Incarto n. 14.2006.85
Lugano 24 novembre 2006 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 agosto 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza 26 settembre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________ a far tempo da martedì 26 settembre 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
6 ottobre 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 9 ottobre 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'195.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 settembre 2006 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 26 settembre 2006 la Pretore __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 26 settembre 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 6 ottobre 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in esame, producendo una ricevuta postale 27 settembre 2006 relativa al pagamento di fr. 1'543.-- alla AO 1 (doc. D) e uno scritto di quest’ultima a questa Camera, in cui viene confermato il ricevimento del predetto importo e comunicato il ritiro dell’istanza di fallimento (doc. E). L’appellante ha poi prodotto un estratto delle sue esecuzioni al 2 ottobre 2006 (doc. G).
Considerato
In diritto
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ doc. D e dallo scritto inviato dalla creditrice a questa Camera (doc. E) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 27 settembre 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni __________ 2 ottobre 2006 (doc. G) si evince che le 2 ulteriori esecuzioni pendenti nei confronti dell’appellante sono state pagate. Pertanto il fatto che la debitrice sia stata in grado di saldare i suoi debiti induce a concludere che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni.
Avendo pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2. L'appello 6 ottobre 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 ottobre 2006 di AP 1 __________, è accolto. Di conseguenza:
“1. La dichiarazione di fallimento 26 settembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
RA 1;
- AO 1, __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
Comunicazione alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
terzi implicati
trzi implicati