documenti l'avvenuta cessione di credito e, in sede di replica, ha riconfermato la validità di questo atto (verbale, pag. 6). Da questo punto di vista pertanto, l'appello è infondato.
8. Invero, l'appellante reputa di avere reso verosimile per mezzo di documenti l'inefficacia per dolo e per errore essenziale della cessione di credito, rimproverando al Pretore di avere posto delle esigenze troppo severe in relazione alla verosimiglianza del credito (appello, pag. 11 n. 2b). Agli atti però si è limitata a produrre una sua lettera datata 20 aprile 2007 con cui informava il patrocinatore del cessionario che la cessione a titolo fiduciario di un credito complessivo di fr. 140'000.– vantato nei confronti di CO 1, è da ritenere come mai avvenuta, ovvero è qui disdetta con effetto immediato, rispettivamente impugnata per errore essenziale, precisando che le ragioni sono in particolare quelle che ti ho anticipato verbalmente (doc. M, pag. 1). Se non che, a prescindere dal fatto che questo scritto è comunque insufficiente per inficiare un contratto a ben vedere valido, il cessionario ha contestato la “disdetta” il 21 maggio 2007 informando controparte di avere incassato il dovuto in data 17 aprile 2007 e che la somma era a sua disposizione previa restituzione dei mobili all'opponente (doc. N). E, all'infuori dell'ulteriore presa di posizione scritta della sequestrante che in sostanza ha ribadito il contenuto del doc. M (doc. O), non risulta che la pretesa impugnazione della cessione di credito sia mai stata concretizzata con l'avvio di una procedura giudiziaria. Ma questo non basta per rendere verosimile l'inefficacia per vizio di volontà di una cessione che l'opponente ha incontestabilmente documentato. Posto come, laddove vale il principio attitatorio, la verifica d'ufficio della legittimazione attiva è limitata a fatti allegati e accertati (sopra, consid. 5), anche da questo punto di vista l'appello è in definitiva senza fondamento.
9. A riprova della sua legittimazione attiva l'appellante rinvia poi alla decisione 21 aprile 2008 (doc. G) -passata in giudicato- dove, chiamata a pronunciarsi quale autorità di vigilanza e pur essendo a conoscenza della cessione di credito, questa Camera non ha ravvisato carenze alla sua qualità per agire come creditrice (appello, pag. 12 n. 3). Tuttavia, il ricorso giusta l'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non già l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo: il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (CEF, 5 maggio 2008 [15.2007.114] consid. 4; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3c pag. 14 seg.; DTF 109 III 100 cons. 2.). Di modo che, la sentenza così emessa da questa Camera quale autorità di vigilanza non determina -e nemmeno lo doveva fare- alcunché riguardo alla cessione di credito e alla legittimazione attiva della sequestrante. Come tale la censura deve quindi essere disattesa.
10. A detta dell'appellante la dichiarazione 17 aprile 2007 con cui il cessionario attesta l'avvenuto incasso dall'opponente del credito cedutogli dalla sequestrante, sarebbe falsa: non solo perché la situazione finanziaria della controparte non gli avrebbe certo consentito di pagare fr. 55'000.–, ma anche perché il documento non era mai stato prodotto nel contesto dell'esecuzione che aveva portato all'emissione dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 12 n. 2b). Ai fini del presente giudizio però la questione è priva di rilevanza, giacché di fatto l'istanza di sequestro deve già essere respinta per carenza di legittimazione attiva della sequestrante. Ciò posto, nella misura in cui -come si è visto (sopra, consid. 7 e 8)- non vi sono elementi oggettivi per ritenere nulla o annullabile la cessione di credito sottoscritta dalla sequestrante il 15 aprile 2007 (sopra, consid. 6), la pretesa estinzione del credito esula da quel che è il rapporto tra debitore ceduto e cedente. L'appello deve quindi essere respinto anche da questo punto di vista.
11. L'appellante si duole infine della violazione del suo diritto di essere sentita in quanto il Pretore non avrebbe spiegato a sufficienza i motivi per cui non considerava rilevante l'esistenza dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 13 n. 4). Ma, pure al riguardo l'appello deve essere respinto. Si è in effetti già detto dei motivi per cui, nell'ambito della sentenza 21 aprile 2008 e della conseguente emissione di quell'attestato, la questione relativa alla cessione di credito non aveva importanza (sopra, consid. 9), e non occorre dilungarsi oltre. Per il resto il Pretore ha ritenuto che l'iscrizione di questo documento presso l'Ufficio di esecuzione non ostacolava la validità della cessione di credito, ciò che è vero. Giova anzi ricordare che l'art. 170 cpv. 2 CO e la clausola n. 3 della cessione medesima (doc. 6, H pag. 2) sanciscono il principio secondo cui al cedente incombe di consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti. In concreto, questo significa che l'attestato di carenza di beni, a fronte della cessione di credito valida, in realtà doveva semmai essere consegnato dalla sequestrante al cessionario quale documento necessario per far valere -se fosse stato il caso- il credito così trasferitogli.
12. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 345.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 700.–.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 65'119.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).