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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2007 14.2006.75

12 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,047 mots·~10 min·2

Résumé

rigetto definitivo dell'opposizione: sentenza di divorzio passata in giudicato - rendita d'indigenza per la moglie vita natural durante - estinzione del credito per rinuncia della creditrice

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.75

Lugano 12 marzo 2007 LS/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 giugno 2006 da

 AO 1  (rappr. dall'  RA 1 )  

contro

 AP 1  (rappr. dall'  RA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 23/29 maggio 2006 dell'UE di __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, con sentenza 24 agosto 2006 (EF.2006.1660), ha così deciso:

“1.   L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva per la somma di fr. 65'087.80 oltre interessi su fr. 61'500.30 al 5% a far capo dal 01.05.2006.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 233.–, la quale rifonderà a controparte fr. 700.– a titolo di indennità.

3.    omissis.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 7 settembre 2006 postula la reiezione dell'istanza, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

viste le osservazioni 12 ottobre 2006 della parte appellata, chiedente la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale dell'11 settembre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 23/29 maggio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 63'800.– (1), oltre interessi di mora al 5% dal 1° maggio 2006,  e fr. 3'978.95 di interessi capitalizzati (2). Quale titolo di credito ha indicato: “(1) Contributi alimentari impagati dal 01.01.2004 (sentenza 29.04.1999 Pretura di __________), (2) Interessi al 30.04.2006”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 29 aprile 1999, cresciuta in giudicato, mediante la quale il Pretore del Distretto __________ ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e __________. Il dispositivo n. 2 della sentenza fa obbligo al convenuto di versare alla coniuge, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, una rendita d'indigenza di fr. 2030.– indicizzata, vita natural durante (doc. C).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 24 agosto 2006, l'istante ha riconfermato la sua richiesta. L'escusso si è opposto all'istanza sostenendo che l'obbligo di versare il contributo alimentare si era estinto con il pensionamento delle parti. Ha quindi prodotto copia dell'istanza, introdotta lo stesso giorno davanti alla Pretura di __________, e volta ad accertarne la soppressione. La procedente ha obiettato che il dispositivo della sentenza aveva previsto un obbligo alimentare a carico del convenuto vita natural durante. Nondimeno, a detta dell'escusso, l'istante avrebbe tollerato la sua decisione di sospendere la rendita d'indigenza per due anni, senza mai rivendicare alcunché o pretendere la ripresa dei pagamenti.     

                                  D.   Con sentenza 24 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente alla somma capitale di fr. 61'500.30 oltre interessi, e di fr. 3'587.50 per interessi capitalizzati.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando da un canto l'identità dell'istante e della creditrice che figurano sul precetto esecutivo e sull'istanza con quella indicata nella sentenza del 29 aprile 1999, e dall'altro l'identità fra le prestazioni oggetto della decisione con quella designata nel precetto esecutivo e nella domanda di rigetto definitivo. Ha quindi ribadito di avere interrotto il versamento della rendita d'indigenza, non appena posto al beneficio della rendita AVS, conformemente a quanto previsto dalla sentenza di divorzio, situazione tollerata dalla moglie per ben due anni.  

                                  F.   Con le sue osservazioni 12 ottobre 2006, AO 1 chiede la reiezione dell’appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:                 1.    L'appellante, contesta l'identità della procedente e delle prestazioni indicate nella sentenza di divorzio, con quelle oggetto della procedura esecutiva, censura –inverosollevata per la prima volta in appello. Se non che, il giudice del rigetto dell'opposizione, esamina d'ufficio e quindi anche in appello, se sono date le tre identità: identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in: Rep 1989 pag. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81 e rif., n. 74 ad art. 82).   

                                  2.    Per l'art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, op.cit., n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.). Anche in questo caso il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio ed in ogni stadio di causa -quindi pure in appello- se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto dell'opposizione in via definitiva .

                            3.    a)  La procedura di divorzio che ha condotto alla sentenza finale 29 aprile 1999, è stata avviata da __________. Tuttavia, la sentenza precisa altresì che prima del matrimonio, quest'ultima portava il cognome AO 1 (doc. C, pag. 1 e 9). E, la facoltà per un coniuge di recuperare, una volta pronunciato il divorzio, il cognome da nubile è stata introdotta dal nuovo diritto matrimoniale in vigore dal 1° gennaio 1988 (cfr. doc. C, 10° foglio e art. 8a del titolo finale del CC). In concreto, l'escusso medesimo con l'istanza 24 agosto 2006 ha chiesto la soppressione a far tempo dal 1° febbraio 2004 del contributo alimentare di cui alla “sentenza 29.4.1999 del pretore di __________ – inc. __________”, convenendo in giudizio AO 1, ossia l'ex moglie con il cognome da nubile. Sull'identità dell'istante, non può quindi esservi dubbio.

