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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.2007 14.2007.35

10 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,042 mots·~5 min·3

Résumé

Sospensione per mancanza di attivi di un fallimento secondario.

Texte intégral

Incarto n. 14.2007.35

Lugano 10 maggio 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa con istanza 13 aprile 2007 da

IS 1  

tendente alla sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione del fallimento secondario di

PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, __________, ora in __________ (__________)   rappr. dal curatore fallimentare, CO 1 a sua volta patr. dall’ RA 1

decretata dalla scrivente Camera il 20 marzo 2007;

ritenuto in fatto

                                A.      Con sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP il fallimento di PI 1, di PI 2 e di PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di __________, Sezione fallimentare (FUC 24/2007 del 23 marzo 2007, p. 2360; FUSC 61/2007 del 28 marzo 2007). Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari in via sommaria, limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

                                B.      Procedendo nei propri incombenti, l'AP 1 provvedeva ad interpellare la Banca __________, __________. Dalla documentazione fornita, risultava che il conto corrente n° __________ di PI 2 presentava un saldo negativo di US$ 557.--, un saldo attivo di € 16.-- e un saldo nullo in franchi svizzeri, che sulla relazione “B__________”, aperta il 13 dicembre 1999 ed estinta il 2 novembre 2001 non erano mai state eseguite operazioni, che il conto corrente n° __________ di PI 3 presentava un saldo nullo e che la relazione “M__________” registrava un saldo passivo di US$ 410.-- e un saldo attivo di € 1.--.

                                C.      Preso atto della dichiarazione della banca con cui ha compensato i saldi attivi con i saldi negativi dei conti in questione, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione di tutti e tre fallimenti secondari per mancanza di attivi.

                                D.      Dopo aver rilevato che sulle relazioni __________ di PI 2 e “M__________” erano stati accreditati nel 2006 importi poi immediatamente reinvestiti in obbligazioni, la Camera ha chiesto all’Ufficio un completamento istruttorio, da cui è risultato che la banca, perché aveva inteso che la domanda d’estratto formulata dall’Ufficio dovesse limitarsi ai conti correnti, aveva omesso di comunicare che sulle relazioni in questione erano anche depositati fondi obbligazionari ed altri titoli per un totale di fr. 115'341.-- per quanto riguarda il conto di PI 2 e di fr. 65'805.-- per il conto “M__________” di PI 3. Preso atto di tale situazione, l’Ufficio ha deciso di continuare la liquidazione dei fallimenti di PI 2 e PI 3 in via sommaria e di mantenere l’istanza in esame unicamente per il fallimento della società.

Considerando in diritto

                                1.      Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170, con rif.), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

                                2.      Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

                                3.      Nel caso concreto, non sono stati reperiti in Svizzera beni di PI 1 Si giustifica pertanto la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF.

                                4.      La pubblicazione della sospensione della procedura fallimentare sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

                                5.      La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      È ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________.

                                2.      L'IS 1 procederà alle pubblicazioni di legge.

                                3.      Non si percepiscono tassa né spese.

                               4.      Intimazione a:

                                         – AP 1;

                                         – avv. RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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