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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2008 14.2007.117

3 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,597 mots·~8 min·4

Résumé

Riconoscimento in Svizzera di "stati passivi" italiani (graduatorie)

Texte intégral

Incarto n. 14.2007.117

Lugano 3 aprile 2008 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 10 dicembre 2007 delle

                                         Masse fallimentari di

1. IS 1 2. IS 2 3. IS 3 , ora in __________ (__________) tutti rappr. dal curatore RA 1 a sua volta patr. dall’ RA 2  

chiedente che gli “stati passivi” dei tre fallimenti depositati il 18 gennaio 2001 nella procedura italiana vengano riconosciuti in Svizzera e il saldo di due relazioni bancarie messo a disposizione delle relative masse fallimentari;

richiamato il decreto presidenziale 11 febbraio 2008;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.    Il 4 maggio 2000, il Tribunale di __________, Sezione fallimentare, ha decretato il fallimento di IS 1, di PI 2 e di PI 3, nominando quale amministratore del fallimento (“curatore fallimentare”) l’avv. RA 1, __________.

                                  B.    Il 18 gennaio 2001, sono state depositate presso il Tribunale di __________ le graduatorie (“stati passivi”) dei fallimenti in questione. Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.

                                  C.    Con sentenza 20 marzo 2007 (inc. CEF 14.06.84), la Camera ha riconosciuto la procedura fallimentare aperta in Italia, con effetto sui beni dei falliti situati in Svizzera. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano, incaricato della liquidazione dei fallimenti secondari, ha immediatamente proceduto all’inventario dei beni e, l’11 maggio 2007, ha pubblicato l’apertura dei fallimenti di IS 2 e di IS 3 in via sommaria (FUC __________, p. __________; FUSC n° __________, p. __________), mentre il fallimento secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza di attivo il 5 giugno 2007 (cfr. CEF 10 maggio 2007 [14.07.35]).

                                          Nel termine impartito non è stato insinuato alcun credito.

                                  D.    Con ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2007 (pubblicata sul FUSC __________, p. __________, e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Italia tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.

                                  E.    Con l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il riconoscimento della graduatoria estera e la messa a disposizione del Tribunale di __________ del saldo derivante dai conti inventariati dall’Ufficio presso la Banca de Gottardo, ovvero le relazioni n. __________ c/c Euro a nome di IS 2 e n. __________ c/c $ __________, di pertinenza di IS 3.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.    L’istante chiede sia il riconoscimento delle graduatorie dei creditori ("stati passivi") sia la consegna del saldo dei conti inventariati alle masse fallimentari italiane.

                               1.1.   Come ricordato sopra, il fallimento secondario di IS 1 è stato chiuso per mancanza di attivo il 5 giugno 2007. L’istanza, per quanto concerne tale società, risulta quindi priva di oggetto.

                               1.2.    Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

                               1.3.    La messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe le conclusioni dell’istanza in esame (limitatamente alle procedure dirette contro IS 2 e IS 3) sono pertanto ricevibili.

                               1.4.    La legittimazione dell’avv. RA 1, quale curatore (amministratore) del fallimento principale italiano, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, op. cit., n. 5 ad art. 173).

                                   2.    Il riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215-216).

                               2.1.    Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 segg. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 173 LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).

                                          Nel caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito nell’ordinanza presidenziale dell’11 febbraio 2008.

                               2.2.    Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

                                          –    tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;

                                          –    è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta, op. cit., p. 217);

                                          –    è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11 ad art. 173 LDIP; Marchand, op. cit., p. 181 ad 43; Volken, op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173);

                                          Nel caso di specie, gli “stati passivi” relativi al fallimento di IS 2 (doc. Q e il rinvio al doc. P) e IS 3 (doc. R e il rinvio al doc. P) – che dal profilo funzionale corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera – risultano conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde non sembra emergere da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio o sede in Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da questa Camera con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali discriminazioni è pertanto priva di oggetto, come quella di sapere se gli “stati passivi” in questione sono definitivi o no.

                                   3.    Verificati i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare all’Ufficio dei fallimenti di Lugano il trasferimento all’amministratore estero del saldo dei conti inventariati nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese (cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 173), comprese quelle della presente procedura e quelle derivanti dalla sua esecuzione.

                                   4.    La presente decisione non viene pubblicata. L’Ufficio dei fallimenti di Lugano è tuttavia invitato a chiedere la chiusura dei fallimenti di IS 2 e IS 3 dopo aver consegnato il saldo al curatore fallimentare, producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura dei fallimenti secondari e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

                                   5.    L'istanza è parzialmente accolta.

                                          La tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a carico delle masse fallimentari.

Richiamati gli art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:                

                                   1.    L'istanza 10 dicembre 2007 dell’avv. RA 1, __________, curatore dei fallimenti di IS 1, IS 2 e IS 3, è parzialmente accolta.

                               1.1.    Di conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del fallimento di IS 2, __________, depositata il 18 gennaio 2001 presso il Tribunale di __________, Sezione fallimentare.

                               1.2.    Parimenti, è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del fallimento di IS 3, __________ (Repubblica Domenicana), depositata il 18 gennaio 2001 presso il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare.

                               1.3.    È ordinata all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dopo prelevamento di tasse e spese, la trasmissione all’avv. RA 1, Roma, del saldo dei conti inventariati nelle procedure di fallimento secondario.

                               1.4.    Per quanto concerne IS 1, l’istanza è priva di oggetto.

                                   2.    L’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato al considerando 4.

                                   3.    La tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico delle Masse fallimentari.

                                   4.    Intimazione:                  

                                          – avv. RA 2, __________;

                                          – IS 2, __________, per raccomandata.

                                          – PI 3, __________, in via rogatoriale;

                                          –  Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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