                                          b)  Diversamente da quanto pretende l'escusso, non è affatto vero che il Segretario assessore ha ravvisato un difetto di identità tra le prestazioni del titolo di rigetto e quelle indicate nel precetto esecutivo e nella domanda di rigetto. Il primo giudice ha anzitutto accertato che l'istante procedeva per il pagamento della rendita d'indigenza stabilita nella sentenza di divorzio a far tempo dal 1° febbraio 2004 e, sotto questo profilo, l'appellante non muove contestazioni. Per il resto, si è limitato ad esaminare l'effettiva esigibilità del capitale posto in esecuzione. Stabilito che le mensilità scadute al momento di promuovere l'esecuzione erano 29, che per effetto dell'indicizzazione la rendita mensile assommava -per stessa ammissione dell'escusso (doc. C, pag. 2)- a fr. 2120.70 e che, al 30 aprile 2006, l'istante aveva capitalizzato interessi per fr. 3'587.50, ha potuto accogliere solo parzialmente le richieste della procedente, e meglio per la somma capitale di fr. 65'087.80 in luogo dei fr. 67'778.95 rivendicati. E, in merito agli importi così determinati, l'appellante non solleva alcuna censura. Pertanto, anche al riguardo l'appello è inconsistente.     

                                          c)  L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza di divorzio 29 aprile 1999 (doc. C). La stessa si presenta provvista del timbro 6 giugno 1999 con cui la cancelleria della competente Pretura l'ha dichiarata definitiva dal 20 maggio 1999 e conforme all'originale. Anche se prodotta solo in fotocopia, non v'è motivo di dubitare della sua autenticità: di fatti, in assenza di contestazioni, il documento è presunto conforme all'originale (art. 201 cpv. 2 CPC, per rinvio dell'art. 25 LALEF; Cometta, op. cit., in Rep 1989 pag. 338; Staehelin, op. cit., n. 53 ad art. 80 e 17 ad art. 82). E del resto, l'escusso ne produce una copia agli atti (doc. 1 e allegati).

                                          d)  In definitiva, pertanto per il periodo interessato dall’esecuzione, ossia dal 1° gennaio 2004 al 23 maggio 2006, la sentenza di divorzio 29 aprile 1999 costituisce valido titolo di rigetto definitivo per fr. 65'087.80, oltre interessi.

                                  4.    A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto”. L'estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se ad esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 5 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

                                          Tra i motivi di estinzione rientra la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 6 ad art. 81).

                                         La prova documentale deve essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione: esso va pertanto provato per il tramite di documenti chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81).

                                  5.    Invano l'appellante ripropone la tesi secondo cui il suo obbligo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie sarebbe decaduto con il proprio pensionamento. Come evidenziato dal Segretario assessore e come risulta dal dispositivo della sentenza di divorzio, l'obbligo posto a carico del marito è inteso vita natural durante (doc. C, pag. 9 n. 2). Poco importa che nelle motivazioni della decisione, si prospettasse all'escusso la possibilità di postulare una nuova definizione della rendita d'indigenza, a seconda dei cambiamenti finanziari che sarebbero potuti intervenire una volta raggiunta, da parte dell'uno o dell'altra, l'età del pensionamento. Di fatto l'escusso ha fatto uso di questa facoltà solo il 24 agosto 2006, giorno dell'udienza di discussione, introducendo l'istanza volta a sopprimere la rendita d'indigenza, e sulla quale solo al competente giudice di merito incombe pronunciarsi; pronuncia tuttavia inesistente ai fini del presente giudizio.

                                         L'escusso ha invero tentato un esperimento di conciliazione svoltosi il 23 gennaio 2004 (doc. 1: allegato H). Ma, allora, la richiesta di sopprimere il contributo alimentare, non aveva trovato il benché minimo consenso nella controparte. Poco cambia che l'istante non abbia reclamato o rivendicato alcunché, nonostante l'escusso non avesse versato la rendita d'indigenza per ben due anni. Come si è detto, l'estinzione di un credito, nel caso specifico la rinuncia da parte dell'ex moglie alla propria rendita, va documentata in modo chiaro e univoco. In mancanza di altri elementi, la semplice allegazione secondo cui per atti concludenti essa ne avrebbe accettato la soppressione, non soddisfa questo requisito.

                                   6.    A conferma della sentenza impugnata, l'appello 7 settembre 2006 di AP 1, __________, deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:              1.    L'appello 7 settembre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 500.– di indennità.

                                  3.    Intimazione a:      – RA 2, ;

                                                                      – RA 1, .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 65'087.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).