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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.03.2007 14.2006.94

15 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,519 mots·~8 min·3

Résumé

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo - valida cessione di credito e legittimazione attiva riconosciuta al nuovo creditore

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.94

Lugano 15 marzo 2007 LS/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 agosto 2006 da

AO 1 (rappr. dall' RA 2)  

contro

AP 1 (rappr. dall' RA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 23 giugno/4 luglio 2006 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 10 ottobre 2006 (EF.2006.2290), ha così deciso:

“1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria. 

2.    La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 23 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;

preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 27 ottobre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 23 giugno/4 luglio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 23'000.– oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2006. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di prestito come da cessione di credito del 3.11.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su due scritti datati 28 ottobre 2004. Nel primo __________ dichiara di concedere a AP 1 -per la gestione di un bar- un prestito di fr. 23'000.– (doc. B). Nel secondo, la società escussa si impegna a restituirlo senza interessi, entro il 30 ottobre 2005 (doc. D). L'istante produce pure uno scritto 3 novembre 2005 con cui __________ attesta di avergli ceduto il suo credito (doc. C).   

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 9 ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua richiesta. L'escussa vi si è opposta, poiché l'istante non aveva prodotto un valido atto di cessione, e quindi non aveva dimostrato di essere legittimato ad incassare il credito di fr. 23'000.–. Lo scritto 3 novembre 2005 sarebbe in particolare una dichiarazione inidonea a provare la pretesa avvenuta cessione del credito.

                                  D.   Con sentenza 10 ottobre 2006 il Pretore __________ ha accolto l'istanza, respingendo le eccezioni dell'escussa. Secondo il primo giudice, lo scritto 3 novembre 2005 costituisce l'atto con cui il credito di fr. 23'000.– era di fatto stato ceduto all'istante e ne dimostra la legittimazione attiva. L'esistenza della pretesa, scaduta il 30 ottobre 2005 poi, era comprovata dalle due lettere 28 ottobre 2004.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta la cessione di credito e la legittimazione dell'istante, fondate su una dichiarazione scritta di __________ in relazione ad una non meglio specificata e “avvenuta” cessione. Contesta infine che l'istante abbia agito quale rappresentante del cedente.

Considerato

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

                                         Il contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr. CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

                                   2.   Non è contestato che __________ e AP 1 abbiano concluso un contratto di mutuo, come emerge dai due scritti 28 ottobre 2004 prodotti agli atti. L'uno prova l'effettiva consegna alla società escussa, e per essa a un suo rappresentante, di fr. 23'000.– a titolo di mutuo (doc. B): il documento è firmato da __________ quale creditore e, in segno di ricevuta, dalla persona nelle cui mani è stato versato il mutuo. Con il secondo, la convenuta, per il tramite dell'allora amministratore unico, conferma di essere entrata in possesso di quell'importo, impegnandosi a restituirlo entro il 30 ottobre 2005, senza computo di interessi (doc. D). Ne segue che, il credito è diventato esigibile il 1° novembre 2005. Non pone problemi l'identità della società escussa con la debitrice della restituzione del mutuo.

                                   3.   L'appellante contesta invece la legittimazione dell'istante che, in assenza di un valido contratto di cessione di credito, non riconosce quale cessionario e quindi quale titolare del credito di fr. 23'000.a)  Giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, in Comm. di Basilea, Art. 165 CO, N. 2). Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 81 a pag. 41). Irrilevante per contro che la cessione sia comunicata al debitore prima dell'avvio dell'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82).

                                         b)  Lo scritto 3 novembre 2005, redatto e sottoscritto da __________, ha il seguente tenore: “Con la presente attesto l'avvenuta cessione del mio credito nei confronti della società AP 1 di CHF 23'000.– al succitato AO 1  in conformità del Art. 164 CO.” (doc. C). Queste parole provano che __________, quale mutuante originario, ha ceduto all'istante, cessionario e quindi nuovo creditore, il credito di fr. 23'000.– che egli aveva nei confronti dell'escussa. Di fronte questa chiara espressione di volontà, la censura dell'appellante che tenta di equivocare tra questa che indica come "dichiarazione di parte" e un formale atto di cessione diviene incomprensibile. E ciò già perché la stessa dichiarazione (doc. C) altro non configura che la cessione del credito posto in esecuzione al qui istante, espressa nella forma richiesta dalla legge. Che poi la cessione sia avvenuta al momento della firma da parte del signor __________ o prima (come sembra sostenere l'appellante), a dipendenza dell'allusione a una cessione "avvenuta", ben poco conta, dal momento che -ai fini del rigetto dell'opposizione- la cessione così accertata è comunque precedente non solo all'istanza in esame, ma anche all'esecuzione. Non v'è pertanto nessun motivo per non confermare la sentenza impugnata, respingendo un appello invero ai limiti del pretesto.

                                   4.   La tassa di giustizia segue l'integrale soccombenza dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, avendo la controparte rinunciato a formulare osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello 23 ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.  

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ RA 1, __________;

                                         –RA 2, __________.    

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 23'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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