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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.2006 14.2006.7

29 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,488 mots·~7 min·3

Résumé

rigetto provvisorio dell'opposizione: carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore dell'istante

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.7

Lugano 29 maggio 2006 SL/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 ottobre 2005 da

AO 1  (rappr. dall'  RA 1 )  

contro

AP 1  (rappr. dall'  RA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 28 settembre/3 ottobre 2005 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 24 gennaio 2006 (EF.2005.3188) ha così deciso:

“1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 22'400.– oltre interessi come al PE.

2.    La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 30 gennaio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto che la procedente con osservazioni 24 febbraio 2006 si oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 1° febbraio 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di complessivi fr. 22'750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di locazione 15.03.04 afferente il __________”. Interposta tempestiva opposizione, AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   La procedente sostiene di avere ceduto in uso l'esercizio pubblico __________ all'escussa, mentre quest'ultima si era impegnata a corrispondere mensilmente fr. 7'100.– per la pigione e l'acconto delle spese accessorie. La convenuta si sarebbe tuttavia dimostrata inadempiente nei pagamenti. Sulla base del contratto di locazione -nel frattempo giunto ad estinzione- rimane uno scoperto di fr. 22'400.– per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2006, la procedente ha confermato la sua richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, censurando la validità del contratto di locazione in quanto sottoscritto da persone non autorizzate a vincolare validamente le due società. La firma dell'istante -oltre a corrispondere a quella della convenuta- differiva inoltre da quella apposta sulla procura rilasciata in favore del suo patrocinatore. Ha quindi eccepito la carenza di legittimazione processuale. Per il resto la convenuta, oltre ad insorgere contro l'ammontare posto in esecuzione, ha sollevato l'eccezione di inadempimento contrattuale, l'istante non avendo mai provveduto al deposito della cauzione ricevuta a titolo di garanzia. In replica la società creditrice ha confermato che il contratto di locazione era stato sottoscritto da __________, suo amministratore unico e, all'epoca, promotore dell'escussa che, anche se parzialmente, aveva comunque onorato i suoi obblighi. Per il resto ha contestato le argomentazioni della convenuta.

                                  D.   Con sentenza 24 gennaio 2006 il Pretore del Distretto __________ ha accertato che le firme sul contratto di locazione erano di __________, amministratore unico dell'istante e della convenuta, e che pertanto le due società erano validamente vincolate. Le censure dell'escussa erano peraltro contrarie alla buona fede, avendo la stessa versato acconti per complessivi fr. 30'500.–. Ha quindi escluso la tesi dell'inadempimento contrattuale, il deposito della cauzione non essendo elemento essenziale per la locazione, oltre a precisare che oggetto di esecuzione erano gli acconti per le spese accessorie e non il loro conguaglio. Donde, per finire, l'accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 22'400.–.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 per carenza di rappresentanza processuale del legale dell'istante. Precisa che la discrepanza esistente tra la firma apposta sul contratto di locazione per conto della società istante -e dalla medesima identificata essere quella di __________ amministratore unico con diritto di firma individuale- con quella apposta sulla procura di conferimento del mandato al di lei avvocato, è stata evidenziata all'udienza di discussione. Tuttavia l'istante nulla ha detto sulla persona che aveva sottoscritto quella stessa procura, né sul suo potere di rappresentanza. Trattandosi di un presupposto processuale, il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato implica la nullità sia del PE sia dell'istanza di rigetto dell'opposizione.

                                  F.   Con le osservazioni 24 febbraio 2006 AO 1 postula la reiezione del gravame. Afferma che l'appellante, per la prima volta in appello, contesta la rappresentanza processuale del suo legale. Davanti al Pretore, essa si sarebbe limitata a mettere in dubbio la validità della firma apposta in suo nome sul contratto di locazione. Il primo giudice non aveva quindi motivo di dubitare della legittimità della procura agli atti.

Considerato

in diritto:                  1.   Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art. 97 n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a).

                                   2.   L'appellante si fonda esplicitamente sulla carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore della società creditrice in quanto fondata su una procura (doc. A) che reca una firma diversa da quella presente sul contratto di locazione sottoscritto dall'amministratore unico con firma individuale da AO 1. Controparte eccepisce anzitutto l'impossibilità di addurre fatti nuovi e nuove eccezioni in sede d'appello in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 321 CPC; l'osservazione non è tuttavia di alcun rilievo già per il fatto che -come ricordato al punto precedente- i presupposti processuali possono venir verificati d'ufficio in ogni stadio della causa, quindi anche in sede d'appello (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, App., art. 97, m. 18).

                                   3.   E' particolare nella vertenza il fatto che la convenuta, davanti al primo giudice, non ha specificato se l'eccezione di carenza di capacità processuale fosse riferita all'amministratore unico della società istante o al suo patrocinatore. Essa ha infatti affermato: “non è dato di sapere di chi siano le firme di cui al contratto di locazione” e inoltre: “differiscono però da quella riportata sulla procura di cui al doc. A”, concludendo di sollevare "anche eccezione di carente legittimazione processuale". Non v'è pertanto dubbio sul fatto che in discussione fosse la legittimità di entrambe le firme: quella di chi aveva sottoscritto il contratto di locazione e quella figurante sulla procura, visibilmente diverse tra di loro (doc. A e B pag. 3). L'istante peraltro nemmeno pretende che i due documenti siano stati sottoscritti dalla medesima persona. Il Pretore ha accertato -e neppure è [più] oggetto di contestazioneche quella apposta sul contratto di locazione è di __________, a quel tempo “amministratore unico sia dell'istante che della convenuta” (sentenza impugnata, pag. 2 in basso; doc. 3; act. II, pag. 3). Irrisolta restava comunque ancora la questione -invero non affrontata dal primo giudice- della firma sulla procura conferita al legale dell'istante. Se non che, all'udienza di discussione, quest'ultima non ha fornito alcuna indicazione al riguardo; anzi, nemmeno a titolo subordinato, non ha accennato all'atto di procura e non ha contestato che la firma relativa potesse essere di persona non abilitata a rappresentarla.

                                         In concreto agli atti figura la copia della procura, datata 5 ottobre 2005, con cui la società istante ha autorizzato RA 1 a rappresentarla nell'ambito della procedura di rigetto che la oppone alla convenuta (doc. A). Malgrado la contestazione dell'escussa, non è però stato provato né a chi appartenga la firma apposta in basso a destra né se quella persona poteva validamente vincolare la rappresentata. Il presupposto della rappresentanza processuale dell'avvocato dell'istante non è pertanto adempiuto e l'istanza dev'essere dichiarata nulla, così come tutti gli atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza 24 gennaio 2006.

                                   4.   L'appello 30 gennaio 2006 di AP 1 va di conseguenza accolto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'istante, che rifonderà all'appellante un'equa indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:              1.   L'appello 30 gennaio 2006 di AP 1 __________, è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del Distretto __________, vengono riformati come segue:

                                         “1.   La sentenza 24 gennaio 2006 del Pretore del distretto __________ nella procedura di rigetto dell'opposizione promossa da AO 1 (inc. EF.2005.3188) è nulla.

                                                      2.    La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di indennità.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere ad AP 1, __________, fr. 400.– a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:    – RA 1;

                                                                  – RA 1.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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