Incarto n. 14.2008.113
Lugano 12 dicembre 2008 B/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 16 ottobre 2008 presentata da
CO 1 patrocinata da: PA 1
contro
AP 1AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________ con sentenza 11 novembre 2008 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________ a far tempo
dal giorno 12 novembre 2008 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’arch. AP 1 che con
atto 12 novembre 2008 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 14 novembre 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
preso atto dello scritto 27 novembre 2008 dell’appellata;
ritenuto
In fatto
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento dell’arch. AP 1 per il mancato pagamento di fr. 18’883.50 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 2008 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 11 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento dell’arch. AP 1i a far tempo dal 12 novembre 2008 alle ore 09.00.
D. Con l’appello l’arch. AP 1 asserisce di essere intenzionato a saldare il suo debito.
E. Con scritto 27 novembre 2008 la creditrice ha comunicato il ritiro dell’istanza di fallimento, avendo il convenuto provveduto a saldare l’intero credito a suo favore.
Considerato
In diritto
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dallo scritto 27 novembre 2008 della creditrice, con cui quest’ultima ha ritirato l’istanza di fallimento, emerge che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________, per
cui i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano
adempiuti.
Per quel che riguarda il presupposto della solvibilità va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________a al 9 dicembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono
pendenti 33 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 133'037.59. A prescindere dal fatto che l’esecuzione n. __________ è stata sospesa con decreto 3 novembre 2008 del Presidente di questa Camera (inc. VIG __________), determinante è che, nell’anno in corso in 6 ulteriori procedure esecutive promosse nei confronti dell’appellante è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a concludere che il convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti, per cui il requisito della solvibilità non può essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.
L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento dell’arch. AP 1 non può essere annullato.
2. L'appello va respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento dell’arch. AP 1, __________, a far tempo da
martedì 16 dicembre 2008 alle ore 10.00
2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico dell’arch. AP 1AP 1
3. Intimazione a:
- AP 1 AP 1, __________;
- PA 1PA 1, __________;
- Ufficio __________
- Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).