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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.08.2006 14.2006.60

23 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,067 mots·~5 min·2

Résumé

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.60

Lugano 23 agosto 2006 /B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 9 maggio 2006 presentata da

AO 1   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 23 giugno 2006 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì

     23 giugno 2006 alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 5 luglio 2006 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 7 luglio 206 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'743.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di contraddittorio del 14 giugno 2006 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 23 giugno 2006 la __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 23 giugno 2006 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d’appello 5 luglio 2006 la AP 1 ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti della creditrice, producendo una ricevuta 30 giugno 2006 __________ relativa al pagamento di fr. 2'766.40 (doc. C). L’appellante ha poi rilevato che nei suoi confronti è pendente un solo precetto esecutivo, risalente al 2002, contro il quale ha interposto opposizione (doc. D), trattandosi di un credito contestato.

Considerato

In diritto:

                                1.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                   2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Dalla ricevuta __________ (doc. C) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 30 giugno 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni __________ 5 luglio 2006 (doc. D) si evince che nei confronti dell’appellante sono pendenti 9 esecuzioni, di cui 8 risultano essere state pagate. L’unica ancora aperta, per l’importo di fr. 1'542.05, risale al 2002 e si trova allo stadio di opposizione totale. Orbene in questa fase di procedura non può ancora essere concluso che il credito posto in esecuzione sia accertato. Di conseguenza il fatto che la debitrice sia stata in grado di saldare i suoi ulteriori debiti esecutivi porta a ritenere che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni. 

                                         Avendo pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.

                                   2.   L'appello 5 luglio 2006 di AP 1 va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia:               I.   L'appello 5 luglio di AP 1 è accolto.

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 23 giugno 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

                                          2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.

                                          3.  Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità

                                  III.   Intimazione a:

RA 1

                                         - __________

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio __________

                                          Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                        La segretaria:

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