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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.08.2006 14.2006.42

23 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,779 mots·~9 min·2

Résumé

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto (fornitura aste metalliche) - eccezione d'inadempimento contrattuale

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.42

Lugano 23 agosto 2006 LS/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 dicembre 2005 da

AO 1   

contro

AP 1  (rappr. dall'  RA 1 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 23/26 settembre 2005 dell'UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 11 aprile 2006 (EF.2005.475), ha così deciso:

“1.    L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di  __________, è respinta in via provvisoria.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.–, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 2 maggio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e di secondo grado;

preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 23/26 settembre 2005 dell'UEF __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 8'004.15 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, indicando quale titolo di credito “Fattura no. 5876 del 23.05.05 Fr. 1'609.70, fattura no. 5891 del 31.05.05 Fr. 2'796.75, fattura no. 5881 del 25.05.05 Fr. 3'597.70 – Diffida del 23.08.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   La procedente, ditta attiva nel ramo della meccanica di precisione, fonda la sua pretesa sull'offerta 3 marzo 2005 a seguito della quale AP 1 le aveva affidato l'incarico di produrre una serie di aste metalliche secondo appositi disegni. Alla consegna, fissata entro le successive 8 settimane, i pezzi dovevano presentarsi puliti, esenti da bave e imballati. AO 1 produce poi, fra l'altro, la sua conferma d'ordine 9 marzo 2005, uno scritto 11 agosto 2005 dell'escussa, tre bollettini di consegna 23, 25 e 31 maggio 2005 con relativa fattura di complessivi fr. 8'004.15, e la diffida di pagamento.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 6 febbraio 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto. Ha evidenziato il ritardo nei tempi di consegna della merce e la carente qualità del materiale elaborato, difetti -a suo dire- prontamente resi noti all'istante. Pertanto, chiede di respingere l'istanza anche per inadempienza contrattuale della procedente.

                                  D.   Con sentenza 11 aprile 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha ritenuto la documentazione agli atti valido riconoscimento di debito, sottolineando come la convenuta, con lo scritto 11 agosto 2005, avesse anche riconosciuto i bollettini di consegna agli atti. Non ha per contro ritenuto sufficientemente fondata l’eccezione di  inadempienza, i difetti essendo stati notificati a circa due mesi dalla consegna della merce. 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene di avere dimostrato che la merce non è stata fornita in ossequio ai tempi ed ai modi stabiliti con la sua conferma d'ordine. Ritiene poi che la qualità dei manufatti non corrisponde a quella pattuita.   

                                         La procedente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

                                         Anche un contratto di appalto firmato, può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita. Nel caso in cui l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, il rigetto dell'opposizione può venir concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l'opera non è stata compiuta, oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata. In caso di difetti, il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 [14.2004.66] consid. 2c e CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18] consid. 1b; Staehelin,  Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 s. ad art. 82).

                                   2.   In questa sede l'escussa non contesta l'esistenza di un valido contratto d'appalto, tra AO 1 in qualità di appaltatrice, e lei medesima in qualità di committente (art. 363 CO). Ciò peraltro, in consonanza con quanto da lei affermato nella lettera 11 agosto 2005 (doc. L, n. 1), con riferimento esplicito all'offerta 3 marzo 2005 dell'istante e alla relativa conferma di AP 1 (doc. B). Questi due documenti, completati con l’esplicita presa di posizione della debitrice di cui allo scritto 11 agosto 2005 (doc. L, pag. 4) riproducono in forma scritta i termini del contratto, ossia i suoi elementi essenziali.

                                         In definitiva l'offerta e l'ordine 3 marzo 2005 (doc. B), e la conferma 9 marzo 2005 (doc. C), confermati dalla lettera 11 agosto 2005 (doc. L) sono, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la somma capitale di fr. 7'810.50 (fr. 7'258.80 e IVA del 7.6%) oltre interessi dal 1° settembre 2005, importo esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo.

                                   3.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                         Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

                                   4.   L'appellante solleva l'eccezione di inadempimento contrattuale, sostenendo che l'appaltatrice avrebbe consegnato in ritardo sui termini pattuiti le aste metalliche ordinate e che la qualità delle stesse sarebbe inferiore rispetto a quanto pattuito. Il Pretore non ha invece ritenuto sufficientemente fondati la tardività nella consegna e l'esistenza di difetti, in quanto la convenuta aveva notificato l'inadempienza all'istante dopo circa due mesi (sentenza impugnata, pag. 2).

                                         a)  L'offerta 3 marzo 2005 indica quale termine di fornitura “8 settimane dall'ordine” (doc. B). Ora, agli atti figurano tre bollettini di consegna datati rispettivamente 23, 25 e 31 maggio 2005 (doc. D, E, F) concernenti l’insieme delle forniture. Ciascuna di queste prestazioni è quindi stata fatturata il medesimo giorno della consegna, con esplicito riferimento al bollettino in questione, ed indirizzata alla convenuta (doc. G, H e I). Ancora in sede di udienza poi, l'istante ha dichiarato che la fornitura dei manufatti risaliva al 31 maggio 2005 (verbale, pag. 2). Ma la convenuta, in proposito si è limitata a sollevare generiche contestazioni. Certo, in questa sede mette in dubbio le date e l'autenticità di quei bollettini di consegna (appello, pag. 3 in basso). Ma, a parte il fatto che la censura, proposta per la prima volta in appello, sarebbe irricevibile (art. 22 cpv. 4 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), dagli atti nemmeno risulta -né è mai stato preteso- che l'escussa abbia in qualche modo reagito a quelle fatture, lamentandosi nei confronti dell'istante di una pretesa di pagamento per forniture di merce mai avvenute. Solo con lettera 11 agosto 2005 e unicamente per bocca del suo direttore, la convenuta pretende che la consegna fosse tardiva e rimprovera all'istante di non aver rispettato il termine di 8 settimane (doc. L, n. 1). Ma ciò non basta. L'escussa, in concreto, non ha reso verosimile che la consegna non sia avvenuta alla data dei bollettini.    

                                         b)  L'appellante contesta altresì la qualità delle aste fornite dall'istante, che sostiene di aver potuto verificare solo a fine luglio 2005. Ma, come si è appena visto, non ci sono elementi oggettivi che sorreggono la tesi di una consegna tardiva. Di conseguenza, l'escussa nemmeno poteva rendere verosimile di avere contestato tempestivamente l'opera. Non v'è quindi motivo per una disamina sui pretesi difetti della merce.

                                   5.   A conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 maggio 2006 di AP 1, __________, dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, AO 1, __________, avendo rinunciato a formulare le sue osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).   

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello 2 maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 405.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano indennità.   

                                   3.   Intimazione:

                                         – RA 1, __________;   

                                         – AO 1, __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria