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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2008 14.2007.116

13 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,312 mots·~7 min·2

Résumé

Istanza di prestazione di una cauzione a carico della sequestrante, a copertura di eventuali danni causati da sequestro infondato (art. 273 LEF)

Texte intégral

Incarto n. 14.2007.116

Lugano 13 febbraio 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 ottobre 2007 da

AP 1 patrocinata da: PA 2  

contro  

AO 1 patrocinata da: PA 1  

tendente ad ottenere la prestazione di una cauzione ai sensi dell'art. 272 LEF;

che la Pretore del distretto di __________, ha respinto con sentenza 30 novembre 2007;

appellante la società italiana istante che, in riforma della decisione pretorile, postula in via principale che controparte sia astretta a prestare una prima cauzione di fr. 40'000.- e, in via subordinata, che l'incarto sia rinviato al primo giudice per determinare l'importo della garanzia;

lette le osservazioni 7 gennaio 2008 con cui la convenuta chiede l'irricevibilità, subordinatamente la reiezione dell'appello;

considerato

in fatto:

                                   1.   AO 1 ha chiesto e ottenuto nei confronti di AP 1 il sequestro di un aeromobile marca Beechcraft, __________ (immatricolato in __________), che si trovava presso l'aeroporto di __________, sulla base di un preteso credito per lavori di manutenzione e di riparazione da lei effettuati al velivolo. Il sequestro è avvenuto in data 11 settembre 2007.

                                   2.   L'istanza in discussione si fonda sull'art. 273 LEF ed è intesa a ottenere una decisione del giudice che imponga alla società svizzera procedente il versamento di una garanzia per eventuali danni causati da un sequestro infondato. La prima giudice ha respinto la richiesta, fondamentalmente escludendo il presupposto dell'infondatezza del sequestro: preso atto che la proprietaria del velivolo aveva presentato opposizione al sequestro per poi ritirarla in data 1° ottobre 2007, ne ha concluso che -così agendo- essa aveva implicitamente ammesso il benfondato del provvedimento. Veniva pertanto a mancare un presupposto essenziale per un risarcimento danni sulla base della norma menzionata.

                                   3.   Con il presente appello, l'istante censura la decisione del pretore, ritenendo in diritto irrilevante per la presente procedura il ritiro dell'opposizione al sequestro; ritiro peraltro giustificato nel concreto -secondo la stessa appellante- dall'esclusiva necessità di abbreviare il più possibile il periodo di sequestro, onde limitare i danni all'oggetto sequestrato, nemmeno riparato in un hangar, ma che si trova all'esterno, esposto alle intemperie.

                                         Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

                                   4.   La cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al sequestrante dalla parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere decisa d'ufficio dal giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in generale al momento di decretare il sequestro. Essa può però essere chiesta e decisa anche in un secondo tempo, così come può essere modificata nell'importo. Nell'ambito della decisione sulla cauzione, il giudice del sequestro deve considerare la verosimiglianza del credito, della presenza di un motivo di sequestro, così come dell'insorgere di un danno a causa del sequestro: quest'ultimo elemento occorre in particolare per stabilire l'importo della cauzione e dipende sia dal credito su cui si fonda il sequestro, sia sul significato che riveste concretamente l'oggetto sequestrato per il debitore (Stoffel, in Comm. di Basilea, art. 273, N. 18, 21 e 22). La cauzione, rispettivamente un suo adeguamento, possono essere richieste anche con l'opposizione prevista dall'art. 278 LEF, oppure (com'è avvenuto qui) in una procedura a sé stante; nel nostro Cantone quest'ultima è retta dall'art. 20 LALEF, ancorché la norma non vi faccia esplicito riferimento (CEF 15 aprile 1999 in 14.1999.11; 7 agosto 2002 in 14.2002.35). La relativa decisione emessa dal giudice del sequestro è appellabile (CEF 29 maggio 2000 in 14.1999.83).

                                   5.   L'argomento addotto dal primo giudice per respingere l'istanza, come sostiene l'appellante, è almeno opinabile: sia perché -come s'è detto- la procedura di opposizione non è in alcun modo vincolata alla procedura di cauzione, sia perché non si può far obbligo alla parte di formulare opposizione al sequestro, sia ancora perché la decisione sull'opposizione -semmai- deciderebbe in modo definitivo soltanto la questione della causa del sequestro (Reiser, in Comm. cit., art. 278 LEF, N. 3). Ma tant'è, poiché per rendere verosimile il pregiudizio causatole dal sequestro dell'aereo, l'istante si fonda essenzialmente su tre "accettazioni di volo" prodotte sub doc. C, D ed E e su una richiesta di noleggio del velivolo, inviata alla qui istante dalla società __________. (doc. F). Sennonché, come ha rilevato controparte relativamente a tali documenti, essi sono evidentemente inadeguati anche solo per rendere verosimile che l'aeromobile sequestrato abbia avuto un significato economico concreto per la società proprietaria. Premesso che il fermo della macchina è durato dall'11 settembre 2007 (giorno del sequestro) al 16 gennaio 2008 quando -secondo decisione dell'Ufficio di esecuzione di __________ - "in sostituzione dell'aeromobile … è stata prestata una garanzia bancaria della __________ … dell'importo di fr. 45'000.-", onde un eventuale pregiudizio relativo al mancato uso dell'aereo potrebbe essere limitato a tale periodo, balzano all'occhio le seguenti caratteristiche delle accettazioni di volo (doc. C, D ed E): esse appaiono emesse non dalla società istante, ma da __________, __________, a firma di __________, comunque comproprietario di AP 1 (doc. B, pag. 3); esse indicano il solo nome del cliente (senza altre specifiche), ma purtroppo non la data della rispettiva richiesta di uso del velivolo; infine esse sono tutte state emesse in date successive a quella di sequestro dell'aereo, ossia quando con tutta evidenza chi firmava doveva sapere che la macchina non era a disposizione e non lo sarebbe stata almeno in tempi brevi: il doc. C reca la data del 26 settembre 2007 e prevede voli il successivo giorno 30; il doc. D -di ugual data- prevede voli per il 28 settembre e il doc. E, emesso il 5 ottobre 2007 prevede voli per il 6 e il 7 successivi. E nemmeno è immaginabile che chi ha sottoscritto quelle conferme -tanto più a fronte della sua posizione nella società titolare- fosse all'oscuro di un fatto tanto grave come il sequestro dell'aereo. D'altra parte, nella stessa ottica, proprio l'avvocata dell'istante ha comunicato alla Pretura che la sua patrocinata era venuta a conoscenza del fermo già venerdì 21 settembre 2007 (doc. 9), ossia pochi giorni prima delle pretese conferme. Infine il documento F rappresenta una trasmissione fax di data 17 novembre "2005" con cui __________ e per essa tale __________ chiedeva l'uso dell'aereo per i giorni 8 e 9 ottobre 2007. Orbene, in sede di contraddittorio, è stato chiarito -ossia ammesso dall'istante- che la data del documento è errata poiché la riservazione non è stata effettuata due anni prima. Sennonché l'istante non si è poi premurata di indicare un'altra verosimile data, così che quell'elemento (rilevante) viene a mancare: ciò che basta per rendere inattendibile anche questo documento, al di là di ogni considerazione sui pretesi legami fra l'istante e __________

                                   6.   Tutto ciò non solo rende impossibile la determinazione dell'importo della richiesta cauzione, ma lascia un dubbio importante -perché non è stato reso nemmeno verosimile- sulla circostanza secondo cui l'oggetto sequestrato avesse, relativamente al limitato periodo di fermo, un significato economico per l'istante, almeno prima facie. Questo motivo, ancorché diverso dalle considerazioni della decisione impugnata, non ne permette la riforma, dovendosi così respingere l'appello con il carico di spese e indennità all'appellante.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 14 dicembre 2007 di AP 1, è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 345.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre ad AO 1, la somma di fr. 600.- a titolo di indennità ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - Studio legale PA 2;

                                         - Avv. PA 1.

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

In virtù dell'art. 98 LTF, contro la presente decisione è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTG) entro 30 giorni dalla notificazione.

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